Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso R.G.N. 16378/2023
promosso da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentate e difese dagli avvocati professori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e con quest’ultimo elettivamente domiciliat a presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza n. 66/2023, pubblicata il 17/02/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti sono socie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), il cui oggetto sociale è l’a cquisto di aree (o l’acquisto del diritto di superficie sulle stesse) per costruirvi sia direttamente in economia che concedendo cottimi ed appalti, locali box ovvero posti auto ai sensi dell’art. 9, comma 4 , l. n. 122 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assegnare in proprietà anche superficiaria individuale ai soci detti box nella misura massima consentita dalla richiamata legge.
Nell’ambito di tale attività, la RAGIONE_SOCIALE ha concluso, in data 07/05/ 2010, un contratto d’appalto con la società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio interrato sito in Potenza, alla INDIRIZZO.
Inizialmente, il progetto del parcheggio prevedeva la sola costruzione del piano interrato -1. Successivamente, con l’entrata nella compagine sociale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) , il progetto è stato ampliato con l’inserimento del piano -2.
Con delibera del 17/10/2015, il RAGIONE_SOCIALE di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha deciso di assegnare il piano -1 alla RAGIONE_SOCIALE.
Il 17/02/2016, la decisione del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione è stata confermata dall’ RAGIONE_SOCIALE dei soci, con il voto contrario delle attuali ricorrenti, le quali, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE clausola compromissoria contenuta nello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno attivato la procedura arbitrale per impugnare la menzionata delibera assembleare, ritenuta assunta in violazione dell’art. 9 dello Statuto , ove era stabilito che l ‘ordine di
iscrizione, come risultante dal libro soci, costituiva titolo di precedenza per l’assegnazione dei posti auto o dei box.
Con domanda di arbitrato e contestuale nomina del proprio arbitro depositata, presso il Tribunale di Potenza il 23/05/2016, le ricorrenti hanno, quindi, formulato i seguenti quesiti:
«Quesito n. 1
sospendere, in via preliminare e d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2378 c.c. e 35, comma 5 del D.lgs. n. 5/2003, anche inaudita altera parte, l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE delibera assunta dall’RAGIONE_SOCIALE in data 17 febbraio 2016 ricorrendone gravi motivi.
Quesito n. 2
Dichiarare l’invalidità e annullare la delibera assunta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 17 febbraio 2016.
Quesito n. 3
Condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento del nominando Arbitro, compresi compensi ed accessori di legge, spese di segreteria, nonché le spese legali delle odierne istanti».
Con memoria del 14/11/2016, si è costituita in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, rilevando : (i) l’inammissibilità per tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera assembleare; (ii) l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda avversaria, essendo la scelta dell’assegnazione dei piani di competenza esclusiva del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione; (iii) che la scelta di destinare il piano interrato -1 alla RAGIONE_SOCIALE era stata obbligata da motivi tecnici, che non avevano permesso di realizzare box auto chiusi al piano -1; (iv) che la destinazione in box del piano -2, da riservare ai soci persone fisiche, era un fatto acclarato e pacifico; (v) che nel corso del 2015 i soci avevano effettuato dei
sopralluoghi nei box in costruzione e ciascuno aveva manifestato la propria preferenza agli amministratori; (vi) che l’assegnazione ai soci persone fisiche dei box auto posti al piano interrato -2 era un fatto acclarato già dall’assemblea del 10 luglio 2015 .
Espletata istruttoria orale, l’Arbitro , con lodo depositato il 06/11/2017, ha respinto la domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera assembleare di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rigettando anche la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione , formulata dalla RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato il lodo, perché ne venisse dichiarata la nullità. Nel costituirsi, la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito in via principale l’inammissibilità dell’impugnazione e, in via gradata, per il solo caso di declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità del lodo, ha chiesto accertarsi la decadenza delle controparti dalle domande formulate nel giudizio arbitrale e non riproposte davanti alla Corte d’appello .
La Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
La menzionata Corte ha evidenziato che nella fase rescindente dell ‘impugnazione del lodo non è consentito al giudice dell’impugnazione procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi a verificare eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo , nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c., potendo solo in sede rescissoria riesaminare nel merito le domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, senza che siano ammesse domande nuove.
Nello specifico, la Corte ha rilevato che i motivi oggetto di gravame avevano riguardato questioni tutto nuove (la presunta violazione del principio di mutualità e RAGIONE_SOCIALE l. n. 122 del 1989), rispetto a quelle
affrontate nel giudizio arbitrale (la ritenuta adozione di delibera assembleare in violazione dell’art. 9 dello Statuto), aggiungendo che le censure mosse al lodo non erano inquadrabili, né di fatto erano state inquadrate, in alcuna delle fattispecie tipizzate dall’art. 829 c.p.c.
Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidato a tre motivi di impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . per avere la Corte d’appello giudicato in contraddizione con l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, non avendo accertato e dichiarato la nullità del lodo impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito RAGIONE_SOCIALE controversia.
Le ricorrenti hanno dedotto che, nel caso di specie, la clausola compromissoria era stata convenuta nel 1997, senza che le parti avessero in alcun modo escluso l’impugnabilità del lodo per violazione RAGIONE_SOCIALE legge sostanziale, sicché tale clausola doveva ritenersi regolata dal previgente art. 829, comma 2, c.p.c., che ammette l’impugnazione per nullità del lodo anche quando gli arbitri, nel giudicare, non osservano le regole di diritto. In tale ottica, il lodo impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, in quanto emesso in palese contrasto con i principi fondamentali in materia di società cooperative.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’ Arbitro prima e la Corte d’appello poi giudicato in contraddizione con gli artt. 113 c.p.c. e 2511 c.c., omettendo di rilevare la violazione del principio di mutualità da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo le ricorrenti, dalle testimonianze rese nel procedimento arbitrale era, infatti, emerso che la società RAGIONE_SOCIALE aveva versato per la realizzazione dei parcheggi importi superiori al 50% dei costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, che in questo modo aveva conseguito un guadagno contrario alla causa sociale, inficiando la delibera impugnata che, in cambio di utili aveva assegnato il piano interrato -1 alla RAGIONE_SOCIALE. L ‘Arbitro , invece, avallato dalla Corte d’appello, rimanendo vincolato all’originaria qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE fattispecie, aveva completamente omesso di rilevare la violazione del principio mutualistico, posto in essere con la delibera assembleare del 17/02/2016,violando le regole di diritto RAGIONE_SOCIALE controversia.
Con il terzo motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo l’Arbitro prima e la Corte d’appello poi esaminato il fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse accettato dalla RAGIONE_SOCIALE, una partecipazione alle spese di realizzazione dei parcheggi superiore al 50% dei costi sostenuti, conseguendo in questo modo degli utili in violazione del principio mutualistico.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Il motivo si si fonda su argomenti del tutto estranei alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
L’intero motivo di impugnazione è teso a dimostrare che il lodo de quo poteva essere impugnato per violazione di regole di diritto, essendo la clausola compromissoria antecedente alla riforma dell’art. 829 c.p.c., ma la decisione impugnata non ha fondato la statuizione sull’ esclusione di tale disciplina, avendo piuttosto ritenuto la impossibilità di ricondurre le censure, per come formulate, ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c.
2.2. Questa Corte ha più volte affermato che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini RAGIONE_SOCIALE violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020).
Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata, RAGIONE_SOCIALE norma asseritamente violata o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE stessa. Devono, dunque, essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
2.3. Le ricorrenti hanno dedotto che il lodo è stato adottato in contrasto con il principio di mutualità che governa le società cooperative, ma non hanno proceduto ad illustrare in modo chiaro e specifico la censura, risultando dedotta vagamente la violazione del menzionato principio, in evidente contrasto con i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, rivelandosi estremamente generico e in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le ricorrenti hanno censurato la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, per non avere ri levato che l’Arbitro , nel decidere, non aveva osservato
le regole di diritto applicabili alla controversia, perché, sempre secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la deliberazione impugnata era stata adottata in violazione del principio mutualistico e, invece, non l’aveva fatto .
La censura è estremamente generica, non avendo le parti ricorrenti neppure specificato come tale prospettata violazione avesse inciso sulla validità RAGIONE_SOCIALE deliberazione impugnata (nullità o annullabilità) e per quale specifica causa, tra quelle previste dagli artt. 2378 e ss. c.c., era configurabile la dedotta invalidità, e neppure hanno chiarito se e perché il rilievo ufficioso asseritamente mancato avrebbe dovuto essere davvero effettuato dall’arbitro, tenuto conto del mandato ad esso conferito, dell ‘oggetto del contendere e dei limiti RAGIONE_SOCIALE domanda ad esso formulata.
L’estrema genericità RAGIONE_SOCIALE censura ne impone la dichiarazione di inammissibilità.
4. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile.
Com’è noto, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» .
La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035
del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).
Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore RAGIONE_SOCIALE motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio.
Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato dal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).
Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).
Ovviamente, non è riconducibile a ll’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
4.2. Nel caso di specie, le parti hanno lamentato la mancata considerazione, nei termini dalle stesse prospettate, di alcuni fatti, la cui rilevanza è stata esclusa dalla Corte di appello, così risolvendosi la
censura in una critica RAGIONE_SOCIALE valutazione operata dalla Corte territoriale, del tutto estranea alle caratteristiche del vizio denunciato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, ch e liquida in € 8.00 0,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile