Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22437-2020 proposto da:
NOME , in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
principale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di unici soci della società RAGIONE_SOCIALE , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti – ricorrenti incidentali -nonché contro
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N. 22437/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
-controricorrente al ricorso incidentale -nonché contro
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
-controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di unici soci della società RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrenti al ricorso incidentale suddetto avverso la sentenza n. 143/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 197/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME e NOME (quali soci della predetta società) nonché di NOME COGNOME, aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato al dipendente dalla società in data 30.9.2014 e disposto il ripristino del
rapporto di lavoro col COGNOME quale cessionario dell’azienda farmaceutica, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno; il primo giudice aveva altresì condannato, ‘in solido, i resistenti al pagamento in favore del ricorrente’ di importi a titolo di differenze retributive, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti nel giudizio di primo grado;
per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 10 giugno 2020, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi; ad esso ha resistito con controricorso NOME COGNOME, contenente ricorso incidentale; ha altresì resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE con i suoi soci, aderendo al ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE e formulando altresì ricorso incidentale ‘per ciò che attiene il riconoscimento delle differenze retributive in favore del dottAVV_NOTAIO COGNOME ed il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dagli eredi COGNOME, affidato ad un motivo; a quest’u ltimo ha resistito l’COGNOME con controricorso;
tutte le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i procuratori del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e di NOME COGNOME hanno depositato verbale di conciliazione, sottoscritto tra dette parti in data 25.11.2020, il quale prevede la rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con le reciproche accettazioni, a spese compensate;
pertanto, in conformità alle richieste dei procuratori, può dichiararsi l’estinzione del processo tra dette parti e non occorre
provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;
residua il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci formulato, unitamente al controricorso, nei confronti dell’COGNOME con atto notificato il 26 settembre 2020; nello stesso atto contenente il ricorso incidentale si conferma che la sentenza impugnata è stata notificata ai soccombenti il 23 giugno 2020 e, quindi, l’impugnazione è stata proposta oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza, ai s ensi del comma 1 dell’art. 326 c.p.c.;
2.1. preliminarmente occorre dunque verificare se ricorrono le condizioni per una impugnazione incidentale tardiva a mente dell’art. 334, comma 1, c.p.c.;
recentemente, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024), partendo dal presupposto che la sentenza che abbia condannato in solido i coobbligati è sottoposta alla disciplina delle cause scindibili, hanno ritenuto che il disposto dell’a rt. 334, comma 1, c.p.c., non sia di per sé preclusivo della possibilità per il coobbligato non impugnante, a cui sia notificata l’impugnazione principale di altro coobbligato, di proporre gravame incidentale tardivo; ciò perché con riferimento a questo tipo di situazioni giuridiche soggettivamente complesse che trovano fonte in un’obbligazione comune connotata da una eadem ratio , in capo al suddetto coobbligato non impugnante si configura un interesse qualificato che -per effetto dell’impugnazione altrui diretta contro il creditore – lo legittima a potersi servire di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva; tale interesse si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di
condanna impugnata in via principale dall’altro condebitore; il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte -che abbia, nel frattempo, pagato il creditore -non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna;
tanto in continuità con quanto sostenuto nella sentenza delle Sezioni unite n. 24627 del 2007, laddove si argomenta che poiché l’unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente (pericolo) di difformità dei giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur tra parti diverse «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volt e che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza»;
nella prospettiva dell’interesse, il Collegio ritiene ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva degli eredi COGNOME ai sensi dell’art. 334, comma 1, c.p.c., atteso che, ove fosse stato accolto il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE COGNOME volto ad escludere la responsabilità solidale di chi era subentrato nella gestione della farmacia, sarebbe venuto meno un condebitore solidale nei confronti del quale poter agire in via di regresso;
2.2. col motivo di ricorso incidentale, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la Corte di Appello di Salerno acriticamente recepito le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza in alcun modo esplicitare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ha ritenuto di condividere il percorso
argomentativo del Tribunale ed utilizzando semplici formule di stile, senza considerare minimamente le allegazioni difensive degli appellanti e i motivi di appello dagli stessi proposti’; esso è infondato;
come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; che si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi solo laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);
il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello degli eredi COGNOME e confermare quanto già statuito in prime cure, facendo proprie le argomentazioni del tribunale, esprimendo, sebbene sinteticamente, le ragioni di conferma, e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;
conclusivamente, deve essere dichiarata l’estinzione del processo tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, senza provvedere sulle spese tra dette parti;
va respinto, poi, il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali unici soci della società RAGIONE_SOCIALE, con condanna di costoro alla rifusione delle spese in favore dei procuratori dell’COGNOME, Avvocati COGNOME, COGNOME e COGNOME, che si sono dichiarati antistatari, liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via in cidentale soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
tale previsione non opera per le parti rispetto alle quali è stata pronunciata l’estinzione del processo, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 13636 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, nulla per le spese;
rigetta il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali unici soci della società RAGIONE_SOCIALE, con condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente COGNOME NOME
liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 maggio