Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29102-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1192/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 1455/2015;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 22 gennaio 2010 a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, in seguito incorporata da RAGIONE_SOCIALE); ha in conseguenza condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore dello COGNOME della indennità di cui all’art.18, comma 5 l. n. 300 /1970, dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino all’esercizio dell’opzione ex art. 18 comma 5 cit., oltre accessori, e al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione allo stesso periodo; ha dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato al livello B3 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE dal 15.11.2007 al 31.8.2009 ed all’inquadramento nel livello B2 per il periodo successivo fino al licenziamento; ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento della somma come in dispositivo quantificata, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria
Considerato che
1. c on l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c., violazione dell’ art. 6 l. n. 604/1966 e degli artt. 1392 e 2388 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida ed efficace la impugnativa di licenziamento in via stragiudiziale effettuata con lettera del 27 gennaio 2010, sottoscritta dal solo legale del lavoratore, AVV_NOTAIO, in assenza di procura scritta dell’interessato , come, viceversa, prescritto dall’art. 1392 c.c.; evidenzia che a fronte della eccezione di essa società, di decadenza del lavoratore dall’impugnativa di licenziamento, l’originario ricorrente nulla aveva dedotto e documentato in punto di esistenza di procura scritta anteriore alla missiva inviata dal legale; osserva che l’ unica procura rilasciata era quella relativa al ricorso giudiziale la quale in quanto intervenuta l’8 ottobre 2010, quando ormai era decorso il termine di sessanta giorni dall’intimazione del licenziamento, stabilito a pena di decadenza per la relativa impugnativa, non poteva operare come ratifica del precedente atto; evidenzia, inoltre, l’inidoneità della impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui alla lettera del 27 gennaio 2010 in quanto priva della ‘contemplatio domini’, come prescritto dall’art. 1388 c.c.;
2. il motivo è fondato;
2.1. la Corte di appello, nel respingere la eccezione di decadenza del lavoratore dall’impugnativa di licenziamento, premesso che la impugnativa era stata proposta con missiva del solo legale che poi aveva rappresentato lo COGNOME in giudizio, ha ritenuto non revocabile in dubbio, anche in ragione di pregressi rapporti del legale con la società, sempre in relazione allo COGNOME, che la società datrice avesse piena ed
effettiva contezza che il difensore sopraindicato agisse su mandato dello COGNOME;
2.2. la decisione è errata in diritto in quanto non conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale :<< In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare; ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2, c.c., se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa ( v. Cass. n. 23603/2018, v. anche Cass. n. 9650/2021).
2.3. pertanto, ricordato che non sono in contestazione gli aspetti fattuali della vicenda, alla luce del principio sopra richiamato, si impone la cassazione con rinvio della decisione per il riesame complessivo della fattispecie alla luce del principio sopra richiamato;
al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno