Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24599/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO COGNOME DI INDIRIZZO, SIENA, elettivamente domiciliato in ROMA. INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1095/2020, depositata il 16/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1212/2015, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza n. 477/2009 del Tribunale di Siena, nella parte in cui, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO , in Siena, ha accertato l’inesistenza di una servitù di passaggio su una particella, su cui insiste un viale condominiale, a vantaggio di una particella di proprietà esclusiva del condomino Pin, su cui insiste una autorimessa interrata, e ha ordinato la riduzione in pristino del muro in calcestruzzo esistente sul confine -muro da Pin demolito per realizzare il passaggio dal viale condominiale all’autorimessa privata.
2. Avverso tale decisione ha proposto azione di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. NOME COGNOME facendo valere un duplice errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado, errore rilevante ed evincibile ex actis : la Corte d’appello aveva sostenuto che la demolizione di parte del muro per accedere al garage seminterrato aveva determinato una sottrazione di una parte del piazzale condominiale all’uso degli altri condomini, quando invece l’uso a parcheggio dell’area era escluso sia dalla conformazione dei luoghi (come emerge dalla consulenza tecnica d’ufficio), sia dal regolamento condominiale, e che era stata alterata la destinazione di sostegno del muro della parte terminale del vialetto condominiale, quando invece la consulenza tecnica d’ufficio non aveva affermato la funzione di sostegno o contenimento del muro. Con la sentenza n. 1095/2020, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’impugnazione: gli errori di fatto
denunciati non ‘assumono la dignità e la rilevanza di errori revocatori, tali da legittimare il ricorso all’impugnazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c.’
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME
Resiste con controricorso il Condominio RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO in Siena.
Parte ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO CHE
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: la decisione impugnata, con la sua motivazione, si pone ‘in frontale contrasto con la consolidata giurisprudenza’ della Corte di cassazione, ‘in quanto interpreta e applica l’art. 1102 c.c. in un senso assolutamente diverso e incompatibile con la pacifica interpretazione ad esso data dalla giurisprudenza di legittimità’; è ‘proprio questo assunto, non identità tra uso preesistente e successivo da parte di ciascun comproprietario, che esprime l’errore di diritto e tradisce l’insegnamento di codesta Suprema Corte’.
Il ricorso è inammissibile. Di fronte a una sentenza, che ha dichiarato inammissibile la proposta impugnazione per revocazione della sentenza d’appello, perché i denunciati errori non sono e non rilevano quali errori revocatori ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., il ricorrente non contesta la declaratoria di inammissibilità, ma -riportando uno stralcio della sentenza impugnata il cui incipit fa riferimento alla sentenza di cui si chiedeva la revocazione -piuttosto fa riferimento ad asseriti errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, così non considerando che l’impugnazione dichiarata inammissibile era appunto la revocazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione