Impugnazione Multa Autovelox: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
L’impugnazione di una multa autovelox è una pratica comune, ma quali sono i motivi che possono effettivamente portare all’annullamento di un verbale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su alcuni aspetti cruciali, respingendo il ricorso di una società sanzionata per eccesso di velocità e delineando i confini dell’onere della prova e della legittimazione ad agire.
I Fatti di Causa
Una società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace contro nove verbali per eccesso di velocità, rilevati tramite autovelox. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, pur applicando il cumulo giuridico per alcune sanzioni. Successivamente, in seguito all’appello del Comune, il Tribunale riformava parzialmente la sentenza, rideterminando ogni sanzione al minimo edittale di 56 euro, escludendo il cumulo. La società decideva quindi di presentare ricorso in Cassazione, basandolo su sei distinti motivi.
I Motivi di Impugnazione Multa Autovelox Presentati in Cassazione
Il ricorso della società si articolava sui seguenti punti:
1. Omessa Indicazione della Data di Taratura: Si lamentava che i verbali non riportassero la data dell’ultima taratura dell’autovelox.
2. Vizi di Notifica: Si contestava la modalità di consegna di ulteriori 10 verbali, non notificati direttamente al legale rappresentante.
3. Difetto di Legittimazione: Collegato al punto precedente, si denunciava che il giudice avesse dichiarato il difetto di legittimazione a impugnare i 10 verbali non ancora formalmente ricevuti.
4. Errata Esclusione del Cumulo Giuridico: Si sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso l’applicazione del cumulo giuridico, previsto per violazioni commesse in stretta contiguità temporale.
5. Erronea Determinazione della Sanzione: Si contestava l’importo di 56 euro, sostenendo che per alcune violazioni il minimo edittale fosse di 42 euro, e che l’aumento a 56 euro fosse dovuto all’applicazione erronea della maggiorazione per l’orario notturno.
6. Condanna alle Spese Legali: Si lamentava la condanna al pagamento delle spese legali a favore del Comune, che si era difeso con propri dipendenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo motivazioni precise per ciascun punto sollevato.
Sul primo motivo, relativo alla taratura, la Corte ha ribadito un principio consolidato (richiamando Cass. 17574/2021): non è necessario che il verbale indichi la data di taratura. È onere del sanzionato contestare specificamente il malfunzionamento dell’apparecchio. Solo in quel caso, l’amministrazione sarà tenuta a depositare la certificazione di taratura. Nel caso di specie, la società si era limitata a chiedere quando fosse stata fatta la taratura, senza contestarne l’effettiva esecuzione.
I secondo e terzo motivo, legati alla notifica, sono stati respinti poiché la società non aveva legittimazione ad impugnare verbali che non le erano stati ancora notificati al momento della proposizione del ricorso. Aver appreso della loro esistenza da terzi non è sufficiente a radicare l’interesse ad agire.
Il quarto motivo sul cumulo giuridico è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla sussistenza della “stretta contiguità temporale” e sull’identità dei tratti stradali è una ricostruzione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Anche il quinto motivo, sull’importo della sanzione, è stato rigettato. La Corte ha osservato che, pur ammettendo un’incongruenza per alcuni verbali, la differenza di soli 14 euro non superava il margine di apprezzamento giudiziale. Pertanto, il dispositivo della sentenza del Tribunale è rimasto valido.
Infine, il sesto motivo sulle spese legali è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non aveva indicato in quali atti di causa fosse possibile verificare che il Comune si fosse difeso tramite propri dipendenti, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria indagine.
Conclusioni
Questa ordinanza offre spunti pratici fondamentali per chi intende procedere con l’impugnazione di una multa autovelox. In primo luogo, la semplice assenza della data di taratura sul verbale non è un motivo valido di ricorso; è necessario allegare elementi concreti che mettano in dubbio il corretto funzionamento del dispositivo. In secondo luogo, non si possono impugnare multe non ancora formalmente notificate. Infine, la decisione ribadisce i limiti del giudizio di Cassazione, che non può riesaminare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
È obbligatorio indicare la data dell’ultima taratura dell’autovelox sul verbale di multa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’indicazione della data di taratura non è necessaria. Spetta al sanzionato contestare che le verifiche di funzionamento non siano state effettuate; solo a quel punto l’amministrazione dovrà provare il contrario depositando la certificazione.
Si può impugnare una multa prima che venga formalmente notificata?
No. La Corte ha stabilito che la parte ricorrente è priva di legittimazione ad impugnare verbali che non le sono stati ancora notificati al momento della proposizione del ricorso. Non è sufficiente essere venuti a conoscenza dell’esistenza dei verbali in altro modo.
Perché il giudice può escludere l’applicazione del ‘cumulo giuridico’ per più multe per eccesso di velocità?
Il giudice può escludere il cumulo giuridico se ritiene che non vi sia una stretta contiguità temporale tra le infrazioni o se i tratti stradali interessati sono differenti. Questa valutazione rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è, di norma, sindacabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Ordinanza sul ricorso n. 2471/2022 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
Comune di Pistoia;
-intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 789/2021 d ell’ 8/11/2021. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE propone al Giudice di pace di Pistoia nei confronti del Comune di Pistoia opposizione a 9 verbali di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 7 codice della strada (c.d.s.), eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. Il Giudice di pace rigetta l’opposizione, applica il cumulo giuridico per alcuni verbali, conferma gli altri verbali e compensa le spese. Su appello principale del Comune, il Tribunale riforma la sentenza del Giudice di pace, rideterminando ogni sanzione irrogata nel minimo edittale di € 5 6. Ricorre in cassazione la parte privata con sei motivi. La p.a. rimane intimata.
-ricorrente-
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 6) denuncia l’omessa indicazione nei verbali di accertamento della data dell’ultima taratura degli autovelox. Si deduce violazione degli artt. 45 co. 6 e 142 co. 6 codice della strada (c.d.s.). Il secondo motivo (p. 7) denuncia che 10 verbali non siano stati consegnati direttamente alla persona delegata dal legale rappresentante della società. La società ha appreso da altra società da cui noleggiava i veicoli che, dopo i primi 9 verbali, ve n’erano altri 10 a lei destinati quale tr asgressore successivamente individuato ex art. 201 c.d.s. per lo stesso tipo di infrazioni. Ha inviato quindi una procuratrice alla Polizia Municipale per ricevere i verbali, senza esito. ll terzo motivo (p. 9) fa valere la sostanza del secondo motivo denunciando che sia stato dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare 10 verbali. Si deduce la violazione dell’art. 24 cost. Il quarto motivo (p. 10) denuncia che il Tribunale ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico, sul presupposto che non vi è stretta contiguità temporale delle infrazioni e i tratti stradali sono differenti. Si deduce la violazione degli artt. 198 co. 1 c.d.s., 8 co. 1 l. 689/81. Il quinto motivo (p. 11) denuncia che sia stata disposta la condanna al pagamento di tutte le sanzioni nella misura di € 56, qualificando erroneamente tale importo come minimo edittale. Il minimo edittale ex a rt. 142 co. 7 c.d.s. è pari a € 42 nei verbali n. 00996/B/19, 001040/B/19, 001130/B/19, 001732/B/19 e 001896/B/19, come risulta dalla lettura degli stessi; in tutti gli altri verbali invece è stato applicato l’aumento per l’orario notturno ex art. 195 c.d.S. e dunque il minimo edittale è pari ad € 56. Si deduce violazione degli artt. 142 co. 7 e 195 c.d.s. Il sesto motivo (p. 12) lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la condanna della ricorrente alle spese legali dei due gradi di giudizio, poiché gli enti pubblici difesi tramite propri dipendenti possono ottenere solo il rimborso delle spese vive documentate.
-Il primo motivo è rigettato, poiché il ricorrente non contesta che l’apprecchio sia stato tarato, ma si domanda quando ciò è stato effettuato . Ci si conforma quindi a Cass. 17574/2021: l’indicazione della data di taratura non è necessaria, ma il sanzionato è tenuto a contestare che le verifiche di funzionamento regolare siano state effettuate (onere inadempiuto nel caso attuale), così da gravare l’amministrazione dell’onere di depositare la certificazione di taratura. Il secondo e il terzo motivo sono rigettati poiché la ricorrente è priva di legittimazione ad impugnare verbali che non le sono stati ancora notificati al momento della proposizione del ricorso, mentre ha omesso di impugnarli dopo che le sono stati notificati. Il quarto motivo è rigettato poiché la ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che il giudice di merito ha compiuto in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Il quinto motivo è rigettato: espunto il riferimento al minimo edittale in relazione ai verbali per cui esso è incongruente, il dispositivo rimane fermo ex art. 384 co. 4 c.p.c. , poiché la variazione di € 14 non esorbita dal margine giudiziale di apprezzamento. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la sentenza impugnata non reca evidenza che il Comune si sia difeso in giudizio attraverso propri dipendenti, mentre il motivo non localizza gli atti di causa ove questa Corte possa svolgere l’ indagine diretta ad una pronuncia sul merito del motivo (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).
– Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.
A i sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a n orma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, il 10/7/2024.