Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2997/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale: EMAIL -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
nonché
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 52/2023, in persona del Curatore, rappresentata e difesa,
giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale: EMAIL
-interveniente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n. 2934/2021, pubblicata in data 23 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE avviava una procedura arbitrale, in virtù di clausola contenuta nella convenzione di trasporto intercorsa con RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse accertato che il credito da quest’ultima vantato nei confronti della attrice, in relazione ai trasporti effettuati dal 2009 fino al 2012, ammontava ad euro 53.792,50;
costituendosi nel giudizio, RAGIONE_SOCIALE, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma dovuta a titolo di differenza tra i corrispettivi pattuiti e quelli minimi previsti dall’art. 83 -bis del d.l. n. 112 del 2018;
il Collegio arbitrale, con lodo del 9 dicembre 2015, dichiarava che RAGIONE_SOCIALE era debitrice dell’importo di euro 53.792,50, quale corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture n. 14/2012 e 16/2012, condannandola al relativo pagamento, ma che nulla doveva a titolo di differenza tra corrispettivi corrisposti e quelli minimi previsti dal citato art. 83bis ;
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il lodo, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della ulteriore somma di
euro 560.020,95, ai sensi dell’art. 83 -bis d.l. n. 112/2008, e la Corte d’appello di Bologna, disattese le eccezioni preliminari sollevate da RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’impugnazione avverso il lodo arbitrale;
nel premettere che la clausola arbitrale era contenuta nelle convenzioni di trasporto del 20 agosto 2009 e del 20 febbraio 2012 e che la impugnazione era disciplinata dall’art. 829 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, ha osservato che le clausole arbitrali de quibus non contemplavano espressamente l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e che la denunciata erronea applicazione o interpretazione dell’art. 83 -bis d.l. n. 112/208 costituiva motivo di impugnazione non ammesso dal terzo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., sottolineando al riguardo che la nozione di ordine pubblico, cui rinviava tale ultima disposizione normativa, non coincideva con le norme inderogabili dell’ordinamento ;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede;
il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale è intervenuta in giudizio la Liquidazione Giudiziale della RAGIONE_SOCIALE n. 52/2023, che ha pure depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod. proc. civ. e dell’art. 83 -bis d.l. n. 112/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe
considerato, anche alla luce della giurisprudenza unionale, ed in particolare della sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014 e della successiva sentenza del 21 giugno 2016, che la norma di cui al richiamato art. 83bis ha natura inderogabile, con la conseguenza che sarebbe ammissibile l’impugnazione della decisione arbitrale per error in iudicando , risultando del tutto ininfluente la circostanza che le parti non l’abbiano espressamente stabilito nella clausola arbitrale;
il presente ricorso verte in tema di impugnazione di lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico, materia riservata alla competenza tabellare della Prima Sezione civile di questa Corte (cod. 086);
la causa deve, pertanto essere rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Sezione tabellarmente competente alla sua trattazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione