Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11561 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30782/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di PRES. COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1135/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
Con ordinanza del 19 ottobre 2020, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso di NOME COGNOME avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del RAGIONE_SOCIALE patrocinio, emesso il 9 settembre 2020 dalla RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE, in quanto: <>.
Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, sulla scorta di un unico motivo e il RAGIONE_SOCIALE ha depositato rituale controricorso.
Il ricorrente, asserisce che nel provvedimento si affermi: <>.
Sulla base del riportato asserto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 99 d.P.R. n. 115/2000, addebitando al provvedimento impugnato di <>; nonché di <>. Infine, lamenta che la decisione abbia ritenuto la <>, giudicando tale affermazione, attribuita alla decisione, <>.
Il ricorso, che si esaurisce nel riportato motivo, risulta palesemente inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
Nel caso in esame il ricorrente, invero, non si confronta, e radicalmente, con il contenuto del provvedimento impugnato, anzi, è del tutto evidente che muova critiche (la cui fondatezza, ovviamente, qui non può vagliarsi) avverso un altro e ben diverso provvedimento.
La ragione del ‘ rigetto ‘ di cui al provvedimento impugnato, come sopra si è visto, è stata dal Giudice individuata nell’affermata inidoneità RAGIONE_SOCIALEo strumento del reclamo, poiché la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sarebbe impugnabile solo mediante ricorso per cassazione.
5. Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito; condanna, inoltre, il
ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento) sempre in favore del controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio