Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 30502/2021
promosso da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati professori NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME NOME COGNOME (PEC: EMAIL) in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente in via principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati e professori NOME COGNOME (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e Prof. NOME COGNOME (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata -nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati professori NOME COGNOME
(PEC: EMAIL) e Lotario NOME COGNOME (PEC: EMAIL) in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale condizionato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2729/2021, pubblicata il 23/09/2021 e notificata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE) impugnava davanti alla Corte d’appello di Milano il Lodo Parziale che, respingendo ogni altra domanda, aveva accertato l’esistenza vizi di progettazione, riconducibili alla KT, dell’impianto costruito da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE) negli Stati Uniti, per conto del cliente finale RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’incendio verificatosi il 02/11/2014, con conseguente responsabilità nella misura del 60% del danno provocato, riservandosi di determinare l’ammontare nel prosieg uo, respingendo ogni altra domanda.
La RAGIONE_SOCIALE , nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione .
Con il Lodo Definitivo, KT veniva condannata al pagamento in favore di HYL di un ammontare pari a USD 14.077.322, oltre agli interessi, al saldo dovuto per contratto e alle spese di procedura e legali.
Anche il Lodo Definitivo veniva impugnato da RAGIONE_SOCIALE e, costituitasi RAGIONE_SOCIALE, il procedimento veniva riunito a ll’impugnazione del Lodo Parziale.
La Corte d’appello respingeva entrambe le impugnazioni , condannando la KT al pagamento delle spese di lite.
Par quanto in questa sede di interesse, la Corte d’appello ha ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione del Lodo parziale e il secondo
motivo di impugnazione del Lodo definitivo, con i quali era stato dedotto il difetto di imparzialità e indipendenza del Presidente del Collegio arbitrale e dell’ Arbitro nominato dalla HYL.
Avverso tale pronuncia la KT ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
L’intimata, nel costituirsi con controricorso, ha formulato tre motivi di ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione degli artt. 829, comma 1, n. 2, c.p.c. e 832, commi 1 e 5, c.p.c., nonché degli articoli 11 e 13 delle Arbitration Rules della International Court of Arbitration presso la International Chamber of Commerce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e/o la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la nullità del Lodo Parziale e del Lodo Definitivo, in conseguenza della mancata segnalazione da parte di due dei tre componenti del Collegio arbitrale di circostanze (i loro pregressi rapporti professionali), statuendo su un thema decidendum diverso da quello ad essa demandato, poiché la KT non aveva censurato la decisione sulla ricusazione, assunta nel corso del procedimento arbitrale, ma aveva dedotto un vizio nella procedura di nomina degli arbitri.
Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che tale ultima norma non consente la deduzione, quale motivo di nullità del lodo, di pretese ragioni di parzialità degli arbitri.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che, anche a ritenere tutt’ora attuali le soluzioni prospettate nel contesto ante riforma del 2006 dai due precedenti di legittimità richiamati dalla Corte di Appello, comunque il motivo di nullità dedotto con il ricorso principale doveva essere dichiarato inammissibile, poiché la controparte non aveva mai proposto ricusazione ex art. 815 c.p.c. (o, in subordine, l’aveva proposta tardivamente).
Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che tale norma non consente di dedurre mere ragioni di sospetto di imparzialità, m a impone (in vista dell’ammissibilità del motivo) che si indichi come l’arbitro parziale a bbia influenzato la decisione resa.
Il primo e unico motivo di ricorso principale contiene due profili, dalla stessa parte ricorrente prospettati come concorrenti o alternativi.
3.1. Nella prima parte del motivo è denunciata una errata interpretazione delle censure formulate al Lodo Parziale e al Lodo Definitivo, ricondotte dalla Corte d’appello al ‘difetto di imparzialità e indipendenza’ di due dei tre arbitri nominati (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
La parte ha, in particolare, dedotto di avere criticato il mancato rispetto dei meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale , in violazione dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione della violazione dell’obbligo di disclosure sancito dalle Arbitration Rules scelte con la clausola compromissoria, mentre, invece, la Corte d’appello ha valutato se i rapporti professionali intercorsi tra i due arbitri potessero ritenersi tali da comportare la violazione del principio di imparzialità e indipendenza degli stessi.
La ricorrente principale ha affermato che con l’impugnazione del Lodo Parziale e del Lodo Definitivo non aveva inteso criticare la decisione della I.C.A. di rigetto dell ‘ istanza di ricusazione ( challenge ), proposta nel corso
del procedimento arbitrale (la quale, infatti, non era impugnabile), ma aveva voluto far valere la nullità dei due Lodi, perché la nomina degli arbitri non aveva rispettato le forme e i modi previsti dalle I.C.C. Arbitration Rules.
La stessa parte ha precisato che a tale argomento, nel giudizio davanti alla Corte d’appello, aveva dedicato 48 pagine dei propri scritti conclusionali, producendo anche un parere pro veritate del dott. NOME COGNOMEgià presidente della Corte EDU), ed anche la controparte aveva trattato tale argomento in 36 pagine della sua comparsa conclusionale e nell’intera sua memoria di replica, mentre la Corte d’appello ha liquidato in poche pagine la questione, riferendosi ad un tema diverso da quello dibattuto dalle parti, e per di più estraneo alle competenze della Corte, quale era quello della correttezza o meno del provvedimento della I.C.A., sebbene il difetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri fosse un problema diverso dai meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale , posto a fondamento della censura formulata.
3.2. Conseguentemente, e questo è il secondo profilo di censura dell’unico motivo di ricorso principale, secondo la KT, l a Corte d’appello ha sostanzialmente riprodotto gli argomenti spesi nella decisione della International Court of Arbitration , che in data 20/12/2018 aveva respinto l’istanza di ricusazione, ma ciò non poteva integrare una valida motivazione per relationem sul motivo di impugnazione formulato, trattandosi, non solo di un’ adesione acritica, ma anche di un recepimento di una pronuncia che aveva riguardato un thema decidendum diverso da quello prospettato alla Corte territoriale, con la conseguenza che era stata adottata una pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo, che era, appunto, quello di stabilire se tutti i componenti del Collegio arbitrale fossero stati correttamente e validamente nominati.
Il primo profilo di censura contenuto nell’unico motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità.
4.1. Nel descrivere i motivi di impugnazione nel giudizio di impugnazione del Lodo Parziale, la Corte d’appello ha riportato quanto segue: « L’IMPUGNAZIONE DEL LODO PARZIALE . 3. Con atto di citazione notificato in data 28/12/2018, procedimento RG n. 13/2019, KT ha impugnato avanti alla Corte d’Appello il lodo arbitrale parziale, per i seguenti motivi: I.- Primo motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 2 c.p.c., nonché ex art. 829, terzo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111, primo comma , Cost. e all’art. 6 Cedu per difetto d’ imparzialità e indipendenza di due dei tre arbitri (‘se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi secondo e sesto del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale’; ‘l’impugnazione per violazione dell e regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. ‘E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico’) …Omissis.»
Nel descrivere i motivi di impugnazione nel giudizio di impugnazione del Lodo Definitivo, la Corte d’appello ha riportato quanto segue: « L’IMPUGNAZIONE DEL LODO DEFINITIVO 6. Con atto di citazione notificato in data 16/3/2020, KT ha impugnato il lodo definitivo, per i seguenti motivi: …Omissis… II. – Secondo motivo: nullità del lodo definitivo ex art. 829, primo comma, n. 2 c.p.c., nonché ex art. 829, terzo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111, primo comma, Cost. e all’art. 6 Cedu per difett o di imparzialit à degli arbitri dott.ssa NOME COGNOME e dott. COGNOME …Omissis.»
La stessa Corte territoriale risulta, poi, avere statuito su tali motivi come segue: «33. Il difetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri (il presidente del Collegio arbitrale dott.ssa NOME COGNOME e l’arbitro nominato dall’altra parte dott. COGNOME) formalmente non è riconducibile alla tipologia di vizio che attiene ai meccanismi di formazione e di nomina dell ‘organismo
arbitrale di cui all’art. 829 n. 2 c.p.c. (c.d. arbiter inhabilis), ma piuttosto alle ragioni di sospetto di terzietà di uno dei componenti del collegio arbitrale (c.d. arbiter suspectus). Tuttavia, la Corte ritiene che, secondo un’interpretazione conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e a quelli risultanti dall’art. 6 CEDU nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, applicabile anche in materia di arbitrato (vedi Cass. 17192/2014 e Cass. 23056/2010, secondo cui il vizio di incompatibilità del giudice, invano ricusato, resta deducibile quale ragione di nullità della sentenza emessa), il motivo possa essere ricondotto nell’alveo dell’art. 829 n. 2 c.p.c., che minus dixit quam voluit , e, quindi, essere ritenuto ammissibile in sede d’impugnazione del lodo. Ciò premesso, si osserva quanto segue. La fattispecie in esame non risulta rientrare in alcuno dei motivi di ricusazione di cui all’art. 815 c.p.c. Il regolamento ICC, reso applicabi le dall’art. 832 comma 5 c.p.c., si limita a preved ere un obbligo di disclosure (si veda art. 11.2, secondo cui l’arbitro comunica ‘i fatti o le circostanze che potrebbero mettere in dubbio la sua indipendenza agli occhi delle parti e ogni circostanza che potrebbe ingenerare ragionevoli dubbi in merito all a sua imparzialità’). L’inosservanza dell’obbligo di disclosure non determina, di per sé, parzialità o difetto di terzietà, come è anche espressamente previsto dalle linee Guida dell’IBA (International Bar Association). Essa deve, invece, essere accertata, caso per caso, verificando se vi siano ragioni sufficienti per ritenere che ci si trovi al cospetto di un arbiter suspectus affetto da bias e, quindi, se le circostanze di fatto invocate dalla parte ricusante siano oggettivamente idonee a suscitare ragionevoli dubbi quanto alla sua terzietà, imparzialità e indipendenza. Nel caso in esame, la Corte ICC ha esaminato attentamente le circostanze in fatto allegate, mediante ricusazione, dall’odierna impugnante e ha motivatamente escluso la fondatezza delle doglianze e la sussistenza di profili incidenti sulla imparzialità e terzietà dei due componenti del collegio
arbitrale, NOME COGNOME e NOME COGNOME avendo accertato l’assenza di loro attuali rapporti professionali e personali. … »
Dall’esame della sentenza impugnata si evince, pertanto, che, il vizio che la Corte d’appello ha indicato come causa della prospettata nullità del Lodo Parziale e di quello Definitivo era stato proprio il difetto di imparzialità degli arbitri nominati e, in ordine a tale vizio, ha sviluppato l’intera motivazione della decisione, spiegando che essa non è riconducibile alla tipologia di vizi che attiene ai meccanismi di formazione e di nomina dell’organismo arbitrale di cui all’art. 829 n. 2 c.p.c. , ma, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, e in presenza dei requisiti, nella specie ritenuti insussistenti, può essere considerato come vizio di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.
4.2. Parte ricorrente ha dedotto che l’impugnazione si fondava , invece, su altri presupposti, come sopra anticipato, ma non ha riportato i motivi di impugnazione interessati da tale censura, rinviando genericamente alle allegazioni difensive conclusionali e al parere pro veritate depositato, senza rappresentare il contenuto degli stessi e senza neppure evidenziare che la questione, così come asseritamente prospettata alla Corte d ‘appello , fosse stata proposta già in sede arbitrale , come stabilito dall’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., risultando nel corso dell’arbitrato solo la presentazione dell’istanza di ricusazione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui è prospettata la nullità della decisione per il dedotto vizio di motivazione.
5.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
5.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha riportato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola distonica rispetto alla censura formulata, mentre, invece, dalla motivazione della sentenza si evince che, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha riportato e qualificato la censura, motivando in ordine alla insussistenza del vizio.
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza, sicché la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favore del Comune , liquidate nella somma di € 45.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile