Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31430 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27009/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D ‘ APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 789/2018 depositata il 19/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale del 30.10.2013 che aveva rigettato le domande della società RAGIONE_SOCIALE di risoluzione del contratto stipulato il 18.7.2008 con il Comune RAGIONE_SOCIALE San Donato di Lecce, all’esito di gara pubblica indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
che la controversia ha ad oggetto la questione della validità della clausola revisionale, avendo il Comune avviato un procedimento in autotutela finalizzato all’annullamento della procedura di gara, cui la società aveva reagito instaurando il giudizio arbitrale per il pagamento dei canoni comprensivi della revisione dei prezzi;
che gli arbitri avevano dichiarato la nullità della clausola revisionale di cui all’art. 23 del capitolato speciale di appalto, ne avevano disposto la sostituzione automatica in via equitativa, ex art. 1339 c.c., e condannato il Comune al pagamento delle opere eseguite eccedenti l’ordinaria amministrazione;
che, a sostegno dell’impugnazione del lodo, la COGNOME aveva denunciato l’errore di diritto compiuto dagli arbitri per avere dichiarato la nullità della clausola revisionale, per averla contraddittoriamente applicata e per avere omesso di pronunciare su un profilo di domanda condannatoria;
che la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della COGNOME con la sentenza in epigrafe indicata, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di San Donato di Lecce.
CONSIDERATO
che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, omessa valutazione di un punto decisivo del giudizio e, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione delle regole di diritto di cui agli artt. 7 e 115 d.lgs. 163/2006, 1418, 1419 e 1339 c.c., per avere la Corte territoriale condiviso, in sostanza, la valutazione arbitrale di nullità della clausola revisionale, con conseguente applicazione di un parametro revisionale sostitutivo tratto da norme imperative, in tema di revisione prezzi negli appalti pubblici;
che la Corte d’appello ha ammesso l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, implicitamente interpretandola come volta a denunciarne la contrarietà all’ordine pubblico, ex art. 829, comma 3, c.p.c.;
che i motivi di ricorso e il controricorso si appuntano, da prospettive divergenti, sulla questione di fondo della validità o nullità della clausola revisionale esaminata dagli arbitri, ma non trattano la questione della impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto (qualificate come imperative), che è ammessa solo ‘se espressamente disposta dalle parti o dalla legge’ o in caso di contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis );
che si pone quindi il tema – da approfondire in udienza pubblica della rilevabilità d’ufficio della predetta questione in sede di legittimità, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto;
P.Q.M.
dispone la trattazione della causa in udienza pubblica e, a tal fine, la rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 05/10/2023.