Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15028 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23835/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE> elettivamente domiciliata RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti. da
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 816,2024
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLOar elqi i ik r ca§9er n ierale 15028,2024 ata pu blicazione 29,05,2024 2395/2022 depositata il 07/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Con atto di citazione del 31 ottobre 2018, citò in giudizio efficacia ex tunc, del matrimonio civile contratto in data 10 giugno 2017 tra RAGIONE_SOCIALE P.G. RAGIONE_SOCIALE e la stessa RAGIONE_SOCIALE.O. perché contratto in violazione dell’art. 87 c.c. da persone legate da vincolo di affinità linea retta. NOME sostenne di vantare un interesse familiare, morale ed economico alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale in questione in quanto, col matrimonio invalido, egli sarebbe stato privato dei diritti vantati sull’eredità defunto I P.G. I, del quale era unico erede legittimo. RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare la nullità, con
L’attore del primo grado documentò che lo stesso COGNOME COGNOMENOME si era sposato il DATA_NASCITA con COGNOME S.N. RAGIONE_SOCIALE , morta in SantrAngelo Lodigiano il 23.03.1997, madre di COGNOME. e ne dedusse la nullità COGNOME assoluta RAGIONE_SOCIALE e insanabile del vincolo matrimoniale, COGNOME in conseguenza del vicolo di affinità che avrebbe legato gli sposi COGNOME si oppose e contestò l’avverso dedotto.
Con la sentenza n.609/2020, pubblicata il 24.12.2020, il Tribunale civile di Lodi accolse la domanda e dichiarò la nullità del matrimonio contratto in data 10.06.2017 da P.RAGIONE_SOCIALE. e
P.O. RAGIONE_SOCIALE I , trascritto nei registri del Comune di SantrAngelo Lodigiano al n.3, parte I, anno 2017, ed ordinò all’Ufficiale dell stato civile del Comune di Sant’Angelo Lodigiano di provvedere all’annotazione.
Il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE.O. è stato respinto dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 2395/2022, pubblicata il 7.07.2022.
RAGIONE_SOCIALE
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Numero di raccoJta generale 15028,2024 ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza ilata pubblicazione 29,05,2024 della Corte di merito con due mezzi, corredato da memoria. P.O. I F.M. i ha replicato con controricorso.
È stata disposta la trattazione camera le.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 87 e 117 c.c. e si chiede la cassazi della sentenza impugnata e la rimessione al Giudice del secondo grado ai fini della decisione; si denuncia anche il difetto assoluto motivazione della sentenza di appello.
La ricorrente, che non contesta la riconducibilità del matrimonio in questione alla fattispecie prevista dall’art.87, primo comma, n.4, c.c., deduce, tuttavia, che l’impugnazione prevista dall’art.117 c.c non integra una azione generale perché è facoltativa ed è consentita a categorie specifiche di soggetti e rileva che l’originar attore ricadrebbe nella quarta categoria, cioè quella di “coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale”.
Su questa premessa, osserva che questa residuale categoria di soggetti legittimati all’opposizione è gravata dall’obbligo di fornir prova rigorosa e certa di possedere un interesse personale, oltre che legittimo ed attuale, anche e soprattutto diretto, all’eserciz vittorioso dell’azione de qua, e deduce che l’originario attore neppure si era offerto di fornire la prova dell’interesse connotato dai requisiti sopra esposti, in quanto si sarebbe richiamato genericamente ad un suo interesse di natura economica, peraltro mediato e derivato, perché a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio fra COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE egli, quale unico erede legittimo di quest’ultimo, ne erediterebbe l’intero patrimonio, oltre che ad un suo generico interesse morale per lo scandalo che avrebbe suscitato un matrimonio contratto fra affini.
Sostiene che trattandosi di mera facoltà all’impugnazione di un matrimonio che si assume viziato, il cui esercizio va ad incidere in
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una sfera prettamente intima e personale, l’orig bata pubbkcazione 29,05,2024 gravato dall’obbligo di fornire prova rigorosa e certa del fatto che quel matrimonio andasse ad incidere, in maniera sensibile, determinante e dirompente, nell’assetto degli interessi endofamiliari dei soggetti coinvolti dal matrimonio stesso, alterandoli profondamente ed irreversibilmente.
Deduce, quindi, quanto all’interesse economico, che l’originario attore aveva già conseguito, quando’ P.G. [era in vita, l’attribuzione di parte dei beni immobiliari di famiglia e, quanto al pubblico scandalo, che questo non si era verificato posto.
La ricorrente lamenta anche la mancanza totale della motivazione.
2.2.- Con un secondo motivo e con la memoria, si sollecita una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli articoli 87 e 117 c.c., anche alla luce del dettato delle norme di cui a articoli 8 e 12 della CEDU e si sostiene che sarebbe costituzionalmente illegittimo interpretare le norme di cui agli artt 117 e 87 c.c. nel senso di ritenere l’interesse legittimante i t alla proposizione dell’impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell’art. 87 c.c. possa avere natura prettamente ed esclusivamente economica. Detta interpretazione risulterebbe lesiva dei principi di cui agli artt. 2, 3 13 e 29 della no Costituzione poiché limita, appunto per uno svilente interesse di natura esclusivamente economica, la libertà dei coniugi di formare una famiglia.
3.1.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione sono infondati e vanno respinti.
3.2.- Preliminarmente, va rammentato che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationern ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, COGNOME sia COGNOME pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in
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Numero di raccoltenerale relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì a consen re ilata pub ‘calme 29,05,2024 attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si s sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato Egli è pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/2016; Cass. n. 20883/2019).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è puntualmente, anche se sinteticamente, motivata (fol. 11/13). A differenza di quanto assume la ricorrente, non vi è solo il rinvio per relationern alla decisione di primo grado, ma anche un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si fa rinvio, ai fatti allegati dall’appe e alle ragioni del gravame, ampiamente riprodotte; vi è, inoltre, la disamina delle disposizioni codicistiche applicabili e la sussunzione in esse dei fatti specifici, come accertati e ricostruiti dalla s Corte di merito, di guisa che la sentenza impugnata non si risolve in una acritica adesione a un provvedimento solo menzionato, giacché emerge una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. n. 2397/2021).
3.3.- La sentenza d’appello risulta, altresì, immune anche dagli altri vizi denunciati.
3.4.- Ai sensi dell’art.78 c.c., l’affinità è il vincolo tra un co e i parenti dell’altro coniuge; nella linea e nel grado in cui talun parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge; l’affin non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati relativ all’obbligazione alimentare (art.434 c.c.).
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Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva i attinita si ilata pubblicazione 29,05,2024 dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione degl effetti civili, restano comunque fermi gli effetti del divieto matrimonio tra gli affini in linea retta di cui all’art. 87, pr comma, n. 4, c.c.
Per quanto interessa, nel caso di matrimonio contratto in violazione dell’art.87 c.c., l’art.117 c.c. stabilisce, al primo com che può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano – per impugnarlo – un interesse legittimo e attuale; è previsto un limite temporale all’impugnazione, di un anno dalla celebrazione, al comma quarto, per i soli casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione, ai sensi dell’art.87 c.c., comma quarto, circostanz che non ricorre nel caso in esame.
3.5.- Nella specie, rettamente la Corte d’appello ha ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 87, primo comma, n.4, c. rilevando che il matrimonio, in quanto contratto tra affini in linea retta NOME P.G. RAGIONE_SOCIALE , già marito della madre di I RAGIONE_SOCIALE P.O. si è poi unito in matrimonio con quest’ultima dopo la morte della di lei COGNOME madre) imprescrittibile, pubblico, della era NOME affetto RAGIONE_SOCIALE da in RAGIONE_SOCIALE ragione RAGIONE_SOCIALE di morale e del buon nullità COGNOME insanabile, NOME assoluta COGNOME e norma RAGIONE_SOCIALE posta RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE dell’ordine costume.
La Corte legittimo di dell’esistenza legittimo e c.c.; ha, inoltre, di appello ha, quindi, rilevato che la qualifica di erede era la prova più chiara ed evidente appellante COGNOME di COGNOME un RAGIONE_SOCIALE interesse dell’azione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE cui RAGIONE_SOCIALE all’art.117 dall’esame degli estratti dei conti P.G. in RAGIONE_SOCIALE capo RAGIONE_SOCIALE all’odierno attuale RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE proposizione rimarcato che, bancari RAGIONE_SOCIALE prodotti, RAGIONE_SOCIALE risultavano RAGIONE_SOCIALE accertati RAGIONE_SOCIALE plurimi trasferimenti COGNOME di in contanti e che ciò dimostrava avuto una COGNOME rilevante danaro dal conto de cuius a quello di P.O. prelevamenti e altre COGNOME liberalità COGNOME in RAGIONE_SOCIALE favore dei COGNOME parenti di che il matrimonio impugnato non solo aveva incidenza RAGIONE_SOCIALE sugli RAGIONE_SOCIALE assetti RAGIONE_SOCIALE famigliari COGNOME del P.O. defunto P.G. RAGIONE_SOCIALE ma COGNOME era
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«pacificamente andato ad erodere e compromettere il patr morii° Nume rO di rac i olta generale 15028,2024 della famiglia COGNOME P.G. RAGIONE_SOCIALE Tali circostanze di fatto non Eris wItaincon e 29/05,2024 essere state smentite in fase di merito da avverse risultanze probatorie e sicuramente risultano congruenti alla ricostruzione dell’interesse qualificato e attuale di colui che riveste la qualit erede legittimo del de afiLIS, compiuta dalla Corte di appello, ciò anche senza considerare quanto esposto in sentenza, in ordine al rinvio a giudizio di P.O. per circonvenzione di incapaci, in continuazione (artt.81 e 643 c.p.), posta in essere in danno di P.G
Questa interpretazione dell’interesse qualificato trova avallo anche nella dottrina, secondo la quale deve intendersi come legittimo e attuale un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo o annullabile.
Il motivo di ricorso va, pertanto respinto.
3.6.- Non si ravvisano, infine, profili di incostituzionalità de norme civilistiche applicate, che si inseriscono nel complessivo coerente quadro normativo che disciplina presupposti ed effetti del matrimonio.
Quanto alle norme CEDU invocate (artt. 8 e 12), poste a tutela delle libertà fondamentali, rettamente la Corte di merito ha rimarcato che non sono applicabili nel caso di specie, in quanto è la stessa Convenzione a premettere e precisare che il diritto al matrimonio è vincolato al rispetto delle “leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Numero registro generale 23835,2022
Numero sezionale 816,2024
Numero di raccolta generale 15028,2024
Data pubblicazione 29,05,2024
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 febbraio 2024.