Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25469 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25469 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6541/2023 R.G. proposto da:
, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ; H.T.
-ricorrente-
contro
NOME.
;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 383/2023, depositata il 30/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 7001/2018, rigettava la domanda di , volta ad ottenere il risarcimento del danno (da responsabilità professionale per colpa medica) NOME
conseguente ad un intervento di exeresi (di una formazione polipoide) alle corde vocali, al quale si era sottoposta presso la RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva chiamato in causa per garanzia, tra gli altri, , il chirurgo che aveva effettuato l’intervento; condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta struttura sanitaria, le compensava nel rapporto con le altre parti, quindi, per quanto rileva in questa sede, anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
La proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE. Il oltre a resistere, spiegava appello incidentale (tardivo), con il quale si doleva della mancata condanna dell’attrice alla refusione delle spese di lite anche in suo favore, deducendo che, una volta rigettata la domanda principale, l’onere delle spese da lui sostenute, quale terzo chiamato in causa, dovesse essere posto a carico dell’attrice, quale parte soccombente che aveva provocato e giustificato la sua chiamata in garanzia, in forza del principio secondo il quale «In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo» (Cass. 08/02/2016, n. 2492). Y.F. H.T.
Il giudice adito, con la sentenza n. 383/2023, depositata il 30/01/2023 , ha rigettato l’appello principale ed ha dichiarato inammissibile quello incidentale, perché tardivo e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’esame del merito della censura formulata dal
NOME.
Segnatamente, la corte territoriale ha rilevato che il si era costituito con comparsa depositata in data 28.11.2018, oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 325 cod.proc.civ. spirato il 15.10.2018, e ha concluso che non poteva giovarsi della previsione H.T.
di cui all’art. 334 cod.proc.civ., il quale consente all’appellato di formulare appello incidentale tardivo anche quando per esso sia decorso il termine di impugnazione, in quanto «La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile (…)».
ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi, illustrati con memoria. H.T.
non svolge attività difensiva in questa sede. Y.F.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 334 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Il ricorrente evoca, a supporto della sua censura, alcune pronunce di questa Corte secondo cui «L’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale» (Cass. 05/09/2022, n. 26139; Cass. 26/05/2020, n. 9682; Cass. 14/02/2020, n. 3830; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 16/11/2018, n. 29593; Cass. 12/07/2018, n. 18415; Cass. 30/05/2018, n. 13651, cui aggiunge,
con la memoria, Cass. n. 18423/2024, Cass. n. 15100/24; Cass. n. 6839/24; Cass. n. 29448/24).
2) Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., e chiede a questa Corte, ricorrendone – a suo dire, i presupposti, di disporre una nuova regolazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 384, 2° comma, cod.proc.civ., in applicazione del principio di causalità che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, di talché «il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass. 28/03/2022, n. 9941).
3) Il primo motivo è fondato.
Va data continuità all’indirizzo prevalente di questa Corte secondo cui è ammessa «l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.» (Cass. 29/05/2024, n. 15100)
Si tratta, come si è detto, dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso, ad esempio, da Cass. 29/10/2019, n. 27616 e da Cass. 14/03/2018, n, 6156; le ragioni che spingono il
Collegio a preferire l’orientamento prevalente sono da individuare nella ratio dell’impugnazione incidentale tardiva: quella di consentire «alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l’impugnazione tardiva, l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l’assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell’apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia – magari – impugnato la sentenza nell’ultimo giorno disponibile. L’istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l’inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione» (Cass. 29/05/2024, n. 15100).
La pronuncia n. 8494 del 20/03/2024 delle Sezioni Unite ha contribuito al rafforzamento delle suindicate conclusioni, avendo statuito che «l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale» e che «il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando
rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva».
E’ evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il giudice a quo ritenendo inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del H.T.
L’accoglimento del primo motivo non giova, tuttavia, al ricorrente.
Trova, infatti, applicazione il seguente principio di diritto: «Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l’ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l’attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato» (Cass. 15/11/2023, n. 31868).
Il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra l’attrice e l’odierno ricorrente; la decisione di
difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese»: così Cass. 31/01/2008, n. 2397); tantomeno si pone in
contrasto con il principio enunciato da Cass. 28/03/2022, n. 9941, di cui il ricorrente chiede l’applicazione nel caso di specie.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, in tema di spese processuali
Va altresì rilevato che il non si è doluto della motivazione addotta dal giudice di primo grado a giustificazione della suddetta compensazione, ma solo del fatto che il tribunale non avesse condannato la , in forza del principio di causalità, a rifondergli le spese del giudizio di primo grado. RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso va, quindi, rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva.
Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, non avendo la svolto attività difensiva in questa sede. YRAGIONE_SOCIALE.
Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi di
.
NOME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone l’oscuramento dei dati personali nei termini di cui in motivazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME