Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18234-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Art. 32 legge n. 183 del 2010 decadenza
R.G.N. 18234/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO;
– intimata –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 1240/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 48/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, accertò lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 2° livello del c.c.n.l. di categoria dal 12.12.2005 e condannò la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in solido tra loro al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive spettanti a decorrere da tre mesi dopo l’assegnazione e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe
mansioni superiori come quantificate con la consulenza disposta nel giudizio.
La Corte di appello di Palermo investita del gravame da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha rigettato le domande avanzate nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE appellante.
2.1. Il giudice di secondo grado, per quanto qui interessa, ha rilevato che il lavoratore nel corso del giudizio di primo grado, successivamente alla chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si era limitato a dedurre l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa vicenda circolatoria ex art. 2112 c.c. senza prendere posizione sul recesso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE antecedente all’assunzione da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE 2.2. Pertanto, ritenuto incontestato che in esito alla procedura di licenziamento collettivo il lavoratore era stato licenziato ben prima di essere poi assunto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha escluso che venisse in rilievo la vicenda circolatoria e che fosse applicabile l’ art. 2112 c.c. non essendo perdurante il rapporto di lavoro con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il cui licenziamento non era stato neppure impugnato.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a tre motivi. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 4, lettera c) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 604 del 1966.
4.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 32 comma 4 lett. c) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 che si riferisce invece alle sole ‘ ipotesi in cui il lavoratore non intenda ‘risolvere’ il rapporto di lavoro già esistente con la RAGIONE_SOCIALE cedente e non intenda proseguire detto rapporto con la cessionaria’. Ha rammentato infatti che la decadenza opera nella sola ipotesi in cui il lavoratore intenda opporsi alla cessione del suo contratto di lavoro alla cessionaria, volendo rimanere alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa cedente. Nel caso in cui invece la cessione del contratto avviene automaticamente ai sensi e gli effetti d ell’ art. 2112 c.c. il lavoratore non sarebbe gravato da alcun onere di impugnazione.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2112 cod. civ. e si deduce che la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che con l’accordo sindacale del 27.07.2012, sottoscritto in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa delibera di giunta RAGIONE_SOCIALE di governo n. 247 del 13.07.2012, era stato ‘ suggellato sostanzialmente un mero mutamento di intestazione dei rapporti di lavoro e RAGIONE_SOCIALEe convenzioni di servizio ‘ senza alcuna soluzione di continuità con la conseguenza che il licenziamento del 2012 era in realtà
inesistente e comunque, laddove posto in essere, simulato. Il dipendente infatti aveva continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività fino al 30 ottobre 2012 alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quindi, dal 1° novembre 2012 alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
4.3. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e si deduce che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva mai riferito di avere notificato al lavoratore un atto di licenziamento e neppure aveva offerto una prova in tal senso. Il ‘ licenziamento del 2012’ intimato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale che aveva definito le procedure di licenziamento collettivo per cessazione di attività ex legge n. 223 del 1991 pertanto era, come detto, inesistente o quanto meno simulato e il dipendente aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Conseguentemente la Corte avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione di decadenza ex art. 32 comma 4 lett. c ) cit. senza tenere conto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova, che su di lei incombeva , di avere ‘ comunicato al dipendente un atto di licenziamento scritto’ dal quale sarebbe in ipotesi decorso il termine decadenziale ma ancor prima ‘ di avere notificato al lavoratore un atto di licenziamento’ .
5. Il primo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono inammissibili poiché da un canto la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 comma 4 lett. c) non è
conferente rispetto alla statuizione del giudice di appello che nella impugnata sentenza sul punto nulla dice.
5.1. La Corte territoriale ha infatti confermato la statuizione del Tribunale accertativa RAGIONE_SOCIALEa discontinuità dei due rapporti di lavoro e, soprattutto, RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione del licenziamento del 31.10.2012 cui era seguita la nuova assunzione. Nessun riferimento è stato fatto alla ipotesi RAGIONE_SOCIALEa decadenza qui richiamata, evidentemente fuori contesto.
5.2. Inoltre, il giudice di appello che ha dato atto RAGIONE_SOCIALEe circostanze temporali specifiche, ha escluso la continuità giuridica dei rapporti attesa la cesura rappresentata dal licenziamento non impugnato.
5.3. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna omissione ma anzi una valutazione RAGIONE_SOCIALEa situazione concreta basata sulle ragioni considerate (cfr. in questo senso anche Cass. 27939 e 27941 del 2023 relative a fattispecie analoghe).
Anche il secondo motivo risulta inconferente rispetto alle statuizioni del giudice d’appello dirette ad escludere l’esistenza di un trasferimento d’azienda. La sentenza, confermando quanto accertato dal primo giudice, ha dato atto RAGIONE_SOCIALEa novità del rapporto e dei contratti instaurati con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, escludendone, pertanto, la continuità e rapportabilità al primo rapporto, esauritosi con il licenziamento (ancora ugualmente Cass. nn.27939 e 27941 del 2023).
6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023