Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5818 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16798/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente a ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
– intimati – avverso la sentenza n. 690/2019 del la Corte d’Appello di Firenze, depositata il 27.3.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, committenti, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, RAGIONE_SOCIALE , appaltatrice, e l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, d irettore dei lavori, per chiederne la solidale condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della difettosa esecuzione dell’opera appaltata . I convenuti chiamarono in causa le rispettive compagnie di assicurazione.
La società appaltatrice chiese, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo maturato per l’esecuzione di lavori extracontratto e anche il professionista chiese la condanna degli attori al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per le prestazioni rese.
All’esito del giudizio di primo grado interrotto e poi riassunto per l’intervenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE -il tribunale dichiarò improcedibile la domanda degli attori nei confronti della società fallita, mentre condannò il direttore dei lavori al risarcimento dei danni, previa compensazione parziale con il suo credito per il pagamento del corrispettivo; inoltre, il tribunale rigettò la domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE e coltivata dal curatore fallimentare dopo la riassunzione.
Contro la sentenza di primo grado propose appello principale il fallimento RAGIONE_SOCIALE, mentre l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO propose appello incidentale tardivo.
La Corte d’Appello di Firenze accolse il gravame principale, condannando i committenti a pagare al fallimento € 23. 922,41 a titolo di prezzo per l’esecuzione di lavori extracontratto; mentre, per ciò che qui interessa, dichiarò inammissibile l’appello incidentale tardivo .
Contro la sentenza della corte territoriale AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato breve memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 334 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Il ricorrente osserva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dal 1988 (Cass. n. 6311/1988), non vi sono limiti oggettivi all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, come statuito anche dalle Sezioni unite (Cass. S.u. n. 4640/1989). Pertanto, avrebbe errato la Corte d’Appello di Firenze a dichiarare inammissibile l’appello incidentale tardivo per la mancanza di incidenza dell’appello principale sul modo in cui la sentenza di primo grado aveva definito le domande proposte da e contro l’AVV_NOTAIO COGNOME.
2. Il ricorso è fondato.
La Corte d’Appello di Firenze ha dato un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva dei limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, sui quali le Sezioni unite di questa Corte sono recentemente tornate con la sentenza n. 8486/2024.
È vero che l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale deve essere destato dall’impugnazione principale, in
quanto questa sia rivolta a rimettere in discussione l’ « assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata » (così, da ultimo, Cass. n. 25469/2025). Ma è anche vero che la ratio sottostante all’istituto , ovverosia « evitare la ‘corsa’ all’impugnazione » (così Cass. S.u. n. 8486/2024), è realizzata assecondando la disponibilità della parte soccombente ad accettare la decisione con la più ampia (e quindi tranquillizzante) possibilità di impugnarla, tuttavia, nel caso in cui essa venga impugnata da altre parti soccombenti.
Quando una pluralità di cause connesse viene veicolata in un unico processo, la sentenza che definisce quest’ultimo integra, nel suo complesso, la definizione del l’ « assetto di interessi » delle parti coinvolti nella vicenda. Pertanto, il semplice fatto che la sentenza venga impugnata, in uno qualsiasi dei suoi capi, comporta una riconsiderazione di quell’assetto complessivo, a prescindere da qualsiasi rapporto tra i capi della sentenza impugnati in via principale e quelli impugnati in via incidentale.
Per la parte alla quale viene notificata l’impugnazione principale, l’impugnazione incidentale è obbligatoria (art. 333 c.p.c.) ed è consentita anche se era per lei decorso il termine o aveva fatto acquiescenza (art. 334, comma 1, c.p.c.), salvo il rischio che l’impugnazione incidentale diventi inefficace, se quella principale è dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 334, comma 2, c.p.c.).
L’art. 334, comma 1, c.p.c., se interpretato alla lettera, consentirebbe l’impugnazione incidentale tardiva soltanto alle parti «contro» le quali è proposta l’impugnazione principale . Ma sul punto è stato chiarito che la legge minus dixit quam voluit ,
sicché è ammessa anche l’impugnazione incidentale tardiva di contenuto adesivo all’impugnazione principale (Cass. S.u. n. 8486/2024, cit., che ribadisce, sul punto, quanto già statuito da Cass. S.u. n. 24627/2007).
Nel caso qui in esame, le parti sono tutte coinvolte, sia pure a vario titolo, nella medesima vicenda scaturita d all’esecuzione di un’opera RAGIONE_SOCIALE in regime d’appalto , con la necessaria partecipazione del professionista quale direttore dei lavori. L’assetto complessivo degli interessi delle varie parti coinvolte in quella vicenda venne definito con la sentenza del Tribunale di Siena, che l’attuale ricorrente era disposto a lasciare passare in giudicato, ma che egli ha legittimamente deciso di impugnare una volta ricevuto l’appello del fallimento RAGIONE_SOCIALE con cui quell’assetto complessivo venne inevitabilmente rimesso in discussione.
In definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME