Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5538/2025 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
REGOLA COMUNIONE FAMILIARE DI CASAMAZZAGNO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2229/2024 depositata il 18/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2229/2024, pubblicata il 18/12/2024, ha definito il giudizio di riassunzione, a seguito dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione n. 42052/2021, che aveva cassato con rinvio (in accoglimento del primo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE) la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia n. 110/2017.
Con tale sentenza d’appello del 2017 (intervenuta dopo altra sentenza d’appello del 2007, di declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità, per non compromettibilità RAGIONE_SOCIALE materia societaria, del lodo arbitrale, pronunciato a Belluno in data 1 ottobre 2003, tra la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e NOME NOME, ex componente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministratrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui poi era divenuto Presidente il RAGIONE_SOCIALE, sentenza cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3887/2014, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati di NOME NOME e di NOME COGNOME NOME), venuta meno per definizione transattiva la lite tra la RAGIONE_SOCIALE e gli eredi del NOME, il NOME, interventore nel giudizio in via autonoma (per svolgere l’opposizione di terzo ex art.831 cod. proc. civ.), con domanda di nullità del lodo per violazione del contraddittorio (non avendo egli partecipato al giudizio arbitrale, il cui lodo lo aveva tuttavia condannato in solido al pagamento di somma liquidata in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), era stato condannato alla refusione delle spese, in forza del principio di soccombenza virtuale, stante la ritenuta inammissibilità del suo intervento.
Questa Corte, con ordinanza n. 42052/2021, ha accolto il primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE, che denunciava la violazione degli artt. 324, 383, 384, 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di poter riesaminare in
sede di rinvio una questione definitivamente preclusa, quella dell’ammissibilità del suo intervento. In particolare, con la sentenza di questa Corte n. 3887/2014 era stato dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’unico riguardante il capo autonomo RAGIONE_SOCIALE sentenza sull’intervento dell’attuale ricorrente NOME COGNOME, proposto con opposizione ex art. 831 cod. proc. civ., nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, nonché era stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla stessa suddetta parte. Questa Corte, con l’ordinanza del 2021, ha osservato che la questione dell’ammissibilità dell’intervento del RAGIONE_SOCIALE era stata ormai definitivamente decisa, in quanto la Corte d’appello, con la sentenza n. 1261/2007, cassata con la pronuncia di questa Corte n.3887/2014, aveva ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio di impugnazione del lodo dell’odierno ricorrente NOME COGNOME, affermando che il medesimo, in quanto condannato nel lodo in solido con NOME (poi deceduto) nella sua qualità di Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministratrice al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma dovuta alla RAGIONE_SOCIALE, dovesse considerarsi parte del giudizio, e la censura avverso siffatta statuizione, espressa con il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di Casamazzagna, era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 3887/2014 di questa Corte.
La Corte d’appello, in sede di riassunzione del giudizio, nella sentenza qui impugnata del 2024, premesso che, sulla base del decisum di cui a Cass. n. 3887/2014 e a Cass. n. 42052/2021, la questione dell’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di impugnazione del lodo del RAGIONE_SOCIALE era ormai preclusa, essendo stato ritenuto ammissibile tale intervento in giudizio, e che il ricorrente in riassunzione COGNOME aveva agito per la restituzione di quanto versato alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALE cassata sentenza n. 110/2017 e per la rifusione delle spese dei due giudizi di legittimità e dei due conseguenti giudizi di rinvio, ha rilevato che:
il lodo doveva ritenersi pienamente esistente ed operante anche nel rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE ed il NOME (che era stato condannato in solido con il NOME per danni arrecati alla RAGIONE_SOCIALE);
-le ragioni di nullità del lodo (violazione dell’art. 829 n. 9 cod. proc. civ., nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE e lo ha condannato in solido con NOME a pagare alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 22.829,96), poste a base RAGIONE_SOCIALE domanda del RAGIONE_SOCIALE, svolta con intervento in via autonoma, in sé ammissibile, erano però infondate, in quanto, nel caso di amministrazione collegiale, come nella specie, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministratrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza deleghe a singoli amministratori, gli amministratori rispondono solidalmente per tutti gli atti od omissioni commesse, salvo l’esenzione di responsabilità per gli amministratori dissenzienti immuni da colpa, per cui l’ente (nella specie la RAGIONE_SOCIALE): a) può agire per i danni anche solo contro alcuni degli amministratori responsabili, salvo l’azione di regresso di questi ultimi contro gli altri amministratori per la parte loro imputabile; b) la rinuncia alla prescrizione fatta da un solo amministratore non vale per gli altri e l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione nei confronti di un solo amministratore vale per tutti; c) è escluso il litisconsorzio necessario, cioè non è necessario chiamare in giudizio tutti i debitori per farsi pagare da uno solo di questi l’intero;
-essendo l’intervento infondato e comunque formulato in termini inidonei a consentire il transito dalla fase rescindente a quella rescissoria (v. art. 830 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis : « La corte di appello, quando accoglie l’impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all’istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova
istruzione »), le pretese restitutorie delle spese, azionate dal RAGIONE_SOCIALE in riassunzione, erano infondate e dovevano essere respinte;
-nella regolazione delle spese dell’ultimo giudizio di legittimità (n. 7931/2017, definito con ordinanza n. 42052/2021) e del presente giudizio di rinvio, avuto riguardo all’esito complessivo del processo, favorevole alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e sfavorevole, invece, all’interveniente NOME COGNOME NOME, le stesse dovevano essere poste a carico di quest’ultimo e a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura liquidata in dispositivo (quanto al giudizio di legittimità € 4.305,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge, e quanto al giudizio di rinvio, in € 6.946,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. , tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di legittimità e quello di rinvio nell’ambito dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000).
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 14/3/2025, affidato a due motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (Comunione Familiare) di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso) e di NOME, NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME (che non svolgono difese).
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 132, comma 4, 394 e 829 n. 9) cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto di poter esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE
domanda svolta in sede arbitrale dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nonostante la mancata necessaria instaurazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte NOME COGNOME; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92, nonché degli artt. 112, 336 e 384 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, nel rendere la regolamentazione delle spese, quale giudice di rinvio, disatteso i principi di causalità e di soccombenza ed oltretutto violato l’art. 336 cod. proc. civ. 2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Si censura il capo dell’impugnata sentenza che ha ritenuto che l’intervento nel giudizio di nullità del lodo reso tra la regola di COGNOME e il regoliere NOME NOME, pur ammissibile, non era tuttavia fondato nel merito facendone seguire il rigetto delle domande restitutorie conseguenti all’intervenuta cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 110/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia.
Il ricorrente deduce che l’intervento ai fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione al giudizio di impugnazione del lodo per esercitare l’opposizione ex art. 831 cod. proc. civ. derivava dalle statuizioni di condanna adottate dagli arbitri nei suoi riguardi pur essendo egli rimasto estraneo a tale giudizio arbitrale avviato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME NOME, non essendogli mai stato notificato alcun atto di avvio di quella lite. E da ciò dipendeva la richiesta di nullità del lodo arbitrale inter NOME .
Il richiamo alla solidarietà degli amministratori è inconferente stante la palese violazione delle norme processuali circa la previa e corretta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che il merito da valutare ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulla soccombenza virtuale era rappresentato soltanto dalla dedotta nullità del lodo per la violazione del contraddittorio ed esso ricorrente, a cagione del vizio denunziato, non era tenuto a sviluppare alcuna specifica critica riguardo alla statuizione fatta dagli arbitri secondo cui è ben possibile che venga deciso un lodo relativo a vertenza avente ad oggetto l’obbligazione
solidale, ma alla quale siano rimasti estranei gli altri condebitori; il tema non atteneva certo alla possibilità di agire per l’intero nei confronti di uno solo dei soggetti debitori coobbligati.
Si dà atto che successivamente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE è stata avviata un’azione ordinaria, definita dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 875 del 2016.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE controricorrente rileva che, dato che l’allora art. 38 dello statuto regoliere prevedeva una clausola arbitrale ‘ binaria ‘ (in forza RAGIONE_SOCIALE quale ciascuna parte poteva nominare il suo arbitro, salvo il terzo arbitro, nominato di comune accordo), la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fu indotta ad avviare, seppure in contemporanea, cinque distinte vertenze arbitrali contro i cinque componenti dell’organo di gestione (la RAGIONE_SOCIALE Amministrativa), che hanno avuto modalità e tempi di definizione diversificati.
In particolare, contro l’ex Capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, l’iniziale lodo datato 21/12/2005, dichiarativo d’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere, ha dato luogo a separato giudizio ordinario, definito con sentenze di condanna n. 14/2010 e n. 875/2016, rispettivamente, del Tribunale di Belluno e RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia.
2.3. Vanno tenuti distinti l’ammissibilità dell’intervento in giudizio del RAGIONE_SOCIALE (su cui è calato il giudicato interno) dal merito dell’opposizione di terzo ex art.404 cod. proc. civ. dal medesimo proposta.
Risulta dalla sentenza impugnata che il COGNOME intervenendo nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale aveva chiesto dichiararsi la nullità del lodo, ex art.829 n. 9 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio, atteso che era stata dichiarata la responsabilità di tutti i componenti RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE ed egli era stato condannato in solido con l’altro amministratore senza avere neppure potuto partecipare al giudizio.
Allora, se egli aveva inteso affermarsi terzo opponente pregiudicato dal lodo pacificamente pronunciato inter NOME , non era necessario sostenere di non avere partecipato a quel giudizio arbitrale, dovendo semmai lo stesso farsi carico di dimostrare di essere « titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico » (cfr. Cass. 5442/2024; 21230/2024; 11961/2024; 34540/2023).
Ma l’avere fondato il proprio intervento sulla specifica previsione di cui all’art. 829 n. 9 cod. proc. civ. implicava che il NOME aveva fatto valere un motivo d’impugnazione del lodo proprio RAGIONE_SOCIALE parte, considerandosi parte pretermessa nel giudizio arbitrale svoltosi nei confronti di NOME NOME.
E la Corte d’appello ha correttamente rilevato che la doglianza difettasse di specificità non essendo stata rivolta alcuna specifica critica alla statuizione degli arbitri in tema di obbligazione solidale e di scindibilità delle cause (secondo cui l’obbligazione solidale passiva non comporta l’inscindibilità delle cause e non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario perché il creditore ha titolo per rivalersi, per l’intero, nei confronti di ogni singolo coobbligato), « come pure avrebbe potuto (e quindi dovuto) fare (ad esempio sostenendo la tesi per cui la regola che la responsabilità solidale dà luogo a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, trova deroga quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro), ma si è limitato alla predetta ‘laconica’ doglianza RAGIONE_SOCIALE propria estraneità rispetto al giudizio arbitrale per non esservi stato chiamato ».
La statuizione e le ragioni giustificative risultano del tutto corrette.
Il secondo motivo è infondato.
L’intervento, quale terzo opponente, nel giudizio d’impugnazione del lodo 1/10/2003, non aveva alcuna ragione giuridica di essere.
Dopo che sulla vicenda questa Corte ha pronunciato la sentenza n. 3887/2014 e l’ordinanza 42052/2017, non per questo è insorto un interesse giuridico in capo al RAGIONE_SOCIALE per contestare il lodo 1/10/2003, ancor meno quale terzo opponente, posto che era passata in giudicato la statuizione che l’aveva riconosciuto parte processuale.
Corretta dunque la statuizione in punto spese, in rapporto all’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite.
4.Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME