Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 159 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 159 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
sul ricorso 19882/2020 proposto da:
NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 36/2020 depositata il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, definendo il contenzioso insorto tra NOME e la RAGIONE_SOCIALE in merito al decreto ingiuntivo
chiesto da quest’ultima per dare esecuzione alle statuizioni contenute nel lodo arbitrale pronunciato tra le medesime parti, ha respinto il gravame del NOME avverso il rigetto in primo grado dell’opposizione da lui proposta sull’assunto che trattandosi di arbitrato irrituale -come già altrove statuito dalla medesima Corte di appello con sentenza 738/2012, con cui l’impugnazione dello stesso a mente dell’art. 828 cod. proc. civ. era stata dichiarata inammissibile -ed essendone perciò proponibile l’impugnazione solo per vizi della volontà, doveva reputarsi tardiva, in quanto integrante un’inammissibile mutatio libelli , la deduzione, a fronte dell’originaria postulazione della nullità del lodo per le ragioni indicate dall’art. 829 cod. proc. civ., del vizio della volontà operata con la prima memoria dell’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., non disgiuntamente pure dal fatto che una volta celebratosi il giudizio di impugnazione del lodo, «ogni questione che in detto giudizio avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, non può essere fatta valere nel presente giudizio, nel quale a sostegno della opposizione, possono essere fatti valere soltanto fatti estintivi o modificativi della pretesa che si siano verificati in epoca successiva a detta pronuncia».
La cassazione di detta decisione è ora chiesta dal NOME sulla base di nove motivi, seguiti da memoria e resistiti avversariamente dall’intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. per aver fatto parte del collegio decidente e per essere stato di essa estensore un giudice ausiliario, la cui nomina a mente degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66 e 67, commi 1 e 2, 68, comma 1 e 72, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, l. 9 agosto 2013, n. 98, appare in contrasto
s RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME
con gli artt. 3, 25 e 106 Cost. -è infondato alla luce delle determinazioni assunte dalla Corte Cost. sentenza n. 41 del 2021 e della successiva riforma della magistratura onoraria attuata con la l. 15 aprile 2025, n. 51.
3. Il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. per aver il decidente ritenuto che ogni questione che avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere nel giudizio di impugnazione del lodo, conclusosi con la pronuncia che tributava al medesimo natura irrituale, ivi compresa quella afferente alla validità del compromesso, non poteva essere fatta valere in questo giudizio, essendosi al riguardo formato il giudicato -è fondato e merita adesione, posto, infatti, che la precedente decisione, limitandosi a dichiarare l’irritualità del lodo ed a dichiararne di conseguenza inammissibile l’impugnazione nelle forme dell’art. 829 cod. proc. civ., aveva arrestato il proprio giudizio nell’affermare solo la propria incompetenza, astenendosi dal prendere posizione con riguardo alle altre questioni oggetto di contestazione, sicché, una volta ricordato che ai fini della formazione del giudicato implicito sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria occorre che il lodo debba aver pronunciato nel merito e che la decisione non abbia formato oggetto di impugnazione (Cass., Sez. I, 26/01/2001, n. 1086), riguardo ad esse nessun giudicato era invocabile, onde sul punto il contrario avviso del decidente merita senz’altro di essere emendato .
4. Il terzo motivo di ricorso -con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata in pari tempo condiviso l’assunto tribunalizio laddove questo aveva ritenuto inammissibile la deduzione tardiva di un vizio della volontà in quanto configurante una mutatio libelli ed affermato la forza preclusiva del s RAGIONE_SOCIALE
giudicato -è infondato poiché si tratta di autonome rationes decidendi entrambe idonee a sorreggere, in disparte dai profili afferenti al contenuto intrinseco di esse, in modo autonomo la decisione e a legittimarne attraverso percorsi motivazionali distinti convergenti nella stessa direzione e funzionali al medesimo scopo. l’esito finale di essa.
5. Il quarto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 1341 cod. civ. e dell’art. 808 -ter cod. proc. civ. per non avere il decidente dichiarato la nullità del lodo sul rilievo della mancata approvazione della clausola compromissoria ed ancora dell’art. 1346 cod. civ. e dell’art. 808 -ter cod. proc. civ. per non essere stata di questì’ultima riscontrata l’invalidità sul rilievo dell’incertezza del suo oggetto ed il quinto motivo di ricorso -con cui si lamenta l’omesso esame della dedotta invalidità della clausola arbitrale e l’omessa pronun cia sulla relativa questione -esaminabili congiuntamente per l’unitar ietà della censura che vi è svolta, si offrono ad un giudizio comune, declinabile in funzione della fondatezza del quinto motivo, dato che, una volta caduta la preclusione pro iudicato per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la questione della validità della clausola compromissoria è rimasta impronunciata, avendo il decidente arrestato il proprio sindacato affermando appunto l’efficacia preclusiva del giudicato; ed in funzione del suo assorbimento quanto al quarto motivo, dato che, come già ricordato altrove, ove sia dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha sempre il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione per verificare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri poiché, rilevando ai fini dell’accertamento della potestas iudicandi di questi ultimi, l’interpretazione della s RAGIONE_SOCIALE
clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l’interpretazione delle altre clausole, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 26/08/2021, n. 23495).
6. Il sesto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver il decidente omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento dell’ingiunzione quale effetto riflesso della denunciata nullità della clausola compromissoria -resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del quinto motivo di ricorso.
7. Il settimo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. , nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il decidente, confermando la tardività delle deduzioni, in punto al vizio della volontà che inficerebbe il lodo, rassegnate con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., omesso di pronunciare sul relativo motivo -e l’ottavo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. , nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il decidente erroneamente ritenuto di trovarsi così in presenza di un’inammissibile mutatio libelli -esaminabili congiuntamente per l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono entrambi infondati posto, che in disparte dal fatto che è lo stesso ricorrente a riconoscere di avere denunciato il vizio in parola soltanto con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., non sussistono nella specie i presupposti per dare applicazione all’insegnamento di SS.UU. 12310/2015 trattandosi -nullità del lodo ed errore di fatto degli arbitri -di diverse fattispecie costitutive non riconducibili ad una comune vicenda sostanziale.
8. Il nono motivo di ricorso -con cui si lamenta che, ove si fossero espletate le prove richieste, sarebbe emersa l’infondatezza della s RAGIONE_SOCIALE COGNOME
pretesa accampata dalla ingiungente -è inammissibile giacché la doglianza è palesemente versata in fatto e si sottrae al sindacato qui richiesto non essendo notoriamente la Corte di Cassazione giudice del fatto in senso sostanziale. Trattasi comunque di censura preclusa dalla circostanza che la statuizione impugnata si è arrestata al profilo processuale.
Vanno di conseguenza accolti il secondo ed il quinto motivo di ricorso, infondati risultando il primo, il settimo e l’ottavo motivo, inammissibili il terzo ed il nono, assorbiti il quarto ed il sesto.
Debitamente cassata perciò l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara infondati il primo, il settimo e l’ottavo motivo, inammissibili il terzo ed il nono ed assorbiti il quarto ed il sesto; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 1° ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME s RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME