Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5654-2023 proposto da:
L’NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 539/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/09/2022 R.G.N. 280/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N. 5654/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 17/12/2024
CC
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda per mancata impugnazione del licenziamento del 19/10/2020 a seguito di contestazione del 2/10/2020, sicchè difettava l’interesse della parte all’impugnativa del secondo licenziamento del 2/11/2020 a seguito di contestazione del 20.10.2020.
2.La Corte d’appello a fondamento della pronuncia ha confermato che il lavoratore fosse stato licenziato due volte e che nella missiva del 9 dicembre 2020 avesse impugnato soltanto un licenziamento, quello di cui alle raccomandate del 20/10/2020 e del 2/11/2020.
3.Infatti, secondo la Corte, ‘non esistevano elementi per la riferibilità dell’impugnazione in data 9 dicembre 2020 al primo licenziamento poiché (nella sua missiva) il L’Assainato aveva fatto riferimento ad un solo licenziamento e lo aveva individuato proprio con le note del 20/10/2000 e del 2/11/2020 afferenti unicamente al secondo licenziamento’.
Poiché il primo licenziamento non risultava mai impugnato, il rapporto si era quindi definitivamente risolto e la successiva procedura di licenziamento impugnata dal ricorrente con la missiva stragiudiziale aveva investito un rapporto oramai definitivamente cessato.
4.- Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione L’COGNOME NOME con otto motivi di ricorso. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.115 c.p.c. ex art 360, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per illogicità manifesta della motivazione ed illegittima utilizzazione dell’informazione probatoria relativa alla lettera di impugnazione del 9 dicembre 2020, perché la Corte di appello aveva utilizzato ai fini della decisione una informazione probatoria che non era in alcun modo riconducibile alla fonte e a l mezzo di prova a cui il giudice l’aveva riferita.
Con il secondo motivo si lamenta, ex 360, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 6 L. 606/1966, avendo la Corte di appello errato ad affermare che il lavoratore con la comunicazione del 14.12.2020, avesse impugnato un unico licenziamento e non entrambi i licenziamenti esistenti.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 8 C.C.N.L. Settore Metalmeccanica Industria, ex art 360, n. 3 c.p.c., perché entrambi i provvedimenti espulsivi sono stati comminati oltre il termine (di 6 giorni) previsto dalla norma collettiva.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 7 L. 300/1970 e dell’art. 10 CCNL, ex art. 360, n. 3 c.p.c. posto che la contrattazione collettiva in merito ai comportamenti oggetto di contestazione, non prevedeva l’irrogazione della sanzione espulsiva.
Con il quinto motivo si deduce ex art 360, n. 3 (art. 9 CCNL e 2119 c.c..) c.p.c. la sproporzione tra le contestazioni e la sanzione comminata e la mancanza di giusta causa.
Con il sesto motivo si deduce ex art 360, n. 4 (art. 115 cpc) e 360, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 10 CCNL per l’insussistenza dei fatti contestati.
Con il settimo si deduce ex 360, n. 3 la violazione dell’art. 7 L. 300/70 perché la recidiva era stata contestata in maniera generica e riguardava fatti non rilevanti ai fini disciplinari.
Con l’ottavo motivo si deduce ex art 360, n. 3 la violazione dell’art. 91 cpc per l’erronea regolamentazione delle spese di lite.
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente perché connessi sul piano logico e giuridico.
Essi sono fondati.
Va premesso che, come affermato e documentato in ricorso (v. all. 2, 3, 4, 5, 6, 9), il lavoratore è stato licenziato formalmente tre volte e non due; e che il licenziamento del 20.10.20 è stato intimato sulla scorta della medesima contestazione del 2.10.20, con le stesse parole e per le stesse violazioni di quello del 19.10.2020 che aveva sostituito (in quanto era stato emesso prima del termine dei 5 giorni dalla comunicazione della contestazione).
Quindi la contestazione del 2.10.2020 si raccordava anche con il successivo licenziamento del 20.10.20 che ha sostituito quello del 19.10.20.
In tutte le comunicazioni successive non si parla più del primo licenziamento del 19.10.20 che viene però riesumato ai soli fini dell’eccezione di decadenza accolta dai giudici di merito, con un ragionamento che si rivela erroneo ed invalido sul piano logico e giuridico.
La Corte di appello ha invero affermato che con la ‘ sua missiva il L’Assainato ha fatto riferimento ad un solo licenziamento e lo ha individuato proprio con le note del 20/10/2000 e del 2/11/ 2020 afferenti unicamente al secondo licenziamento ‘.
Il lavoratore aveva però impugnato entrambi i licenziamenti con la seguente lettera: ‘ impugno il licenziamento comunicatomi con nota raccomandata a.r. del 20/10/2020 e con nota raccomandata a.r. del 2.11.2020 in quanto nulli illegittimi,
ingiusti e pretestuosi stante la totale inesistenza di alcun comportamento valutabile in via disciplinare ‘.
14. Risulta quindi di solare evidenza che il lavoratore abbia impugnato due licenziamenti e non ‘ un solo licenziamento ‘ come afferma testualmente la Corte di appello; essendo obiettivamente erroneo affermare che il lavoratore impugnando al plurale i licenziamenti (‘impugno il licenziamento intimato con nota raccomandata a.r. del 20.10.2020 e con nota raccomandata del 2.11.2020 in quanto nulli, illegittimi, ingiusti e pretestu osi’) abbia in realtà impugnato soltanto uno e non due licenziamenti.
15.- La prima contestazione è infatti testualmente riferita nella lettera di impugnazione al licenziamento del 20.10.20 e la seconda al licenziamento del 2.11.20. Si fa riferimento a due licenziamenti perché la congiunzione ‘e’ vale ad estendere il verbo impugno dalla prima proposizione alla seconda ed a rendere chiaro che sono stati impugnati due licenziamenti in quanto ‘nulli, illegittimi, ingiusti e pretestuosi’, come si ripete per ben quattro volte con gli aggettivi impiegati al plurale nella medesima lettera.
16.E’ quindi erroneo sostenere che con la medesima lettera di impugnativa il lavoratore non abbia impugnato il licenziamento intimatogli con nota raccomandata a.r. del 20.10.20 (a cui fa riferimento testuale la lettera di impugnativa) in sostituzione di quello del 19.10.20.
17.- Ed è pure erronea la tesi secondo cui con la stessa espressione che compare nella lettera di impugnativa il lavoratore avrebbe inteso impugnare in realtà la contestazione disciplinare del 20.10.2020, come se si possa e si debba impugnare una contestazione e non il licenziamento.
18.- Sono pertanto due gli errori di giudizio presenti nella sentenza gravata: laddove la Corte di appello dice che è stato impugnato un solo licenziamento e non due; e laddove sostiene che l’impugnazione della nota del 20.10.20 si riferisca alla contestazione disciplinare (che si correla al licenziamento del 2.11.2020) e non al licenziamento intimato nel medesimo giorno che si è inteso letteralmente impugnare.
19.- Negando la mancanza di impugnativa del licenziamento del 20.10.2020 la sentenza ‘suppone l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita nel processo’ (Cass. Sez. Un. n. 5792/2024).
20.- Essa incorre pertanto nelle censure prospettate nei due primi motivi di ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione per affermazioni inconciliabili, dell’errore di percezione, del travisamento della prova per omessa valutazione del fatto deci sivo e sotto il profilo dell’erronea ricostruzione della volontà del lavoratore.
A nulla vale, sotto quest’ultimo profilo, la considerazione che sembra adombrata nella sentenza laddove la Corte afferma che la lettera di licenziamento del 20 ottobre non sarebbe stata recapitata. Lo stesso licenziamento viene però richiamato nella contestazione del 20 ottobre e nel successivo licenziamento del 2 novembre; ed è quindi evidente che il lavoratore ne aveva comunque conoscenza e che egli abbia inteso impugnarlo con la lettera più volte richiamata dimostrando di averne avuto effettiva conoscenza.
21.- Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione ai primi due motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato. I rimanenti motivi restano assorbiti.
22.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 17.12.24