Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10724/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; con domiciliazione digitale ex lege ;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché sul ricorso successivo,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; con domiciliazione digitale ex lege ;
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- per la cassazione della sentenza n.25 /2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il giorno 11 gennaio 2021;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
nel 2010 la società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di oltre 50 milioni di Euro, a titolo di risarcimento delle conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali derivatele dalla impossibilità di proseguire l’attività imprenditrice e dalla conseguente chiusura dell’ impianto aRAGIONE_SOCIALEle, nonché dalla lesione del diritto all’immagine impr enditoriale, imputabili alle distinte condotte omissive delle convenute;
l ‘omissione illecita dannosa imputabile allo RAGIONE_SOCIALE italiano, in persona della RAGIONE_SOCIALE, sarebbe consistita nell’ omessa tempestiva tra sposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/201/CE del 27 novembre 2001, da attuarsi entro il 1° luglio 2002, la quale, modificando la precedente Direttiva 1999/29/CE, in vista dell’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di diossina negli alimenti soprattutto di origine animale, aveva stabilito limiti massimi di concentrazione di diossina nei componenti dei mangimi di origine vegetale utilizzati da essa società per l’allevamento dei bovini da cui ricavava il latte e le carni offerte in vendita alle aziende rivenditrici;
l ‘omissione illecita dannosa imputabile alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe invece consistita ne ll’omessa comunicazione dei risultati delle analisi effettuate il 9 agosto 2002 sui campioni di latte bovino e foraggio prelevati presso l ‘ aRAGIONE_SOCIALE, nonché di quelle effettuate il 2 dicembre successivo sul letame in essa prodotto; in seguito a tali analisi l’aRAGIONE_SOCIALE sanitaria aveva riscontrato una elevata presenza di diossina sia sul suolo aRAGIONE_SOCIALEle che sul latte e, verificato il superamento dei limiti massimi di sostanze contaminanti stabiliti dalle norme comunitarie per le derrate alimentari, aveva notiziato di ciò l’autorità giudiziaria, la quale, dopo aver sottoposto a sequestro sia i bovini presenti in aRAGIONE_SOCIALE
(11 marzo 2003) che il letame (16 giugno 2003), aveva ordinato (tra il novembre e il dicembre 2003) l ‘abbattimento dell’intera mandria, così provocando la cessazione dell’attività imprenditrice e la definitiva chiusura dell’aRAGIONE_SOCIALE ;
a fondamento della pretesa risarcitoria, l ‘ RAGIONE_SOCIALE pose, da un lato, l’assunto che la temp estiva attuazione della direttiva, impo nendo l’utilizzazione, per i bovini allevati in aRAGIONE_SOCIALE, di mangimi aventi una minore concentrazione di diossina, avrebbe consentito di ricondurre entro i limiti normativi anche la contaminazione presente nel latte in essa prodotto; dall’altro lato, l a considerazione che la tempestiva comunicazione dei risultati delle analisi del 9 agosto 2002 (del tutto omessa) e di quelle del 2 dicembre 2002 (effettuata, con ritardo, soltanto il 24 e 25 marzo 2003) aveva indotto il ragionevole affidamento circa la regolarità dei risultati delle stesse e la supposizione che non sarebbero stati assunti provvedimenti pregiudizievoli per la mandria e per l’aRAGIONE_SOCIALE ;
si costituirono in giudizio le convenute, invocando il rigetto della domanda; la RAGIONE_SOCIALE eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio;
il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9831/2013, rigettate le eccezioni preliminari, in accoglimento della domanda, condannò la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 36.412.897,00, oltre rivalutazione e interessi;
l a Corte d’ appello di Napoli -adìta con impugnazione principale dalla RAGIONE_SOCIALE e con impugnazione
incidentale tardiva dalla RAGIONE_SOCIALE -ha accolto la prima e ha dichiarato inammissibile la seconda;
Iq uanto all’ appello principale della RAGIONE_SOCIALE, rinnovato il rigetto delle preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, nel merito la Corte territoriale ha svolto i seguenti rilievi:
al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102 (avvenuta solo con d.lgs. n. 149/2004) i nuovi limiti in essa fissati per la diossina nei mangimi dovevano essere conosciuti dalla RAGIONE_SOCIALE, quale aRAGIONE_SOCIALE di rilievo nazionale, la quale, nella consapevolezza della tossicità della diossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animali mangimi contenenti sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimo consentito;
l a condotta serbata dall’appellata, invece, lungi dal conformarsi ai criteri di maggior diligenza da essa esigibili, era stata anche formalmente illecita, in quanto era culminata nella violazione del Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio 2002, recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinate all’ alimentazione umana ; inoltre, l’a pertura del procedimento penale , l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovini e la susseguente necessità di interrompere definitivamente l’attività imprenditrice e di chiudere l’impianto aRAGIONE_SOCIALEle erano state determinate da questa violazione; pertanto, per un verso, a prescindere dalla trasposizione o meno della Direttiva del 2001, l’obbligo della
COGNOME di somministrare ai propri animali mangimi aventi un limitato contenuto di diossina sussisteva già in ragione della necessità di rispettare i limiti vigenti per il latte da essi prodotto, « essendo già scientificamente nota la trasmissione della diossina contenuta nei mangimi da questi al latte prodotto dagli animali che quei mangimi contaminati avevano ingerito »; per altro verso, la condotta comunque illecita della RAGIONE_SOCIALE costituiva causa esclusiva dei danni sofferti, essendo imputabile unicamente ad essa l’evento lesivo che aveva poi determinato le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
infine, al di là del rilievo di responsabilità « esclusiva » dell’ appellata, comunque il nesso causale non era stato da essa provato, dal momento che, alla luce delle risultanze delle indagini tecniche espletate in primo grado, non era possibile dimostrare che il tempestivo recepimento della Direttiva 2001/101 avrebbe consentito « di far rientrare il latte prodotto dall’ aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei limiti stabiliti dalla delibera di G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003 »; del resto, avuto riguardo alla circostanza che le prime analisi erano state eseguite nell’agosto 2002, era agevole osservare che il tempestivo recepimento della direttiva a ridosso del termine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultati delle stesse;
IIquanto all’impugnazione incidentale della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito, richiamata Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, ha ritenuto che l’impugnazione incidentale tardiva, mentre « va sempre concessa contro le sentenze di coobbligati solidali », invece « resta inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli diversi, poiché
in tal caso l’impugnazione del debitore principale non ha alcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, come avviene, ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidale del debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore per contestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da lui prestata »; evidenziata, dunque, la diversità dei titoli di responsabilità delle due convenute, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’ appello incidentale tardivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza della Corte partenopea, con atto notificato il 13 aprile 2021 ha proposto ricorso per cassazione (che assume oggettivamente la natura di ricorso principale) la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi;
a questo ricorso hanno risposto, con distinti controricorsi, sia l ‘ RAGIONE_SOCIALE, sia la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, anche questo articolato in due motivi;
un ricorso successivo (oggettivamente incidentale) è stato proposto , con atto notificato l’11 giugno 2021 , dall’RAGIONE_SOCIALE, sempre sulla base di due motivi;
a questo ricorso ha risposto con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1 cod. proc. civ.;
il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte;
in vista dell’adunanza camerale hanno depositato memoria l’RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE;
q uest’ul tima, inoltre, ha fatto pervenire, in data 17 settembre 2025, un’ istanza di rinvio della trattazione, sul presupposto che « il nuovo management aRAGIONE_SOCIALEle, insediato il 9 agosto 2025 », avrebbe « necessità di approfondire le complesse dinamiche oggetto della controversia al fine di poter valutare in maniera consapevole la proposta transattiva formulata da controparte »;
a ll’istanza non si sono associate le altre parti; l’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato, al riguardo, di ‘rimettersi’ alla decisione della Corte, facendo presente che il nuovo Direttore RAGIONE_SOCIALE della ASL ha già avuto uno spazio temporale di oltre 45 giorni per decidere in ordine alla proposta transattiva ricevuta;
Considerato che:
preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, proposti, rispettivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto diretti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. ;
l’istanza di rinvio proposta dalla RAGIONE_SOCIALE va rigettata, dal momento che, in mancanza di unanime richiesta delle parti, l’esigenza di una di esse di valutare una proposta transattiva non costituisce ragione di differimento della trattazione del ricorso per cassazione;
ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (diretto a censurare la statuizione di inammissibilità, emessa dalla Corte d’appello, dell’impugnazione incidentale tardiva proposta avverso la sentenza di primo grado) involge questioni processuali di particolare rilievo processuale, le quali, ad avviso del Collegio, devono essere trattate in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ;
Per Questi Motivi
La Corte dispone la trattazione della causa in pubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME