Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7124/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico p.t. NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
NOME COGNOME e DEL COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali -e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 151/22, depositata il 10 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE, promosse un procedimento arbitrale, ai sensi dell’art. 35 dello statuto sociale, nei confronti dei componenti del consiglio d’amministrazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei sindaci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e del direttore generale NOME COGNOME, per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati da gravi irregolarità nella gestione.
Si costituirono i convenuti e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con lodo sottoscritto il 19 marzo 2020, l’arbitro unico a) dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti del direttore generale, b) accertò che la RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere operazioni attive e passive rispetto alle quali gli amministratori versavano in conflitto d’interessi, c) accertò che i sindaci non avevano correttamente adempiuto i loro obblighi di vigilanza e controllo, d) accertò che gli amministratori e i sindaci erano responsabili anche per violazione del divieto di subvezione di cui all’art. 6ter del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e dell’obbligo di vigilanza in ordine all’a-
deguatezza degli assetti organizzativi e gestionali della società, e) condannò gli amministratori al risarcimento in favore della RAGIONE_SOCIALE per violazione dello obbligo di preventiva segnalazione di cui all’art. 2391 cod. civ. in relazione ad operazioni attive per servizi ancillari, liquidandolo in Euro 815.981,54, e f) condannò gli amministratori e i sindaci al risarcimento del danno in favore della RAGIONE_SOCIALE per la violazione dell’obbligo di preventiva segnalazione di cui all’art. 2391 cod. civ. in relazione alle operazioni passive e per scarsa diligenza nell’adempimento del mandato, liquidandolo in Euro 900.000,00.
2. Le impugnazioni separatamente proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME sono state riunite dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 10 febbraio 2022 le ha rigettate entrambe, rigettando anche l’impugnazione incidentale proposta da NOME COGNOME e dichiarando inammissibili le impugnazioni incidentali proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che la disciplina di cui agli artt. 34 e ss. del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non vieta la devoluzione delle controversie societarie ad un arbitrato irrituale, la Corte ha ritenuto innanzitutto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale prevedesse un arbitrato rituale, osservando che le parti, oltre ad aver attribuito all’arbitro il potere di «giudicare», avevano previsto il preventivo espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, disponendo che, per tutto quanto non fosse previsto, si applicassero le disposizioni in materia societaria, che prevedono la decisione secondo diritto.
Ha escluso che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori non fosse compromettibile in arbitri, rilevando che, anche se posta a tutela di un interesse collettivo, essa concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ed è rinunciabile e transigibile.
In ordine all’impugnazione proposta dal COGNOME, la Corte, premesso che la clausola compromissoria non prevedeva l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, ha ritenuto ammissibile la sola doglianza concernente l’opponibilità dell’accertamento compiuto in un precedente procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ., cui il convenuto non aveva
partecipato, escludendone peraltro la fondatezza: precisato infatti che, in quanto autorizzato a decidere senza formalità di procedura, l’arbitro era libero di articolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, con il solo limite del rispetto del contraddittorio, il quale non comporta che gli elementi di prova debbano formarsi all’interno del procedimento arbitrale, purché le parti siano poste in condizione di esaminarli e formulare le loro difese, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la prova della responsabilità degli amministratori si fosse formata nel precedente procedimento, essendo stati gli atti offerti al contraddittorio delle parti.
Per le medesime ragioni, ha disatteso le analoghe censure proposte dal COGNOME e dal COGNOME, escludendo inoltre che il lodo fosse affetto da carenza di motivazione, poiché ai fini della decisione l’arbitro non aveva attinto soltanto al decreto con cui era stato definito il predetto procedimento ed alla relazione del c.t.u. nominato in quella sede, essendosi anzi discostato parzialmente da quest’ultima. Ha ritenuto che la motivazione del lodo non fosse carente neppure nella parte riguardante la liquidazione del danno, rilevando che l’arbitro, dopo aver illustrato le ragioni del proprio dissenso dalla relazione del c.t.u., aveva dato atto della difficoltà di quantificare il danno in via analitica ed aveva quindi proceduto in via equitativa, attingendo al compenso ordinariamente liquidato agli amministratori e ai sindaci di analoghe società. Ha precisato comunque che la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale non poteva essere contestata con l’impugnazione per nullità del lodo, escludendo invece la configurabilità di una omissione di pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione sollevata con riguardo al periodo anteriore al quinquennio precedente alla proposizione della domanda, dal momento l’arbitro aveva accolto l’azione risarcitoria limitatamente agli anni 2015-2017.
Premesso poi che all’impugnazione del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell’impugnazione principale impone a tutti coloro cui il relativo atto sia stato notificato l’onere di esercitare il proprio diritto d’impugnazione nelle forme previste per l’impugnazione incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, osservando che l’interesse della stessa all’impugnazione non
poteva ritenersi sorto in conseguenza delle impugnazioni principali, le quali non avevano messo in discussione l’assetto d’interessi risultante dal lodo, poiché la maggioranza dei convenuti, condannati in solido al risarcimento, non aveva proposto impugnazione ed aveva già corrisposto gl’importi liquidati dall’arbitro.
Ha ritenuto invece ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal COGNOME, il quale aveva aderito alle censure proposte dal COGNOME, rilevando che, in caso di accoglimento dell’impugnazione principale, gli altri condebitori si sarebbero trovati esposti al rischio di dover corrispondere maggiori somme in favore del creditore vittorioso. Ha escluso peraltro la fondatezza dell’impugnazione, per le stesse ragioni illustrate in riferimento alle censure proposte dal COGNOME.
Ha ritenuto infine inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, essendosi quest’ultima costituita dopo la prima udienza di trattazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per un solo motivo, illustrato anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il COGNOME e l’COGNOME e il COGNOME, i quali hanno proposto ricorso incidentale, il primo per quattro motivi e gli altri due per un solo motivo, anch’essi illustrati con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE denunciano la falsa applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ., sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la loro impugnazione incidentale, in considerazione della mancata impugnazione del lodo da parte della maggioranza dei condebitori in solido, la Corte territoriale non ha considerato che il rafforzamento delle ragioni del creditore, derivante dal vincolo di solidarietà tra i debitori, presuppone che ciascuno di essi sia tenuto al pagamento dell’intero, salvo il regresso nei rapporti interni. Premesso che l’onere di anticipare la proposizione dell’impugnazione del lodo, per evitare che l’annullamento dello stesso determini una riduzione del numero dei coobbligati, non può essere
fatto dipendere dalla scelta arbitraria di questi ultimi di suddividersi tra impugnanti ed acquiescenti, afferma che l’unica verifica possibile, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale, può riguardare la carenza totale d’interesse dell’impugnante.
Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, il COGNOME deduce la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 828 e 829, terzo comma, cod. proc. civ., rilevando che, nel dichiarare inammissibili le censure da lui proposte in ordine all’accertamento della responsabilità dei sindaci ed alla liquidazione del danno, la Corte territoriale ha alterato gli elementi costitutivi della domanda, avendole esaminate distintamente da quella riguardante l’opponibilità dell’accertamento compiuto nel procedimento di cui allo art. 2409 cod. civ., senza considerare che non si trattava di autonomi motivi d’impugnazione, ma di argomenti strettamente connessi.
Con il secondo motivo, il controricorrente lamenta la violazione degli artt. 99, 116, 823 n. 5 e 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, in quanto attinente al merito, il motivo riguardante l’accertamento della responsabilità dei sindaci, senza tenere conto del difetto di motivazione del lodo, che aveva ricollegato automaticamente la predetta responsabilità all’inadempimento dei doveri degli amministratori ed alla mancata dimostrazione dell’adempimento di quelli dei sindaci, richiamando la relazione del c.t.u. nominato nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ., la quale poteva costituire al più un argomento di prova.
Con il terzo motivo, il controricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 823 n. 5 e 829, primo comma, n. 5 e terzo comma, cod. proc. civ., e dell’art. 111, sesto comma, cod. proc. civ., sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la censura da lui proposta, secondo cui l’arbitro non aveva tenuto conto della brevità del periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di sindaco, la Corte territoriale non ha considerato che la stessa rifletteva un vizio di motivazione del lodo impugnato, il quale non aveva spiegato le ragioni della sua condanna al risarcimento del danno per l’intero periodo cui si riferiva la domanda.
Con il quarto motivo, il controricorrente deduce la violazione dell’art.
2697 cod. civ. e degli artt. 116, 823 n. 5 e 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere inammissibile, in quanto attinente al merito, la censura riguardante la liquidazione del danno, la Corte territoriale non ha considerato che l’arbitro non aveva spiegato le ragioni per cui, pur avendo dato atto della mancata prova dell’ammontare del danno e della mancata allegazione degli elementi necessari per la sua determinazione, non aveva rigettato la domanda, ma aveva fatto ricorso alla liquidazione equitativa.
6. Con l’unico, articolato motivo del loro ricorso incidentale, l’COGNOME e il COGNOME lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., o degli artt. 829, primo comma, n. 5 e 823, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le censure riguardanti la liquidazione del danno, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto ragionevole e congruo il criterio a tal fine adottato. Premesso che l’arbitro aveva commisurato il danno alla retribuzione degli amministratori e dei sindaci, nonostante la riconducibilità dello stesso alle condizioni più favorevoli applicate alle operazioni poste in essere dalla società con le proprie socie, insistono sull’assenza di qualsiasi collegamento tra la tipologia di danno presa in esame ed il parametro adottato. In via subordinata, ribadiscono l’incomprensibilità dell’ iter logico e valutativo sotteso alla liquidazione equitativa del danno, rilevando che l’arbitro aveva omesso di dar conto del peso attribuito a ciascuno degli elementi presi in considerazione ai fini della propria determinazione, in modo tale da consentire il sindacato in ordine all’effettività del danno ed all’integralità del risarcimento.
7. Il ricorso principale è fondato.
Ai fini della dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione incidentale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, che l’impugnato avrebbe accettato in mancanza dell’altrui gravame, e conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti dell’impu-
gnante principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall’impugnazione principale, sia nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall’impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l’impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata (cfr. Cass., Sez. III, 9/07/2020, n. 14596; Cass., Sez. VI, 12/03/2018, n. 5876; Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1879). Premesso che il procedimento arbitrale era stato definito con la condanna di più condebitori solidali al risarcimento del danno in favore della RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha ritenuto che l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale non potesse considerarsi sorto per effetto delle impugnazioni principali, giacché le stesse non avevano messo in discussione l’assetto d’interessi derivante dal lodo impugnato: rilevato infatti che quest’ultimo era stato impugnato soltanto da alcuni degli obbligati, ha osservato che la creditrice poteva soddisfarsi per l’intero rivolgendosi ai condebitori non impugnanti, alcuni dei quali avevano peraltro già provveduto al pagamento di una parte dell’importo complessivamente liquidato.
Tale conclusione non appare tuttavia convincente, se solo si tiene conto per un verso della ratio dell’art. 334 cod. proc. civ., consistente nel consentire alla parte che sarebbe stata disposta ad accettare l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza impugnata d’impugnarla a sua volta, ove l’impugnazione proposta dalla controparte tenda a rimetterlo in discussione (cfr. Cass. 13707/2023; Cass., Sez. III, 5/09/2022, n. 26139; 7/07/2020, n. 14094; Cass., Sez. V, 12/07/2018, n. 18415), e per altro verso della funzione propria del vincolo di solidarietà tra i debitori, consistente nel rafforzamento della posizione del creditore, mediante il riconoscimento della possibilità di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione nei confronti di ciascuno dei coobbligati e di soddisfarsi per l’intero sul patrimonio di ciascuno di essi (cfr. Cass., Sez. VI, 28/01/2021, n. 1842; Cass., Sez. III, 20/12/2018, n. 32930; 25/09/2014, n. 20192). Sotto il primo profilo, infatti, la parte che, come nella specie, non abbia ottenuto per intero il riconoscimento delle proprie ragioni, ma che è disposta ad accontentarsi del risultato conseguito, pur di non esporsi
all’esito incerto di un giudizio d’impugnazione, può avere interesse ad impugnare a sua volta la sentenza, una volta che la controparte l’abbia impugnata, al fine di ottenere l’accoglimento dell’intera domanda non solo nei confronti di quest’ultima, ma anche nei confronti delle altre controparti che non hanno proposto a loro volta l’impugnazione. Sotto il secondo profilo, l’impugnazione proposta da alcuni dei debitori solidali, esponendo il creditore al rischio di una riduzione del numero dei coobbligati, e quindi delle possibilità di ottenere la soddisfazione del credito azionato, nonché, in caso di adempimento parziale, al rischio di dover restituire in tutto in parte la somma ricevuta, risulta indubbiamente idonea ad incidere sull’assetto d’interessi derivante dalla sentenza impugnata, in tal modo giustificando il riconoscimento anche in favore del creditore dell’insorgenza dell’interesse all’impugnazione tardiva della sentenza.
8. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal COGNOME, è inammissibile il primo motivo, avente ad oggetto l’ammissibilità delle censure da lui mosse al lodo arbitrale, nella parte riguardante l’accertamento della responsabilità dei sindaci e la liquidazione del danno.
Il controricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha considerato come distinte censure quelli che erano, in realtà, profili diversi del medesimo motivo d’impugnazione, riflettente l’inutilizzabilità della relazione di c.t.u. depositata nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. svoltosi prima della proposizione della domanda di arbitrato, in quanto inopponibile ai sindaci, rimasti estranei al predetto procedimento, riferibile esclusivamente all’attività degli amministratori, inattendibile e comunque fondata su dati insufficienti: egli, tuttavia, non spiega in qual modo la valutazione analitica di tali profili, tutti puntualmente presi in esame dalla sentenza impugnata, si sia tradotta nell’alterazione degli elementi costitutivi della domanda, in tal modo dimostrando di voler censurare l’interpretazione del motivo d’impugnazione fornita dalla Corte territoriale, non sindacabile per violazione di legge.
Com’è noto, infatti, l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto costituiscono un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 10/06/2020,
n. 11103; Cass., Sez. VI, 3/12/2019, n. 31546; Cass., Sez. I, 11/03/2011, n. 5876), nella specie neppure dedotte. A tale principio fa eccezione l’ipotesi in cui la parte lamenti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame di una domanda o di un motivo d’impugnazione, facendo quindi valere un vizio di natura processuale, nel cui riscontro questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo all’esame diretto degli atti di causa, al fine di acquisire gli elementi di giudizio necessari per la decisione (cfr. Cass., Sez. V, 25/10/2017, n. 25259; Cass., Sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cass., Sez. III, 18/05/2012, n. 7932): la deduzione di tale vizio postula peraltro che la parte non si limiti, come nella specie, a riportare il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, insistendo sulla propria personale interpretazione, ma, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, spieghi anche le ragioni per cui ritiene che l’interpretazione fornita dal giudice di merito si sia tradotta in una modificazione del petitum e della causa petendi .
Sono parimenti inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto l’ammissibilità delle censure riguardanti il difetto di motivazione del lodo arbitrale, nella parte in cui aveva dichiarato la responsabilità dei sindaci e liquidato il danno.
Lo stesso controricorrente, a pag. 12 del controricorso, precisa infatti di aver censurato il lodo arbitrale, con il quarto motivo d’impugnazione, non già per difetto del requisito di cui all’art. 823 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dallo art. 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ma per violazione di norme di diritto: la Corte territoriale, dopo aver precisato che in proposito egli aveva impropriamente richiamato l’art. 829, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., ha correttamente inquadrato il vizio lamentato nella fattispecie di cui all’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., dichiarando le censure inammissibili, poiché la clausola compromissoria non prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Le censure proposte con il ricorso incidentale riflettono, in altri termini, un vizio diverso da quello fatto valere con il motivo d’impugnazione, e non possono dunque trovare ingresso in questa sede, mirando ad introdurre una questione nuova, che non può essere sollevata mediante il ricorso per cassa-
zione avverso la sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo arbitrale, non essendo stata tempestivamente dedotta con l’atto introduttivo del giudizio. Nel giudizio d’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, avente carattere d’impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all’art. 829 cod. proc. civ., trova infatti applicazione la regola della specificità dei motivi di impugnazione e della loro formalizzazione nel relativo atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame motivi diversi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nel medesimo atto (cfr. Cass., Sez. I, 15/09/2000, n. 12165; 22/01/1986, n. 398; 14/02/1979, n. 965): a maggior ragione, tali motivi non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità, il cui ambito oggettivo è circoscritto alle questioni trattate nella precedente fase ed a quelle eventualmente rilevabili d’ufficio, tra le quali non è certamente inclusa la carenza di motivazione del lodo, che dev’essere tempestivamente dedotta dalle parti con l’atto d’impugnazione.
10. E’ invece fondato il ricorso incidentale proposto dall’COGNOME e dal COGNOME, riflettenti il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistente il difetto di motivazione del lodo arbitrale.
A differenza del COGNOME, l’COGNOME e il COGNOME, nel censurare la liquidazione del danno compiuta dagli arbitri, non si erano infatti limitati a far valere la violazione delle norme di diritto, ritenuta non deducibile dalla Corte territoriale, ma avevano lamentato anche il vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 823 n. 5 e 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. In proposito, la Corte territoriale ha correttamente affermato che in tema di arbitrato il predetto vizio ricorre soltanto nel caso in cui la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’ iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo, tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione (cfr. Cass., Sez. II, 9/06/2021, n. 16077; Cass., Sez. VI, 18/ 05/2018, n. 12321; Cass., Sez. I, 18/12/2013, n. 28218). Ciò posto, la Corte ha escluso la sussistenza del difetto di motivazione, osservando per un verso che l’arbitro aveva compiutamente illustrato le ragioni per cui aveva liquidato
il danno con metodo equitativo, avendone riconosciuto l’esistenza, ma avendo escluso la possibilità di procedere alla quantificazione dello stesso sulla base delle risultanze della c.t.u. o comunque in via analitica, e per altro verso che la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale non è suscettibile di riesame da parte del COGNOME ordinario, in quanto riservata esclusivamente agli arbitri.
In realtà, il vizio di motivazione addebitato alla decisione dell’arbitro era stato dedotto con riguardo a due diversi profili, riportati nel secondo e nel terzo motivo d’impugnazione, e costituiti rispettivamente dalla scelta di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, anziché sulla base delle risultanze della c.t.u., e dall’individuazione del relativo parametro nel compenso ordinariamente liquidato agli amministratori ed ai sindaci di analoghe società, in contrasto con la natura del danno, consistente in differenze tariffarie determinate dall’affidamento di commesse di trasporto e logistica a società di cui erano espressione gli stessi amministratori, a condizioni meno favorevoli di quelle pretese dalla generalità dei fornitori. Questo secondo profilo non era sbrigativamente classificabile come censura attinente al merito, presupponendo, per un verso, la verifica dell’avvenuta illustrazione da parte degli arbitri, in termini coerenti e comprensibili, delle ragioni per cui avevano ritenuto di dover fare ricorso al predetto parametro, e per altro verso il riscontro dell’appropriatezza e della ragionevolezza di tale scelta, in relazione alla natura del pregiudizio allegato a sostegno della domanda di risarcimento avanzata nel procedimento arbitrale: il giudizio equitativo non può infatti ridursi ad un asserto arbitrario, e pertanto non solleva il giudice (nel caso in esame, l’arbitro) dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (cfr. Cass., Sez. II, 14/10/2021, n. 28075).
In difetto di tali requisiti, la motivazione non avrebbe potuto considerarsi idonea a soddisfare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ponendosi in contrasto anche con l’art. 1226 cod. civ., il quale presuppone che, nell’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno
secondo equità, il giudice dia conto del peso specifico attribuito ai vari fattori probabilmente incidenti sul caso concreto, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione, e consentire il sindacato in ordine al rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (cfr. Cass., Sez. VI, 2/07/2021, n. 18795; Cass. Sez. III, 13/09/2018, n. 22272).
11. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dall’COGNOME e dal COGNOME, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai ricorsi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 24/04/2024