SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1397 2025 – N. R.G. 00000393 2023 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 19 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova Sezione Prima Civile
R.G. 393/2023
La Corte D’Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
ha pronunciato la seguente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe
tra
(c.f.
), in qualità di socio e amministratore
della società
(c.f.
) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
attore in impugnazione
contro
(c.f.
), con sede in Genova, INDIRIZZO
rosso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
convenuto in impugnazione
nel quale è litisconsorte
(c.f. ), con sede legale sita a Genova, in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO P.
C.F.
P.
P.
litisconsorte (interveniente nel lodo arbitrale)
CONCLUSIONI:
per la parte attrice in impugnazione:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la domanda di annullamento del lodo emesso in data 23 gennaio 2023 depositato in data 24 gennaio 2023 reso nel giudizio arbitrale vertente tra , nella duplice qualità socio e amministratore della ei confronti del socio in persona del legale rappresentante;
-per l’effetto dichiarare nullo il ridetto lodo;
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio arbitrale e giudiziale a favore del procuratore antistatario.
Per la parte convenuta in impugnazione:
‘Espressamente riproposte al Giudice del gravame tutte le domande ed eccezioni formulate nella fase di arbitrato, nulla escluso, si chiede che la Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, voglia: – respingere la impugnazione siccome inammissibile e/o infondata, con conferma del lodo arbitrale in toto e nelle parti non specificatamente impugnate; – condannare l’appellante al pagamento dei compensi del grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri accessori come per legge.’
Per la parte litisconsorte:
‘la in persona dell’amministratore p.t., si rimette al giudizio di Codesta Ill. ma Corte d’Appello in ordine alla domanda attorea; spese di giudizio compensate’.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con lodo del 23 gennaio 2023 il collegio arbitrale, pronunciando nel procedimento introdotto con domanda di nomina degli arbitri del 26.5.2022, presentata da
nei confronti di e nel quale svolgeva intervento volontario così decideva:
X. Dispositivo
103. Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa domanda e conclusione, per le ragioni di cui in motivazione,
dichiara inammissibile l’intervento nel giudizio della società avvenuto con atto in data 15.9.2022;
respinge, perché infondate e non provate, le domande proposte dall’attore ;
dichiara tenuto e condanna l’attore alla refusione delle spese di lite, di arbitrato e di bollo, liquidate come in motivazione: (i) Euro 12.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA per le spese di lite in favore della convenuta (ii) Euro 6.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA per le spese di lite a favore dell’interveniente volontaria Società (iii) Euro 22.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA per compensi degli Arbitri, secondo le quote precisate in parte motiva e nell’ordinanza sulle spese in data 8.7.2022, salva la solidarietà a favore degli Arbitri stessi; (iv) Euro 384,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo sugli originali del lodo’.
1.1 – Con il lodo impugnato veniva ritenuta la fonte nella clausola compromissoria di cui all’art.32 dello statuto di PROCOGEN 10 maggio 2019, vigente, che così prevede: ‘qualunque controversia potesse sorgere fra i soci, in ordine alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione dei presenti patti ed in genere ogni altra divergenza attinente al rapporto sociale escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge, sarà devoluta al giudizio inappellabile di tre arbitri tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. I tre arbitri nominati provvederanno a designare il Presidente. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati per la scelta del Presidente entro quindici giorni dalla loro nomina lo stesso sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Il
RAGIONE_SOCIALE avrà sede nel comune in cui ha sede la società e dovrà giudicare entro novanta giorni dalla nomina, salvo proroga da concedere dal Presidente del Tribunale che li ha nominati. Essi giudicheranno secondo giustizia con i temperamenti suggeriti dall’equità. Il loro lodo sarà inappellabile’.
1.2 – Il lodo veniva qualificato come rituale e secondo diritto, e la controversia veniva ritenuta avente carattere societario, venendo disciplinato l’arbitrato dalle disposizioni di cui agli artt. 34-36 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, e, in via integrativa dalle norme di cui agli artt. 806 segg. in quanto applicabili.
1.3 – Veniva ritenuto tardivo, e inammissibile, l’intervento di in quanto svolto oltre la prima udienza di trattazione, e in ogni caso oltre il termine di cui alla prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, in contrasto con la previsione di cui all’art.35 co.2 D.Lgs. 5/2003.
1.4 – Oggetto del lodo sono le delibere dell’assemblea dei soci di in data 29 aprile 2022 con le quali non era stato approvato il bilancio 2021 della società (delibera avente ad oggetto: ‘ esame Progetto di Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti’ ) ed era stata respinta la richiesta di fissazione di un compenso per l’amministratore della società (delibera avente ad oggetto: ‘compenso all’amministratore’ ). La compagine sociale di veniva dato atto essere costituita per metà ciascuno da anche amministratore unico a tempo indeterminato, e da Il collegio arbitrale aveva ritenuto, accogliendo l’eccezione svolta da la carenza di legittimazione passiva di in quanto socio di , in ordine alle domande svolte da per l’impugnazione delle delibere assembleari, osservando che le stesse avrebbero dovuto essere svolte nei confronti della società e non del socio. Aveva escluso il collegio arbitrale che l’intervento – tardivo – svolto da nel giudizio arbitrale potesse sanare l’originaria carenza di legittimazione passiva rilevata in capo al socio In ordine alle altre domande di accertamento di conflitto di interessi del socio nei confronti di e di medesimo, nonché di
accertamento di una condotta di abuso del diritto da parte di per aver votato contro l’approvazione del bilancio 2021 in assenza di plausibile e valida ragione, il collegio arbitrale escludeva l’esistenza di specifici atti di condizionati o determinati da conflitto di interessi, ed escludeva che nel voto dissenziente espresso da fosse riconoscibile una condotta connotata da abusività.
2- Con l’impugnazione è stato chiesto dichiararsi la nullità del lodo, e sono stati svolti i seguenti motivi:
difetto di conferimento di valida procura da parte della società al legale rappresentante ovvero difetto di previa delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione; ha dedotto l’impugnante la previsione dell’amministrazione congiunta dei poteri di straordinaria amministrazione nell’ambito del consiglio di amministrazione, che richiedeva l’esercizio congiunto, ovvero la deliberazione del conferimento dei poteri al presidente del c.d.a.;
pronuncia di decisione ultra petita a favore di nel dispositivo e contraddittorietà del dispositivo sul punto con la motivazione del lodo, per essere stato condannato al pagamento delle spese in favore di il cui intervento era stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo, ed in assenza di domanda di nei confronti di […
contraddittorietà tra motivazione e dispositivo con riguardo alla inammissibilità e infondatezza delle domande, nonché violazione dei principi del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha dedotto l’attore che il collegio arbitrale, dopo aver ritenuto l’inammissibilità ha anche considerato l’infondatezza delle domande, e, con riguardo all’esame del merito, non ha preso posizione sulle istanze istruttorie svolte da violando il principio del contraddittorio e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ha lamentato altresì l’omessa pronuncia sulle domande relative all’abuso del diritto e al conflitto di interessi.
3- Si è costituita nel giudizio la convenuta deducendo quanto segue:
non vi è stata impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato, delle pronunce del lodo concernenti: la natura rituale e secondo diritto dell’arbitrato; l’inammissibilità dell’intervento di in quanto tardivo; la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle domande di annullamento delle delibere assembleari; l’insussistenza del conflitto di interessi dedotto da la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e la liquidazione delle spese in favore degli arbitri;
l’impugnazione del lodo è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art.342 cpc;
l’impugnazione del lodo è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 348 bis cpc;
l’eccezione relativa alla carenza dei poteri in capo al presidente del c.d.a. di non è stata svolta innanzi il collegio arbitrale; al riguardo ha dedotto che l’amministratore delegato aveva rassegnato le dimissioni in data 16 marzo 2021, con cessazione della carica essendo così la società amministrata da amministratore unico, che in tale veste aveva rilasciato la procura alle liti; ogni nullità relativa eventuale era in ogni caso sanata dalla mancata deduzione nel procedimento arbitrale;
il secondo motivo di impugnazione era rivolto nei confronti di che aveva comunque chiesto la vittoria di spese nel procedimento arbitrale;
le domande ritenute inammissibili erano quelle svolte per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci, mentre erano state ritenute infondate le domande accertative, in relazione alle quali il collegio aveva pronunciato motivando nel merito in ordine all’infondatezza delle stesse; non sussisteva alcun difetto di pronuncia, né alcuna violazione del principio del contraddittorio, né alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo del lodo, e neppure mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
4- Si è costituita nel giudizio ‘… richiamandosi integralmente alle difese già svolte nel giudizio di primo grado, con intervento adesivo alle difese
dell’allora attore’. Ha dedotto ‘… di non aver svolto alcuna domanda nel procedimento di lodo arbitrale nei confronti del sig. , socio ed amministratore unico della , e, ‘… anche stante l’estromissione del proprio intervento già nel giudizio di primo grado, di non dover svolgere domanda alcuna, fermo quanto sopra osservato e dedotto’.
5- Con ordinanza 17 novembre 2023 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio con la litisconsorte processuale già interveniente nel lodo arbitrale. Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è successivamente stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del consigliere istruttore 22 settembre 2025, all’esito del deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza del giorno 17 settembre 2025.
6 -Infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione. I motivi di impugnazione appaiono articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., risultando evidente il contenuto delle doglianze formulate dall’appellante. Sono inoltre indicate le parti del lodo di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al lodo impugnato. In ordine all’eccezione svolta ex art. 348 bis cpc, l’impugnazione appare formulata in modo tale da non poter affermare che non vi fosse alcuna ragionevole probabilità, ictu oculi , di accogliere alcuna delle censure svolte, essendo necessario un puntuale esame delle singole doglianze.
7- Osserva questa Corte che il giudizio arbitrale per cui è causa è stato introdotto sulla base della clausola compromissoria prevista dall’art. 32 dello statuto 10/5/2019 di essendo pertanto la clausola compromissoria stata pattuita in epoca successiva alle modifiche introdotte alle impugnazioni di lodo dal D.Lgs 40/2006. Non è quindi proponibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, trattandosi di clausola compromissoria successiva alle modifiche introdotte dalla novella del 2006 (art. 24 del D.Lgs 40/2006; v. Cass. Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9284).
7.1 – In ordine all’eccepito difetto di poteri con riguardo al rappresentante di , occorre ricordare che, ‘in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa’ (Cass.Sez.Un., 1/10/2007, n.20596). La mancata tempestiva eccezione nel procedimento arbitrale determina la relativa decadenza da ogni impugnazione in ordine a tale questione. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
7.2 – Con il secondo motivo di impugnazione vengono lamentati, da un lato, la pronuncia ultra petita e, dall’altro, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore di a fronte della ritenuta inammissibilità dell’intervento svolto da quest’ultima. Osserva questa Corte che aveva chiesto ‘vinte le spese’ senza limitare la richiesta relativa alle spese alla soccombenza di Inoltre, con riguardo al terzo chiamato in garanzia la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ‘la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata, a nulla rilevando la mancanza di una istanza di condanna in tal senso’ (Cass.Sez.3, 15 dicembre 2003, n.19181; conforme Cass.Sez.1, 15 aprile 1987 n.3740) . Il principio
appare applicabile anche nel caso di terzo interveniente, e, stante la necessità di pronuncia in ordine al regolamento delle spese di lite applicando il principio della soccombenza, non può ritenersi la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di pronunciata ultra petita . Non ravvisa inoltre questa Corte la lamentata contraddittorietà tra dispositivo e motivazione in ordine al regolamento delle spese di lite, in quanto nella motivazione del lodo viene espressamente richiamata l’applicazione del principio di cui all’art.92 cpc. L’eventuale errata applicazione da parte degli arbitri del principio della soccombenza attiene al merito e non costituisce elemento di contraddizione tra motivazione e dispositivo. In ordine alla pronuncia sulle spese di lite quale pronuncia di merito appare opportuno ricordare che ‘ il giudizio circa la necessità delle spese giudiziali sostenute dalla parte, ai fini della ripetibilità delle stesse, costituisce un apprezzamento di merito non suscettibile in sede di Cassazione’ (Cass.Sez.3, 5 luglio 1965, n.1391). Il secondo motivo di impugnazione è per tali ragioni infondato.
7.3 – Con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata in primo luogo la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in quanto ‘… dopo aver argomentato in diritto della inammissibilità e improcedibilità della domanda attrice (inerente quest’ultima la dichiarazione del conflitto di interessi del socio e abuso del diritto da parte dello stesso e solo conseguentemente l’annullamento della delibera di mancata approvazione del bilancio del 29.04.2022 h.15.oo, nonché della delibera in pari data delle h.16.00 nel punto in cui era stata respinta la richiesta di fissazione di un compenso per l’amministratore (vedasi doc. 2-2bis allegati alla memoria introduttiva – all. 05 e all. 12) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha concluso, rovesciando in fatto e in diritto, per l’infondatezza della medesima domanda … … È evidente, pertanto, che la motivazione appare ictu oculi in contraddizione con il dispositivo ‘. Tale ragione di impugnazione appare svolta in modo confuso, sembrando tuttavia desumersi che l’attore si lamenta della contraddizione tra la ritenuta inammissibilità – di alcune domande – e la pronuncia di rigetto nel dispositivo. Dalla lettura del lodo si evince peraltro che gli arbitri hanno esaminato le quattro domande
svolte dall’attore – richiamando anche quanto dallo stesso dedotto a pag.20 della memoria conclusionale, come viene dato atto a pag.25 del lodo – ritenendo infondate le domande svolte dall’attore relative all’annullamento delle due delibere assembleari di PROCOGEN oggetto del contenzioso (v. pagg.26-27 del lodo: ‘ ritiene il Tribunale RAGIONE_SOCIALE sussistere l’infondatezza delle proposte domande attoree di annullamento delle impugnate delibere assembleari non essendo state le stesse proposte nei confronti del soggetto passivamente legittimato ex lege (art.2479 ter c.c.) e cioè la Società, bensì nei confronti dell’altro socio che risulta però carente di legittimazione passiva per resistere a tali azioni … ), e altresì infondate le domande relative, l’una, all’accertamento di un abuso del diritto da parte di e, l’altra, all’accertamento di un conflitto di interessi in capo a (v.pag.31 del lodo: ‘ in definitiva anche le predette due domande accertative (di conflitto di interessi e di abuso del diritto) non risultano fondate e devono essere respinte’ ). Nessuna contraddizione è ravvisabile tra motivazione e dispositivo, non essendo neppure ravvisabile alcuna omessa pronuncia sulle domande relative all’abuso del diritto e al conflitto di interessi, con infondatezza della relativa ragione di impugnazione. Sul punto è stato in ogni caso precisato dalla Corte di Cassazione che ‘in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di consentire l’impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all’ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri’ (Cass.Sez. 6-1, 12 gennaio 2021, n.291: v. anche Corte d’Appello di Milano Sez.1, 6 settembre 2022, n.2837, in ordine alla irrilevanza, ai fini della nullità del lodo ex art.829 n.11 cpc, delle contraddizioni tra parti
della motivazione, e alla rilevanza della contraddittorietà delle componenti del dispositivo solo quando le pronunce contrastanti non ne rendano possibile l’esecuzione).
7.4 – Sempre con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata la violazione del principio del contraddittorio per mancata presa di posizione sulle istanze istruttorie di parte attrice. Inoltre viene lamentato in modo generico, quale conseguenza della mancata presa di posizione sulle istanze istruttorie di parte attrice, ‘che la motivazione appare ictu oculi in contraddizione con il dispositivo’ e che sia stato violato il principio della corrispondenza del chiesto con il pronunciato. Nel lodo è peraltro espressamente dichiarato – contrariamente a quanto lamentato dall’attore – che ‘ con successiva ordinanza in data 04.10.2022 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esaminate le memorie istruttorie hinc et inde depositate e le istanze istruttorie ivi contenute, non ammetteva la prova per testi dedotta dall’attore essendo la stessa riferita a circostanze ininfluenti ai fini della decisione …’ (punto 24 pag.8 del lodo). Tale ragione di doglianza, e quelle dalla stessa fatte discendere dall’attore, sono quindi infondate, avendo il collegio arbitrale pronunciato in ordine alle istanze istruttorie.
7.5 – Con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata poi la violazione del principio del contraddittorio per ‘errata interpretazione della domanda attorea’ in quanto la fissazione di termine perentorio per le allegazioni di cui alla prima memoria avrebbe fatto sì che la domanda attorea ‘ non potesse essere precisata attraverso le allegazioni di parte poiché decaduta con lo spirare del termine della prima memoria, non presentata dagli allora difensori del Sig. E a nulla valse per il Tribunale arbitrale che le ridette allegazioni fossero state sviluppate nella successiva memoria’ . Rileva la Corte che, contrariamente a quanto lamentato dall’attore, non vi sono pronunce di intervenuta decadenza in danno dall’attore in ordine alle allegazioni svolte nel corso del procedimento arbitrale. La decisione sulle domande attoree, e l’interpretazione delle stesse, attiene quindi al merito della controversia e la ritenuta infondatezza di tali domande non è discesa da ragioni relative a decadenze processuali. Anche tale ragione di impugnazione è infondata.
8- Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti della convenuta e sono liquidate secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo all’importo per cui è causa (valore corrispondente agli importi liquidati nel lodo a titolo di compenso e spese per gli arbitri), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate le spese relative alla chiamata nel giudizio della litisconsorte processuale già interveniente nel procedimento arbitrale.
9- Si deve dare atto della ‘ sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ‘ (Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
rigetta l’impugnazione;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.809,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dichiara definitivamente poste a carico delle parti che le hanno anticipate le spese relative alla chiamata nel giudizio della litisconsorte processuale già interveniente nel procedimento arbitrale; […
da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO. NOME COGNOME