SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 25 2026 – N. R.G. 00000971 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 971/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data e posta in decisione all’udienza collegiale del 05/11/2025
d a
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO NOME
ATTORE
c o n t r o
in persona del presidente pro tempore dott.
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME
e
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e
dell’AVV_NOTAIO
CONVENUTI
R.G.971/2023
OGGETTO:
Impugnazione di
nazionali (art. 828
c.p.c.)
Codice:
P.
In punto: impugnazione avverso lodo reso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 03 luglio 2023
CONCLUSIONI
Dell’attore
‘(a) in via rescindente:
accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, la nullità e/o pronunciare l’annullamento del Lodo arbitrale rituale pronunciato in data 3 luglio 2023 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 44 dello statuto di non notificato;
(b) in via rescissoria:
accogliere integralmente le conclusioni formulate nel procedimento arbitrale dal sig. come di seguito ritrascritte: ( i) ‘ nel merito, accertare così come dichiarare che le condotte complessivamente attuate dai sig.ri e
con riguardo alla loro compartecipazione societaria in quali rappresentate ovvero risultanti in atti e, in particolare, l’abusivo esercizio del voto da parte dei medesimi nell’Assemblea straordinaria in data 1° marzo 2022 costituiscono violazione dei doveri di buona fede e di correttezza derivanti dalla legge e dal contratto sociale a carico dei medesimi quali soci della stessa e, per l’effetto, comportamenti ingiusti ed illegittimi nei confronti del sig. con ogni derivante pronuncia e statuizione ‘;
(ii) ‘ nel merito, accertare così come dichiarare la nullità e/o l’annullabilità
dovuta, da determinarsi, anche in via equitativa secondo Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo ‘;
(vi) ‘in ogni
caso, con spese del procedimento arbitrale a completo ed
esclusivo carico, in via solidale, di
e dei sig.ri
e
con condanna dei
medesimi al rimborso di tutto quanto versato dal sig.
come pure con condanna, sempre in via solidale, di
e dei sig.ri
e
alla
rifusione, in favore del sig.
delle spese e dei compensi
professionali ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre
CPA ed IVA come per legge .’
(c) in ogni caso:
respingere le eccezioni e rigettare integralmente le impugnazioni incidentali e le domande dei convenuti, ivi compresa l’infondata richiesta ex art. 96 c.p.c.;
condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio arbitrale e del presente giudizio d’appello, oltre accessori di legge ‘.
Dei convenuti
‘ contrariis reiectis , previa declaratoria del passaggio in giudicato dei capi del Lodo individuati al par. III della comparsa di risposta degli esponenti del 19 gennaio 2024 (con ogni statuizione conseguente), per i motivi esposti in atti:
I
rigettare l’impugnazione del Sig.
in quanto
inammissibile e/o infondata;
II in via di impugnazione incidentale, dichiarare la nullità del limitatamente ai capi indicati al par. V della comparsa di risposta degli esponenti del 19 gennaio 2024 aventi ad oggetto (i) l’erronea regolamentazione delle spese del giudizio arbitrale ( par. V.A) e (ii) l’asserita inapplicabilità dell’art. 96, comma 3 c.p.c. (par. V.B) e quindi condannare anche in via rescissoria -il Sig. alla rifusione delle spese del giudizio arbitrale (oltre spese generali, IVA e CPA) a favore degli esponenti con applicazione dell’art. 96, comma 3 c.p.c.;
III per l’eventuale fase rescissoria, respingere le domande formulate dal Sig. in quanto inammissibili e/o infondate alla luce di quanto illustrato in atti, nonché le istanze istruttorie avversarie (perché inammissibili e irrilevanti) per le ragioni indicate in atti, con vittoria di spese e compensi professionali come per legge e con espressa richiesta di applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione della temerarietà delle
domande del Sig.
IV in ogni caso, condannare il Sig. a rifondere agli esponenti spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e con espressa richiesta di applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione della temerarietà e abusività anche dell’odierna impugnativa ‘ .
AVV_NOTAIO convenuta
‘ respingersi ogni domanda col favore delle spese ‘.
1.Con lodo emesso in data 03 luglio 2023 l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è pronunciato sulle seguenti domande proposte da ‘ nel merito, accertare così come dichiarare che le condotte complessivamente attuate dai sig.ri e con riguardo alla loro compartecipazione societaria in quali rappresentate ovvero risultanti in atti e, in particolare, l’abusivo esercizio del voto da parte dei medesimi nell’Assemblea straordinaria in data 1° marzo 2022 costituiscono violazione dei doveri di buona fede e di correttezza derivanti dalla legge e dal contratto sociale a carico dei medesimi quali soci della stessa e, per l’effetto, comportamenti ingiusti ed illegittimi nei confronti del sig. con ogni derivante pronuncia e statuizione ; (ii) nel merito, accertare così come dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e comunque l’inefficacia e/o l’invalidità, anche in via parziale, della clausola di cui all’art. 11 dello Statuto sociale di rubricata ‘Trasferimento delle azioni’, con ogni derivante pronuncia e statuizione ; (iii) nel merito, accertare così come dichiarare annullati e/o comunque invalidi ovvero ancora inefficaci, perché non conformi alla legge e/o allo Statuto sociale, la delibera assunta dall’Assemblea straordinaria di in data 1° marzo 2022 -con la quale non sono state approvate le proposte formulate dal socio sig. in merito a entrambi i punti all’ordine del giorno della stessa Assemblea (‘Proposta di fusione per incorporazione della controllata
nella controllante e ‘Proposta di modifica dell’art. 11 dello Statuto ) -nonché tutti gli atti e/o le delibere connessi e/o presupposti e/o conseguenti a quella impugnata, con ogni derivante pronuncia e statuizione ;
(iv) nel merito – previa verifica e declaratoria, per le ragioni di cui in atti, della responsabilità, in solido tra loro, dei sig.ri
e
per i danni patiti dal sig.
in conseguenza della diminuzione di valore intervenuta quanto alla partecipazione di proprietà del medesimo sig.
corrispondente a n. 203.333 azioni di
– condannare i medesimi
sig.ri
e
sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, di una somma pari a euro 1.000.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta dovuta, da determinarsi, anche in via equitativa secondo Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo ‘ .
1.1. L’ RAGIONE_SOCIALE ha rigettato le domande nonché la domanda di condanna di ex art. 96 cod.proc.civ., e ogni altra domanda, ha dichiarato compensate tra le parti le spese e posto le spese relative al proprio compenso al 50% a carico di entrambe le parti.
1.2. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare:
ha ritenuto che l’arbitrato abbia natura rituale sulla base della concorde deduzione delle parti;
in ordine alla nomina di un curatore speciale della
prima
disposta su richiesta di e poi revocata a seguito della nomina di un consiglio di amministrazione composto da quattro membri (i tre fratelli e il dott. cui è stato attribuito il ruolo di presidente) non ha ravvisato la es istenza di alcuna posizione di conflitto d’interessi con riferimento al nuovo presidente.
1.3. Ha, poi, ritenuto infondata la domanda di nullità/annullabilità/ inefficacia/invalidità dell’art. 11 dello statuto in quanto:
la questione della eccessiva onerosità della penale ivi prevista è tardiva in quanto posta nella memoria conclusiva e comunque non vi è il presupposto circa la sua concreta applicazione;
il regime della circolazione delle azioni non presente profili d’illegittimità in quanto la valorizzazione delle azioni viene rimessa ad un arbitratore sulla base dei parametri di legge previsti in caso di recesso e di ulteriori criteri che salvaguardano la posizione del socio uscente;
la previsione che il socio effettui una scelta tra la cessione ai soci che hanno esercitato la prelazione al prezzo determinato dall’arbitratore e il mantenimento delle proprie azioni è una compressione tollerabile in quanto viene comunque garantito al socio un valore pari a quello che gli spetta in caso di recesso;
la clausola che identifica i soggetti a cui possono essere trasferite le azioni è di (non mero) gradimento in quanto individua le condizioni oggettive/soggettive dell’aspirante socio, secondo categorie ‘ sistemiche ‘ che orientano il voto; l’assenza di obbligo di motivare il voto contrario non determina illegittimità e vi è comunque l’obbligo di procurare al socio
cedente altro soggetto gradito e di fargli conseguire un congruo prezzo.
1.4. Quanto alle condotte di e
che ha lamentato non essere improntate ai principi di buona fede e correttezza con riferimento al contratto sociale, con riferimento al voto dagli stessi assunto della delibera del 1° marzo 2022 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha escluso che sia configurabile il c.d. ‘ abuso della maggioranza ‘ in quanto:
il voto contrario alla proposta di modifica dell’art. 11 non risulta assunto in pregiudizio della società o del socio ed è stato espresso dichiarandosi gli intervenuti edotti sugli argomenti all’ordine del giorno, oggetto d’illustrazione da parte di
tale voto, riguardante il mantenimento dell’assetto statutario e della struttura organizzativa sociale consolidati nel tempo ed a cui lo stesso aveva prestato adesione, non può ritenersi foriero di pregiudizio; non è ravvisabile alcun obbligo motivazionale riguardo al voto contrario, motivazione comunque espressa dal socio
l’adozione del procedimento deliberativo unitario per i due argomenti all’ordine del giorno non è anch’esso espressione di abuso in quanto ha esposto le proprie proposte, la deliberazione unitaria è stata disposta con il consenso unanime dei soci a seguito di sollecitazione del presidente e previa constatazione che gli intervenuti si sono dichiarati edotti circa gli argomenti all’ordine del giorno; il che risulta da verbale di assemblea redatto da AVV_NOTAIO e quindi dotato di fede privilegiata.
1.5. Con riferimento al pegno stipulato il 21 novembre 2014 tra
e i fratelli
e
l’RAGIONE_SOCIALE ha
escluso che la sua stipulazione sia sintomatica di una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza con riferimento alla esecuzione del contratto sociale (unico profilo oggetto di allegazione) sia che se ne prospetti la simulazione in quanto:
l’art. 11.7 (‘ Costituzione di azioni e titoli di garanzia ‘) prevede la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria solo per la costituzione del pegno o in garanzia ‘ a favore di terzi ‘ delle azioni e i soci, cui pure la norma statutaria fa riferimento richiamando l’art. 11.1.2, non possono essere considerati tali; nell’ intero statuto appare chiara la differente posizione tra ‘ soci ‘ e ‘ terzi ‘;
la domanda di simulazione è stata proposta tardivamente solo in comparsa conclusionale.
1.6. Il voto esercitato da nell’assemblea del 14 ottobre 2022 non è connotato dal c.d. ‘ abuso della maggioranza ‘ in quanto: ad amministratore unico della società e non appare connotato dalla volontà di
esso ha determinato la nomina del professionista dott. arrecare pregiudizio alla società o ai soci;
lo stesso aveva proposto in tale assemblea la nomina di un organo amministrativo presieduto da professionista dotato di autorevolezza e indipendenza;
ha sostenuto anche nella successiva delibera del 16 novembre 2022 la nomina di un consiglio di amministrazione presieduto dal
dott.
la ragione di tali intenti può ravvisarsi nella necessità di coinvolgere nella gestione societaria un soggetto terzo estraneo alla compagine familiare mettendo al riparo la società dai contrasti insorti;
il principio maggioritario che impronta le decisioni assembleari ha determinato l’accoglimento della proposta di che ha espresso il voto determinante in qualità di socio e creditore pignoratizio; le asserite intese volte a comportare, secondo la prospettata esecuzione del contratto sociale in conformità ai principi di buona fede e correttezza, la nomina dello stesso ad amministratore della non possono costituire un criterio interpretativo in quanto le regole statutarie sono insensibili ai comportamenti anteriori o successivi dei soci.
1.7. Riguardo alla impugnazione della delibera assembleare del 1° marzo 2022 l’RAGIONE_SOCIALE ha escluso i vizi oggetto di denuncia in quanto:
riguardo alla illustrazione del contenuto delle proposte di nel verbale si dà atto che gli intervenuti sono stati resi edotti degli argomenti all’ordine del giorno e circa la illustrazione unitaria di tali proposte ;
l’esercizio del voto è avvenuto in modo legittimo, senza che vi fosse obbligo di motivazione e comunque ha esplicitato le ragioni del proprio voto contrario alla fusione tra e non è ravvisabile alcun ‘abuso della maggioranza’ e non hanno rilevanza statutaria le asserite intese tra i componenti della famiglia
1.8. Circa la domanda risarcitoria proposta in quanto, nella prospettazione di le condotte degli altri soci avrebbero violato le intese familiari e avrebbero determinato la ‘ degradazione della propria
partecipazione sociale (quale risultante dalle azioni da lui detenute) che sarebbe divenuta di minoranza con suo pregiudizio ‘ l’RAGIONE_SOCIALE ha escluso che quale presupposto e criterio guida nella interpretazione ed esecuzione del contratto sociale possano rilevare ‘ le (affermate) intese familiari consolidatesi nel tempo (volte all’asserito equilibrio, con pariteticità, dei tre rami facenti capo ai fratelli e negli assetti e nella gestione del ‘gruppo’ imprenditoriale a loro ric onducibile ‘ . Ha ribadito ancora una volta che lo statuto rileva sul piano oggettivo ed è insensibile ad ‘ elementi volontaristici aventi una fonte ‘extra’ (quali ad esempio, eventuali patti parasociali) ‘ ed ha escluso che le condotte poste a fondamento della domanda risarcitoria siano connotate da ‘ abuso della maggioranza ‘ .
1.7. Infine, ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna di ex art. 96 cod.proc.civ. in quanto non contemplata nella clausola compromissoria.
Avverso il predetto lodo ha proposto impugnazione sulla base di plurimi motivi di nullità ex art. 829 cod.proc.civ.
3 Si sono costituiti e che hanno richiesto il rigetto della impugnazione e hanno proposto impugnazione
incidentale sulla base di due motivi.
4.Si è costituita la in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore dott. che ha chiesto il rigetto della impugnazione con il favore delle spese
3.Alla udienza del 05 novembre 2025, tenuta con modalità cartolare, i
procuratori hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va premesso che la clausola compromissoria è inserita nello statuto del 2004 , sotto la vigenza dell’art. 829 cod. proc. civ. secondo comma nel testo vigente ratione temporis prima della novella del d.lgs. 40/2006 e non prevede la decisione secondo equità né la non impugnabilità del lodo. Sicché la impugnazione per violazione delle regole di diritto è ammissibile, indipendentemente dalla sussistenza di profili di contrarietà all’ordine pubblico richiesti dall’attuale terzo comma della norma in esame (Cass. S.U. 9284/2016) per cui <>.
1.1. Peraltro, la clausola compromissoria richiama ‘ le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 ‘ .
Sul punto rileva il Collegio che:
l’art.36 d.lgs 17/01/2003 n.5 dispone che <>;
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.9285/2016, muovendo dalla premessa che l’art.36 d.lgs n.5/2003 <>, hanno tuttavia osservato che <> l’art.36 citato <>. Essendo <>, hanno ritenuto <> avesse <> fosse <>. Hanno così affermato che <>. Hanno infatti osservato che <>, e che <>. Hanno, quindi, ritenuto che, essendo oggetto del giudizio <<una questione di validità di delibere assembleari, ne conseguiva che, contrariamente a quanto in quel caso affermato dai giudici del merito, doveva considerarsi <>.
1.3. Non vi è dubbio, quindi circa l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per errores in judicando e, cioè, <>.
Il primo motivo è titolato ‘ nullità del Lodo per inosservanza del principio del contraddittorio (in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 829, comma 1, n. 9), c.p.c.) ‘.
L’attore deduce che la revoca nel corso del procedimento arbitrale del curatore speciale della precedentemente nominato determina un vizio di costituzione del rapporto processuale che determina la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
La revoca della nomina sarebbe erronea in quanto la maggioranza del consiglio di amministrazione (composto oltre che dal dott. dai fratelli e che delibera in base al principio maggioritario) verserebbe in conflitto d’interessi con la societ à.
Inoltre deduce che a seguito della revoca della nomina del curatore speciale la società avrebbe cessato di difendersi.
2.1. Il motivo è infondato.
Nelle more del giudizio arbitrale è stato nominato il consiglio di amministrazione composto dai tre fratelli e dal dott. con il voto favorevole anche dell’attore.
Risulta, pertanto, infondata la prospettazione circa la persistenza del conflitto d’interesse che aveva determinato la nomina di un curatore speciale; la esistenza del conflitto d’interesse va valutata in base alla legale rappresentanza che, nel caso in esame, è stata conferita a soggetto terzo e che riveste posizione di garanzia, in base alle determinazioni che ne hanno determinato la nomina da parte dei soci.
La nomina del curatore speciale presuppone la indagine sulla compatibilità o meno dell’interesse del rappresentante con quello del rappresentato; l’oggetto del giudizio non riguarda situazioni giuridiche che coinvolgano l’attuale rappresentante legale.
Fermo restando che non compete al Collegio la valutazione del contenuto delle difese della società, va comunque rilevato che essa si è costituita in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore dott. ribadendo la posizione già espressa dal curatore speciale e chiedendo di ‘ decidere nell’interesse della società ‘; il che non depone per la sussistenza di alcun conflitto d’interesse.
3. Il secondo motivo è titolato: ‘ nullità del Lodo per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché di principi e norme in materia di prova (artt. 115 e 117 c.p.c.) e di interrogatorio formale (artt. 228 ss. c.p.c.) con riferimento al mancato interrogatorio, libero e formale, delle parti convenute (in relazione al disposto dell’art. 829, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente) ‘.
L’attore lamenta che l’RAGIONE_SOCIALE ha omesso di sentire personalmente le parti convenute e non ha ammesso l’interrogatorio formale richiesto in ordine al primo ed al secondo capitolo, conseguendone un accertamento ‘ incompleto e unilaterale ‘ circa la esistenza dell’accordo tra i convenuti volto a costituire una maggioranza in precedenza mai esistita, circostanza decisiva rigiardo alla della propria prospettazione circa l’illegittimo esercizio dei diritti sociali e, in particolare, del diritto di voto. Deduce che i predetti capitoli, ritenuti dall’RAGIONE_SOCIALE generici, sono invece, specifici e che risponde a prassi consolidata nelle procedure arbitrali disporre il libero interrogatorio delle parti ex art. 117 cod.proc.civ.
3.1. Il motivo è inammissibile.
L’RAGIONE_SOCIALE ha vagliato l’ammissibilità dei capitoli di prova in questione ( sub
1’Vero che i sigg.ri
e
quali soci di concordavano tra loro, prima dello svolgimento dell’Assemblea della medesima in data 1° marzo 2022, le modalità di esercizio del rispettivo voto in relazione alle proposte di modifica dell’art. 11 dello Statuto sociale e di fusione di
in
formulate dal
sig.
con lettera del 10 gennaio 2022, di cui al doc. 9 che
si rammostra’) e sub 2 (‘Vero che in persona del Presidente
del suo CRAGIONE_SOCIALE. sig.
e
e i sigg.ri
quali soci di
concordavano tra loro, prima dello svolgimento dell’Assemblea della medesima
in data 27 giugno 2022, le modalità di esercizio del rispettivo voto in relazione al punto n. 2 all’ordine del giorno avente a oggetto ‘Nomina dell’Organo Amministrativo con designazione del Presidente’ ) escludendone l’ammissibilità in quanto capitoli ‘ generici (essendo privi di specifico riferimento spaziotemporale rispetto all’asserito accordo ivi menzionato e dell’indicazione delle modalità mediante cui tale accordo si sarebbe realizzato) ‘.
L ‘ art. 230 cod.proc.civ. prevede che l ‘ interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione della controparte, debba essere articolato per capitoli separati e specifici; il giudizio di idoneità dei capitoli sotto il profilo della specificità dei fatti in essi rappresentati costtuisce una valutazione di merito.
Peraltro l’RAGIONE_SOCIALE, nel provvedimento con cui ha assunto le decisioni sui mezzi istruttori ha ritenuto, comunque e in via preliminare, la causa ‘ matura per la decisione ‘ e quindi, ha ritenuto superflui, oltre che inammissibili perché generici per le ragioni specificatamente poi indicate, i capitoli d’interrogatorio formale in questione, ribadendo più volte, nel contesto della
decisione (e quindi con una valutazione attinente al merito, anch’essa non suscettibile di vaglio ad opera di questa Corte in fase rescindente) che l’esercizio del voto nelle assemblee in questione è avvenuto assumendo decisioni non pregiudizievoli per il socio e per la società.
L’RAGIONE_SOCIALE ha fatto c orretto uso della facoltà di apprezzare la rilevanza e l’ammissibilità dei mezzi di prova proposti dalle parti; il profilo attinente alla decisività dei mezzi di prova richiesti attiene al merito e quindi non può essere vagliato in fase rescindente ed anche la valutazione che l’RAGIONE_SOCIALE ha effettuato circa l’ammissibilità delle prove articolate non può essere ogget to di sindacato in tale fase; infatti, non può essere contestata quale motivo di nullità del lodo la mancata ammissione di determinati mezzi di prova, in quanto la valutazione circa la idoneità probatoria o superfluità di fatti e circostanze articolati dal deducente è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale dell’arbitro stesso (Cass. 23597/2006 e successive conformi).
Va rilevato che l’ammissibilità della denuncia di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 co.2 cod. proc. civ. per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. da ultimo Cass. 13604/2024 e altre
in essa citate).
La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo .
Quanto alla lamentata lesione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa , va rilevato che non si tratta di vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829 n. 9, cod.proc.civ. (norma comunque non richiamata nel motivo in esame) implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e della possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (cfr. Cass. 28660/2013).
Nel caso di specie l’attore, benché lamenti la lesione del principio del contraddittorio e di difesa che sarebbe derivata dalla mancata ammissione di prove testimoniali tese a dimostrare l’asserito accordo occulto tra i soci riguardo all’esercizio del loro voto, in realtà, ha i nteso censurare il giudizio compiuto da ll’RAGIONE_SOCIALE circa l’ammissibilità e la rilevanza dell ‘interrogatorio formale, profilo che, come esposto, non può essere oggetto di vaglio nella fase rescindente.
A maggior ragione ciò vale circa la mancata disposizione da parte
dell’RAGIONE_SOCIALE del libero interrogatorio delle parti (e non dei soli convenuti, come preteso dall’impugnante) che si assume essere richiesto da ‘ prassi consolidate in materia di arbitrato ‘, rispetto al quale non può essere configurata alcuna violazione di legge.
Il terzo motivo è titolato: ‘ nullità del Lodo per non aver pronunciato sulla domanda di accertamento del sig. sull’illegittimo esercizio dei diritti sociali da parte degli altri soci di (in relazione al disposto dell’art. 829, comma 1, n. 12), c.p.c.) ‘.
Lamenta l’attore che l’RAGIONE_SOCIALE ha esaminato le condotte dei soci oggetto di propria doglianza solo con riferimento al voto espresso nelle assemblee del 1° marzo e del 14 ottobre 2014 e alla vicenda relativa al pegno delle azioni mentre ‘ le situazioni dedotte sarebbero ‘ben più ampie’:
-esistenza e segretezza degli accordi tra i soci convenuti per l’esercizio dei rispettivi diritti sociali;
modalità di conferimento, nella fase iniziale del giudizio arbitrale, dell’incarico di difesa di vale a dire tramite consultazione fra i fratelli e senza coinvolgimento dell’Organo amministrativo;
-esclusione del ramo familiare dell’esponente dal C.d’A. di all’assemblea del 27 giugno 2022 (doc. 15), in sede di rinnovo dell’organo amministrativo era nominato un C.d’A. composto dai soli e con il voto decisivo della controllante sempre però in assenza di preventiva posizion e del C.RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. della Società;
-divieto per l’attore di accedere al sito produttivo di come deliberato in un C.d’A. ad hoc in data 2 agosto 2022 ‘ .
Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe preso in considerazione le ‘ intese ‘ familiari circa la situazione di parità ed equilibrio tra i gruppi familiari il che ha determinato la esistenza di un’aspettativa giuridicamente tutelabile in capo a sé , frustrata dall’accordo intercorso tra gli altri due rami familiari.
L’attore evidenzia che non vi è questione sulle regole statutarie ma sui rapporti interindividuali tra i soci quali sorti direttamente dalla legge e dal contratto sociale. Invoca i criteri d’interpretazione soggettiva del contratto (secondo buona fede ex art. 1366 e d’interpretazione funzionale ex art. 1369 cod.civ.) che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente applicato, omettendo, in sostanza, di pronunciarsi sulle sue domande. Evidenzia tutti i profili in relazione ai quali l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto decidere ove avesse tenuto conto delle ‘ intese ‘ familiari.
4 Il quarto motivo è infondato.
Va rilevato che la censura di omesso esame della domanda sarebbe ‘ ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione ‘ (Cass. 12321/2018).
Non vi è, nel caso di specie, una domanda di accertamento autonoma di cui sia stato omesso l’esame.
L’art. 829 cod.proc.civ. primo comma n. 12, nel consentire l’impugnazione di nullità nel caso in cui il lodo abbia omesso di pronunciare su alcune delle domande o eccezioni proposte dalle parti in conformità della convenzione di arbitrato, si riferisce alla ipotesi in cui gli arbitri non abbiano fornito risposta ad uno o più quesiti sottoposti al loro esame, e riconducibili all’ambito di operatività del compromesso. Tanto non può dirsi nel caso di specie in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha risposto ai quesiti che gli sono stati demandati avendo riguardo al contenuto delle domande formulate dall’attore e dei fatti posti a loro fondamento come compiutamente riportati a pgg. 21/28 del lodo.
Non può quindi dirsi che sia stato omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; l’attore lamenta, piuttosto, lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero, semmai, evidenziare la violazione di legge (e quindi un vizio di nullità diverso da quello qui invocato e che è, invece, oggetto del quarto motivo che di seguito sarà esaminato) all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Peraltro, riguardo alla esistenza di un patto occulto per l’esercizio del voto, l’RAGIONE_SOCIALE si è pronunciato in relazione alla inammissibilità dell’interrogatorio formale teso a fornirne la prova e comunque non si coglie la decisività:
della circostanza di un’eventuale interlocuzione dei soci ai fini dell’ esercizio del diritto di voto sulle modifiche statutarie e sulla incorporazione della controllata al fine di prospettare come abusivo tale diritto, circostanza che comunque l’RAGIONE_SOCIALE ha motivatamente escluso;
dell’iniziale conferimento dell’incarico di difesa da parte della superato prima dalla nomina del curatore speciale e poi dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione con la costituzione in giudizio della società in persona del Presidente dott.
delle questioni relativi alla nomina del consiglio di amministrazione della controllata e all’impedimento all’accesso al suo sito produttivo, estranea all’oggetto del contendere e al perimetro delineato dalla clausola arbitrale.
Del resto, con il motivo in esame in sostanza l’attore si duole:
dell’erronea valutazione che l’RAGIONE_SOCIALE ha compiuto circa la rilevanza delle ‘ intese familiari ‘ inerenti alla cogestione paritaria dell’impresa di famiglia da parte dei tre gruppi familiari facenti capo ai tre fratelli
della rilevanza di tali intese non già nell’applicazione delle regole statutaria bensì nei rapporti tra soci, e degli obblighi a loro carico nascenti dalla legge e dal contratto sociale;
della mancata interpretazione dello statuto ai criteri ermeneutici della buona fede e della ‘ interpretazione funzionale ‘ ex art. 1369 cod.civ.
Appare evidente come non si tratti di profili rientranti nel perimetro del vizio denunciato ma dell’attività di interpretazione compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE, che può essere denunciata ma solo per violazione di regole di diritto, nonché della valutazione dei fatti di causa: la questione della rilevanza delle ‘ intese familiari ‘ nel precludere, secondo l’assunto dell’attore, in base agli accordi
assunti e comunque secondo buona fede, che all’interno della compagine familiare si potesse legittimamente formare una maggioranza a lui contrapposta attraverso i voti espressi dagli altri soci nelle delibere impugnate, è stata esaminata dall’RAGIONE_SOCIALE che ha compiuto la interpretazione delle clausole statutarie, ha escluso che esse possano essere condizionate dalle asserite intese, ha escluso che l’esercizio del voto e le altre condotte imputate ai soci siano avvenuto attraverso abuso della maggioranza.
Le questioni facevano parte del thema decidendum e non ne può essere richiesta una rivalutazione in fase rescindente.
In ogni caso, alcuno dei profili evidenziati rientra nella nozione di omessa pronuncia su domande o eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato di cui all’invocato art. 829 primo comma n. 12 cod.proc.civ.
Infine, sono con evidenza attinenti al merito, e quindi anch’essi estranei alla fase rescindente, i profili fattuali inerenti la controversia evidenziati in atto di citazione nel punto ove si tratta della ‘ decisione che l’RAGIONE_SOCIALE si ritiene avrebbe pronunciato laddove avesse tenuto conto delle intese nella famiglia .
5. Il quarto motivo è titolato ‘ nullità del Lodo per violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. con riferimento all’esercizio di diritti sociali da parte dei soci di nonché degli artt. 1362 ss. con riferimento all’interpretazione di statuti societari (in relazione al disposto dell’art. 82 9, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente) ‘.
Con esso l’attore censura come erronea la statuizione dell’RAGIONE_SOCIALE circa la ‘ insensibilità delle regole statutarie ai comportamenti (anteriori e/o successivi alle stesse) dei soci (che non possono valere ai fini interpretativi / esecutivi delle regole statutarie) ‘.
Ribadisce che la propria domanda non attiene all’applicazione dello statuto sociale ma ai rapporti ed alle condotte dei soci da valutare secondo i canoni degli artt. 1176 e 1375 cod.civ. che costituirebbero comunque criteri d’interpretazione della clausole statutarie.
5.1. Il motivo è infondato.
Ribadite le considerazioni già svolte con riferimento al motivo che precede riguardo alla non sindacabilità dell’attività interpretazione, le considerazioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE circa la irrilevanza delle c.d. intese familiari nella interpretazione ed esecuzione della clausole statutarie appare conforme al principio di diritto per cui <> (Cass. 29700/2019, 13234/2011).
L’RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che lo statuto non può essere interpretato alla luce
delle asserite intese o di eventuali patti parasociali anteriori o successivi di cui, comunque, non ha rinvenuto prova, rimanendo tale valutazione, inerente il merito, sottratta al vaglio di questa Corte nella fase rescindente.
L’attore tenta di ricondurre la questione non già alla interpretazione dello statuto ma alla valutazione delle condotte dei soci.
Tuttavia, secondo il suo assunto, la rilevanza delle asserite ‘ intese familiari ‘ circa la gestione paritaria della società sarebbe proprio quella di precludere, in base agli asseriti accordi intercorsi tra i tre fratelli e comunque secondo buona fede, che all’interno della compagine familiare si potesse legittimamente formare una maggioranza a lui contrapposta attraverso i voti espressi dagli altri soci nelle delibere impugnate, lamentando che con ciò la sua posizione è stata relegata a quella di socio di minoranza.
Tuttavia, gli artt. 20.3 e 21 dello statuto prevedono i quorum con i quali deliberano, rispettivamente, l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria e tale previsione è insensibile all’asserita volontà storica dei soci.
Neanche fondato è l’assunto per cui l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di interpretare lo statuto in conformità ai principi di buona fede e di interpretazione funzionale.
Per converso l’RAGIONE_SOCIALE:
ha individuato gli elementi in presenza dei quali è configurabile il c.d. abuso della maggioranza e sul punto non viene prospettata alcuna violazione di
legge;
ha esaminato compiutamente le condotte che l’attore imputa agli altri soci escludendo che esse integrino tale abuso con una valutazione anch’essa non suscettibile di vaglio in questa fase.
Il quinto motivo è titolato ‘ nullità del Lodo per non aver pronunciato sulla nullità del pegno di azioni stipulato tra i soci convenuti di (in relazione al disposto dell’art. 829, comma 1, n. 12), c.p.c.) ‘.
L’attore censura che l’RAGIONE_SOCIALE non si sia pronunciato sulla domanda di simulazione dell’atto di pegno in quanto ha ritenuto tale domanda tardivamente proposta in comparsa conclusionale e, quindi, inammissibile.
Deduce che la nullità del pegno era eccepita sin dalla prima memoria sotto molteplici profili, e non solo in quanto simulato, per mancanza di causa e ‘ sovrabbondanza di garanzia ‘.
Inoltre, la simulazione assoluta sarebbe rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod.civ. e, quindi, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto affrontare il tema della nullità.
6.1. Il motivo è infondato.
A pgg. 50/52 del lodo, l’RAGIONE_SOCIALE ha esaminato la vicenda inerente al pegno, ha rilevato che la sua dazione, risalente ad epoca anteriore al sorgere del contrasto all’interno della famiglia non appare contraria ai ‘ principi di buna fede e correttezza che devono in generale orientare l’esecuzione del contratto sociale ‘, ha escluso, per previsione statutaria,
fosse necessaria l’autorizzazione assembleare (e sul punto la statuizione non è oggetto d’impugnativa).
Non vi è stata, dunque, alcuna omessa pronuncia sulla domanda che, in base al perimetro delineato, riguardava solo i profili inerenti la violazione dei principi di correttezza e buona fede e la simulazione.
Quanto a quest’ultima, che l’RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato essere stata formulata solo in comparsa conclusionale, e alla deduzione dell’assenza di causa che lo stesso attore evidenzia avere formulato nel medesimo scritto conclusivo, l’attore stesso invoca la rilevabilità d’ufficio della nullità.
Rileva il Collegio che le Sezioni Unite hanno così, sintetizzato i rapporti tra nullità negoziale ed impugnative contrattuali vanno così sintetizzati: ‘ 1) Il giudice ha l’obbligo di RILEVARE sempre una causa di nullità negoziale; 2) Il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di DICHIARARE nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e RIGETTARE LA DOMANDA – di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale;
Il giudice deve RIGETTARE la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento SENZA RILEVARE – NE’ DICHIARARE l’eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione
più liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul)la nullità; 4) Il giudice DICHIARA LA NULLITÀ del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all’esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione; 5) Il giudice DICHIARA LA NULLITÀ del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione; 6) In appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice HA SEMPRE FACOLTÀ DI RILEVARE D’UFFICIO LA NULLITÀ’ (Cass. S.U. 26242/2014) .
Non può, quindi, dubitarsi del fatto che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d’ufficio, ma deve risultare ex actis , ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio.
Le questioni in esame non hanno costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del procedimento arbitrale e, come esposto, solo nella comparsa conclusionale, destinata alla mera illustrazione delle difese, ve ne è il riferimento.
L’attore, non può quindi dolersi del mancato rilievo d’ufficio della nullità e la censura di nullità del lodo in ordine a tale profilo è, prima che infondata, inammissibile per difetto di specificità in quanto non indica l’emersione, nel corso di tale procedimento, degli elementi che avrebbero dovuto indurre l’RAGIONE_SOCIALE a ravvisar e l’assenza di causa e/o la sua simulazione assoluta, tant’è che invoca il solo contenuto della comparsa conclusionale circa gli elementi su cui ha fondato tale prospettazione.
7. Il primo motivo della impugnazione incidentale ha ‘ ad oggetto il capo del Lodo con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente compensato le spese del giudizio arbitrale tra le parti in ragione di una (inesistente) soccombenza reciproca: nullità del lodo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di regolamentazione delle spese di arbitrato ‘.
I convenuti deducono che è rimasto integralmente soccombente rispetto a tutte le domande, che la questione relativa alla nomina di un curatore speciale della società ha natura endoprocessuale, che non vi è la ‘novità della questione trattata’ ex art. 92 cod.proc.civ., che il rigetto di eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali non determina soccombenza, che il rigetto della domanda da essi proposta di condanna ex art. 96 cod.proc.civ. è irrilevante al fine di determinare soccombenza reciproca.
7.1. Il motivo è fondato.
La censura attiene al contrasto della statuizione di compensazione delle spese con gli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. e quindi viene prospettata una violazione di legge.
La decisione assunta circa la compensazione delle spese è sindacabile solo se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti e purché non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE ha motivato la compensazione facendo riferimento alla fondatezza della questione posta da circa la nomina del Curatore speciale che ha trovato risoluzione solo con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione presieduto da soggetto estraneo alla compagine societaria e familiare, alla complessità delle tematiche affrontate che hanno determinato approfondimenti giurisprudenziali, notarili e dottrinali, all’avere le domande condiviso alcune considerazioni i n fatto e in diritto, al rigetto della domanda ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.
Alcuna di tali ragioni vale ad integrare la reciproca soccombenza in relazione alla quale non rileva che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (Cass. 18503/2014) né che sia stata rigettata la domanda meramente accessoria di condanna ex art. 96 cod.proc.civ. (da ultimo Cass. 18036/2022).
Parimenti esse non integrano le ‘ analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘ (nella accezione risultante dalla sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) in presenza delle quali è possibile disporre la compensazione delle spese ex art. 92 cod.proc.civ.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto riconducibili al parametro normativo di cui all’art. 92 cod.proc.civ. il fatto che risulti modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia con riferimento alla giurisprudenza di legittimità o di merito, nonché la esistenza di una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in generale altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, non dipendenti dalle parti in causa e parimenti riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» cui fa riferimento la norma
Pertanto, dichiarata in fase rescindente la nullità del lodo in ordine alla statuizione di compensazione delle spese, pronunciando in fase rescindente, va condannato al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, liquidate nell’importo indicato nel lodo impugnato , nonché delle spese di difesa dei convenuti qui impugnanti incidentali come in dispositivo.
8. Il secondo motivo della impugnazione incidentale ha ad ‘ ad oggetto il capo del relativo all’asserita inapplicabilità dell’art. 96 comma 3 c.p.c. ai procedimenti arbitrali: nullità del per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. ‘.
I convenuti deducono che la motivazione dell’RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto non applicabile agli arbitrati la responsabilità aggravata e non rientrate la richiesta di applicazione di tale responsabilità nel perimetro della clausola compromissoria di cui all’art. 44 dello statuto in quanto di natura aquiliana, è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 691/2018),
di altre Corti di merito e di Collegi arbitrali.
Sostengono inoltre che ha coinvolto i soci e la società nel giudizio arbitrale in modo temerario e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto vagliare tale responsabilità, indipendentemente dalla sua natura.
8.1. Il motivo è fondato in quanto non vi sono ostacoli a ritenere che l’ arbitro rituale, quale giudice del merito, possa pronunciare anche d’ufficio la condanna ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.; la regola è, del resto, quella per cui la domanda in esame debba essere proposta nel processo e non vi sono ostacoli attinenti alla struttura del procedimento per arbitrato rituale che determinino tale preclusione in quanto l’attività dell’arbitro ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
Tuttavia, esaminata la questione in fase rescindente, non si ravvisano i presupposti per la condanna di ai sensi dell’invocato terzo comma dell’art. 96 cod.proc.civ. in relazione alle pur infondate domande proposte nel giudizio arbitrale, non potendosi ritenere le stesse coltivate con mala fede o colpa grave.
In conclusione la impugnazione principale va rigettata e la impugnazione incidentale va accolta in fase rescindente limitatamente alla condanna di al pagamento delle spese del giudizio arbitrale e delle spese di difesa, da liquidarsi, come già innanzi evidenziato, in favore degli impugnanti incidentali, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminato, complessità elevata).
10.Quanto alle spese del presente giudizio, in applicazione dell’ordinario criterio della soccombenza esse vanno poste a carico di e liquidate in favore dei convenuti (qui costituiti con un’unitaria difesa) nonché della come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminato – complessità elevata).
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ. a carico dell ‘attore, in quanto non appare connotata da mala fede o colpa grave la pur infondata impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta la impugnazione proposta da avverso il lodo pronunciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 03 luglio 2023;
2.accoglie in fase rescindente i motivi d’impugnazione incidentale proposti
da e e, per l’effetto, dichiarata la nullità del lodo in punto di statuizione sulle spese e sulla inammissibilità della condanna ex art. 96 terzo comma cod.proc.civ., pronunciando in fase rescindente:
a)pone le spese del procedimento arbitrale negli importi liquidati dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nel lodo a carico di e lo condanna al pagamento in
favore di
nonché in favore di