Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
sul ricorso 22854/2020 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1236/2020 depositata il 21/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza sopra riportata, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, che -in relazione all’avvenuta negoziazione presso una sua sede di due assegni circolari formalmente emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, ricevuti in pagamento di alcune partite di orologi dalla propria correntista RAGIONE_SOCIALE, assegni risultati successivamente falsi -aveva pronunciato la condanna di RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la negoziatrice del danno subito per l’addebito delle somme corrispondenti, ha accolto l’appello principale subordinato di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, ravvisando nella vicenda il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’appello incidentale tardivo condizionato di questa ultima, riconoscendo altresì il concorso di colpa anche di BCC Napoli, tenuta perciò in solido con RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dovuto al netto del concorso di colpa dell’appellante incidentale.
Avverso la pronunciata condanna solidale BCC Napoli ricorre ora a questa Corte con un solo motivo, seguito da memoria, al quale resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e con controricorso e memoria RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in via preliminare rilevata la tardività della memoria di BCC Napoli essendo stata depositata il 3.7.2024.
Con l’unico motivo del proprio ricorso BCC Napoli pone due questioni. Reputa per vero che l’impugnata decisione si esponga ad un duplice rilievo di nullità, da un lato, per violazione dell’art. 334 cod. proc. civ. stante il difetto di interesse dell’impugnante all’accoglimento del proposto gravame incidentale, atteso che costei avrebbe avuto interesse a conseguire la condanna di BCC solo nell’ipotesi in cui fosse stato accolto il primo motivo dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, e se ne fosse di conseguenza esclusa ogni responsabilità, non essendo viceversa riconoscibile nel diverso caso di accoglimento degli altri motivi di gravame, dato che né dal riconoscimento della corresponsabilità della stessa impugnante incidentale né dalla riduzione del quantum sarebbe potuta conseguire la condanna di essa ricorrente; dall’altro, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., posto che il decidente, una volta rigettato il primo motivo dell’appello principale, avrebbe dovuto astenersi dall’esaminare e decidere l’appello incidentale, motivato appunto sul presupposto dell’accoglimento di detto primo motivo.
Entrambe le doglianze, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinte, sono infondate e non meritano perciò adesione.
Giova rimarcare inizialmente che, anche alla luce del rinnovato consenso prestatovi ancora da ultimo dalle Sezioni Unite con l’arresto 8486/2024 sulle orme, peraltro, già di SS.UU. 24627/2007, non si ha ragione di dubitare dalla sostanziale stabilità che tuttora assiste il comando secondo cui in base al principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone,
tutte le volte in cui l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (Cass., Sez. III, 17/04/2024, n. 10477 ; Cass., Sez. II, 18/05/2023, n. 13707; Cass., Sez. III, 5/09/2022, n. 26139).
Ciò è ragione per credere, compulsando la specie in discorso in vista de l richiamato comando giuridico, che l’impugnazione principale dispiegata da RAGIONE_SOCIALE motivasse anche l’impugnazione incidentale tardiva di RAGIONE_SOCIALE non solo in ragione del motivo da essa svolto in principalità: essendo volto, infatti, questo, a confutare la regolazione del contenzioso sulla scorta della propria totale soccombenza, dato che era intenzione dell’appellante principale conseguire per suo tramite l’integrale riforma del la sentenza impugnata, rigettandosi perciò la domanda di RAGIONE_SOCIALE, dove essa aveva dichiarato in ordine alla vicenda di causa l’esclusiva responsabilità di RAGIONE_SOCIALE , di certo l’impugnazione principale era volta a mettere in discussione l’assetto degli interessi scaturito dalla sentenza di primo grado. Ma è però pure da credere che anche in ragione del motivo svolto dall’appellante principale in via subordinata si realizzasse questa eventualità, giacché dall’accoglimento di questa seconda contestazione, intesa a riconoscere nell’accadimento dei fatti la corresponsabilità di RAGIONE_SOCIALE, l’assetto degli interessi, risultante dalla sentenza impugnata e registrante la totale soccombenza di RAGIONE_SOCIALE, era destinato, se accolta, ad essere inciso e ad essere messo, perciò, in discussione, come infatti puntualmente verificatosi riconoscendosi appunto la cooperazione colposa della stessa creditrice.
5. Né questa conclusione è resistita dalla contraria considerazione che né dal riconoscimento della corresponsabilità della stessa impugnante incidentale né dalla riduzione del quantum sarebbe potuto maturare il presupposto per pronunciarne la condanna di essa
ricorrente. Così ragionando, però, si opera un inaccettabile capovolgimento di fronte, perché si pone al centro della riflessione non già il dato giuridicamente inoppugnabile, si è detto, rappresentato dal fatto che l’impugnazione principale mir asse a mettere in discussione l’assetto degli interessi codificato dalla sentenza impugnata, ma l’interesse dell’impugnante incidentale, il che, impostando correttamente il ragionamento, costituisce un fattore di giudizio secondario, come vorrebbe che invece fosse la ricorrente, un fattore che dipende e che viene ad esistenza per il solo fatto che l’impugnazione principale produca l’effetto di cui si è detto. E ciò non senza poi aggiungere, -ragionando, ben’inteso, solo in chiave astratta, perché questa Corte non sa come le parti abbiano inteso regolare in concreto i propri interessi -che anche a seguire l’impostazione ricorrente e a scrutinare, quindi, la vicenda dal lato dell’interesse dell’impugnante incidentale, non vi sarebbe , comunque, ragione probabilmente di dubitare della sua ricorrenza nella s pecie considerando che in caso di accoglimento dell’appello da essa proposto, come in effetti poi avvenuto, al primo debitore (RAGIONE_SOCIALE), già dichiarato tale dalla sentenza di primo grado, se ne sarebbe aggiunto un secondo (BCC), con evidente beneficio -almeno in astratto -per le ragioni di credito fatte valere dall’impugnante.
Il ricorso va, quindi, conclusivamente respinto.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il principio di diritto che si è inteso qui applicare è stato fatto oggetto di rinnovato apprezzamento dalle SS.UU. con il citato arresto 8486/2024.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10.7.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME