Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
sul ricorso 27721/2022 proposto da:
COGNOME NOME; NOME COGNOME BUENANO, elettivamente domiciliati presso gli AVV_NOTAIOti NOME e NOME COGNOME, dai quali sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO , dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna , n. 1906/22, pubblicata in data 13.09.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con domanda notificata il 17.11.17 alla RAGIONE_SOCIALE e al legale rappres., NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, avviava la procedura arbitrale -fondata su lodo irrituale- chiedendo: di accertare l’inadempimento delle parti convocate all’obbligo di concludere il contratto definitivo, previsto nel mandato fiduciario di cui alla scrittura privata del 7.12.06, con contestuale emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nei confronti delle stesse; in subordine, di condannare NOME COGNOME, in solido con la suddetta società, al pagamento della maggior somma tra l’importo di euro 80.000,00 maggiorato di interessi legali, e il valore del 50% della p.lla 1590, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale; in via ancora più gradata, in caso di accertamento di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, di estendere il contraddittorio alla società RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario nella causa di simulazione, dichiarando l’improcedibilità d el giudizio nel caso di mancata adesione da parte di quest’ultima alla clausola arbitrale.
In data 22.7.19, veniva pubblicato il lodo arbitrale con il quale il collegio, definitivamente pronunciando a maggioranza, dichiarava l’inammissibilità della domanda di arbitrato, stante l’inestensibilità della clausola compromissoria alla cessionaria del credito, rigettando le domande d’inadempimento, ex art. 2932 c.c., e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulate dalla parte intervenuta, NOME COGNOME, att esa l’avvenuta risoluzione dell’accordo stipulato tra il COGNOME ed NOME COGNOME con la predetta scrittura privata del 7.12.06.
Al riguardo, il collegio arbitrale osservava che: tale domanda di adempimento specifico non era accoglibile sia per impossibilità
sopravvenuta di trasferire il bene originariamente pattuito, sia in ragione della volontà delle parti esternata successivamente al detto accordo, per fatti concludenti, attraverso la stipula di nuovi accordi a mezzo di atti pubblici e scritture private, di contenuto incompatibile con la predetta scrittura.
NOME COGNOME ha impugnato il lodo per violazione dell’art. 828, n.4, c.p.c., per travisamento delle domande, contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 99 c .p.c. , per violazione degli artt. 99, 829, n.4 e 12, c.p.c., i n relazione all’art. 112, per omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dell’eccezione di compensazione formulata da NOME COGNOME, e sulla domanda subordinata di restituzione della somma di euro 80.000,00, e per violazione dell’art. 1493 c .c. C on sentenza del 19.10.22, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione avverso il lodo pronunciato in Rimini, in data 22.7.19, osservando che: non era stata contestata la decisione d’incompetenza riferita alla parte COGNOME, mentre le domande del ricorrente erano state respinte nel merito; la motivazione non era contraddittoria; il collegio arbitrale aveva correttamente ritenuto superflua la pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’eccezione di compensazione formulata dalla parte COGNOME, in quanto tale istanza era stata formulata in subordine (nel caso di accoglimento delle domande del COGNOME che, però, erano state rigettate); né sussisteva il vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione della somma di euro 80.000,00, in quanto tale domanda riguardava il risarcimento dei danni, mentre il collegio arbitrale aveva ritenuto insussistente l’inadempimento dello COGNOME in ordine alla scrittura privata del 7.12.06 (ciò che escludeva il risarcimento dei danni da inadempimento); al riguardo, gli arbitri avevano affermato che le pattuizioni di cui alla suddetta scrittura privata erano state del tutto superate dai successivi
patti tra le stesse parti, il cui contenuto era inconciliabile con quello della medesima scrittura privata, avendo prodotto effetti solutori ed estintivi del contratto del quale era stato richiesto l’adempimento in forma specifica; né sussisteva il vizio del lodo sul travisamento delle risultanze documentali.
NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME ricorrono in cassazione, avverso la sentenza della Corte territoriale, con tre motivi. NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del nuovo motivo di ricorso, introdotto dai ricorrenti nella memoria, in relazione a fatti successivi a quelli oggetto del ricorso, conseguenti ad un’azione di responsabilità professionale proposta nei confronti del proprio legale. Nel giudizio civile di legittimità, invero, le memorie successive al ricorso non possono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass.S.U. 11097/2006; Cass. 17893/2020).
Tanto premesso, va rilevato che il primo motivo denunzia omesso esame d i fatto decisivo, avendo la Corte d’appello, nel ritenere che la scrittura privata del 7.12.06 fosse stata superata dai patti successivi tra le parti- per il loro effetto solutorio ed estintivo, con relativa novazione delle obbligazioni stipulate- stravolto la lettera e lo spirito dello stesso accordo, travisando il senso della scrittura.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c .p.c., riguardo alla domanda subordinata del ricorrente, e in ordine all’art. 1453 c .c., nell’ipotesi di risolu zione della scrittura privata, in quanto tale domanda subordinata era stata proposta dal COGNOME e non dallo COGNOME, con la quale si chiedeva, nel caso di risoluzione della scrittura, che venisse restituita
allo stesso COGNOME la somma di euro 80.000,00 pagati allo COGNOME per l’acquisto del terreno.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1453 c .c., per travisamento dei fatti e delle risulta nze processuali, per aver la Corte d’appello male interpretato la domanda del ricorrente il quale aveva chiesto non il risarcimento dei danni, in caso di risoluzione della scrittura del 7.12.06, ma la restituzione della somma versata in acconto dell’acquisto de l terreno, e per non aver la stessa Corte tenuto conto dell’art. 7 della citata scrittura, che vietava la novazione degli accordi intervenuti successivamente alla stipula.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenutoforma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass., S.U. 37552/2021; Cass. 4300/2023).
Nel caso concreto, l’esposizione dei motivi di ricorso si palesa confusa, con riferimento a vizi che non si traducono – in buona parte – in critiche specificamente riferibili alle singole statuizioni della sentenza impugnata.
Va aggiunto che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, n. 2985). Inoltre, in tema di arbitrato, la decisione della Corte d’appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d’interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. 3260/2022).
Nella specie, anzitutto, i motivi di ricorso si traducono -inammissibilmente – in un tentativo di sostituzione, in questa sede, della pronuncia della Corte sul lodo, in relazione alla valutazione dei fatti ed all’interpretazione del contratto stipulato tra le parti.
Inoltre, i motivi sono accomunati dal fatto di tendere al riesame dei fatti, in ordine alle varie questioni decise dalla Corte territoriale, esaminate adeguatamente e correttamente; inoltre, il ricorso esprime, in diversi punti, frammisti a censure confusamente rivolte alla sentenza impugnata, anche doglianze afferenti a vizi propri del lodo, inammissibilmente riproposte in questa sede.
In particolare, poi, circa il vizio relativo all ‘omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma di euro 80.000,00, va rilevato
che i ricorrenti non trascrivono la domanda che, a loro dire, riguarderebbe l’istanza di restituzione della somma , e non il risarcimento dei danni da risoluzione contrattuale (come motivato in sentenza), per cui emerge, al riguardo anche un difetto di autosufficienza in relazione a tale domanda, sulla quale, peraltro, la Corte si è pronunciata, soltanto qualificandola in maniera diversa da quella auspicata dai ricorrenti.
A nche con riguardo alla questione dell’omessa applicazione dell’art. 7 della scrittura privata (che avrebbe vietato la novazione degli accordi tra le parti), parimenti sussiste il vizio di autosufficienza, non avendo i ricorrenti trascritto il testo di tale norma negoziale; in ogni caso, la censura è diretta al riesame dell’interpretazione dei fatti.
Le spese seguono la soccombenza in favore dei controricorrenti..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.