Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3973 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3973  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24124-2020 proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis  dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso  la  sentenza  n.  4/2020  della  CORTE  D’APPELLO  di BRESCIA, depositata il 06/03/2020 R.G.N. 116/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.24124/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.08/01/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 6 marzo 2020, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia, rigettava le domande tutte proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, originariamente inquadrati in Area I, fascia retributiva F2 e, a decorrere dall’1.1.2009, in Area II fascia retributiva F1, a ll’ inquadramento nell’area e nella fascia di ultima appartenenza con decorrenza giuridica 1.10.2007 o in subordine 1.1.2008 in luogo dell’1.1.2009, con ogni conseguente effetto ai fini di anzianità di servizio e pensionistici, la condanna del RAGIONE_SOCIALE datore al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive per gli anni 2007 e 2008 nonché il riconoscimento del diritto alla partecipazione alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva F1 a quella F2 dell’Area II con decorrenza 1.1.2010, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE all’inserimento nella relativa graduatoria oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive per gli anni dal 2009 al 2017, salvo riconoscere in relazione alla mancata partecipazione a tale selezione, per effetto del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado di accertamento del diritto al risarcimento del danno, il diritto medesimo ma per perdita di chance;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto  che,  ferma  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario, viceversa contestata dal RAGIONE_SOCIALE, la domanda degli istanti di inquadramento nell’Area II, fascia retributiva  F1,  a  decorrere d all’1.10.2007  risultava  infondata,  giacché  il  ripristino  degli effetti    dell’accordo  integrativo  per  l’utilizzazione  del  RAGIONE_SOCIALE  (RAGIONE_SOCIALE)  del  2017,  conseguente  alla
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sentenza del TAR Lazio n. 1412/2011, che aveva annullato gli atti del RAGIONE_SOCIALE che avevano disposto il blocco del passaggio del personale dall’Area I verso l’Area II, ripristino di fatto affidato al Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio in sede di giudizio di ottemperanza, non consentiva la retrodatazione dei nuovi inquadramenti, in quanto derivanti da un nuovo accordo modificativo dell’originaria destinazione del FUA, per cui la decorrenza degli stessi non poteva che fissarsi all’1.1.2009, e di conseguenza infondate risultavano tanto la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive conseguenti alla retrodatazione, quanto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’accesso alla fascia F2 dell’Area II dall’1.1.2010 non essendo matura to in relazione all’inquadr a mento in F1 decorrente dall’1.1.2009 il biennio di permanenza richiesto ai fini della progressione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice ma a titolo di perdita di chance;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti ad eccezione della COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE, il quale a sua  volta  propone  ricorso  incidentale  articolato  su  un  unico motivo, in  relazione  al  quale  i  ricorrenti  principali  non  hanno svolto  alcuna  attività  difensiva;  le  parti  hanno  depositato memorie.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro con specifico riferimento all’accordo integrativo FUA del 2007, lamentano a car ico della Corte territoriale l’erroneità della lettura dell’accordo integrativo dell’1.12.2008,  che  all’esito  del  blocco  RAGIONE_SOCIALE  progressioni  di carriera aveva modificato l’originario accordo integrativo
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dell’8.2.2008,  lettura  ammissiva  dell’opponibilità  ai  ricorrenti, che avevano agito in giudizio per l’annullamento degli atti  di blocco, di tale accordo modificativo, stante la dichiarata nullità degli atti la cui emanazione di quell’accordo aveva rappresentato il presupposto;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata valutazione dei rilievi sui quali avevano fondato l’appello incidentale ribadendo, a fronte del rimedio risarcitorio riconosciuto dal primo giudice rispetto alla mancata partecipazione alla selezione per il passaggio dalla fascia F1 alla fascia F2 dell’Area II, il proprio diritto alla riapertura della relativa graduatoria ed al loro inserimento in essa;
che, dal canto suo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, con l’unico motivo, denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base del rilievo per cui erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’individuazione della decorrenza giuridica degli inquadramenti, disposta a seguito di giudizio di ottemperanza, si ponesse al di fuori dei limiti dello stesso e non come suo atto di esecuzione e completamento;
che, venendo all’esame dei ricorsi e prendendo le mosse, stante la sua evidente priorità logica e giuridica, dal ricorso incidentale, se ne deve ritenere l’inammissibilità, avendo il RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., omesso di riprodurre nei passaggi essenziali e di localizzare i provvedimenti che costituiscono il presupposto storico e giuridico della vicenda in esame, ovvero sia la decisione del TAR Lazio n. 1412/2011, sulla cui base veniva ad essere individuato l’ambito de l successivo giudizio di ottemperanza, sia i successivi atti adottati dal Commissario ad acta in sede, appunto, di
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ottemperanza  (cfr. da ultimo Cass. n.  11053/2024  ed  i precedenti ivi citati), in tal modo precludendo l’esame del merito del ricorso, atteso che l’esame diretto degli atti, ammesso in relazione  ai  motivi  attinenti  alla  giurisdizione,  presuppone  la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli  errori  imputati  alla  pronunzia  impugnata  e  dei  fatti processuali alla base della censura (cfr. Cass., S.U., n. 28332/2019 e Cass., S.U., n. 33365/2022);
che il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile, essendo l’impugnazione diretta a censurare l’interpretazione di un contratto collettivo integrativo, che in quanto atto di natura privatistica  è  suscettibile  di  impugnazione  solo  attraverso  la mediazione della dedotta violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.;
che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo del ricorso principale, atteso che, la censura sollevata dal ricorrente, lungi dal  rilevare  l’omesso  esame  di  una  circostanza  di  fatto,  si concreta nella confutazione della valutazione in diritto circa le misure  rimediali  applicabili  alla  fattispecie,  esulando,  così, dall’ambito dell’impugnativa ammessa dal testo vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.;
che entrambi i  ricorsi  vanno,  dunque,  dichiarati  inammissibili con compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto  della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da parte dei ricorrenti principali,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  camerale  dell’8  gennaio