Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31008/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME , nonché quest’ultima personalmente, e COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Perugia, INDIRIZZO
– ricorrenti
–
“RAGIONE_SOCIALE“, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor COGNOME NOME (cessionaria dei crediti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria dei crediti e mandante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), e per essa quale procuratrice la RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE unico, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, rappresentata, domiciliata e difesa dall’AVV_NOTAIO di Matrice, con studio in Roma, via INDIRIZZO, giusta procura su foglio separato
– controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Perugia, sezione civile, n. 545/2021, pubblicata il 27/9/2021 NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1) Con atto di citazione notificato il 27.12.2013 la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di Spoleto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo accertarsi la nullità e l’assenza di pattuizione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di alcuni contratti bancari (contratto di conto corrente n. 184 del 3/12/2000, contratto di apertura di credito del 9/12/2000, atto integrativo del contratto di apertura del 4/8/2011, modifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche concernenti la linea di credito salvo buon fine del 19/12/2012) e procedersi alla rideterminazione dei saldi con eliminazione RAGIONE_SOCIALEe poste illegittime relative a interessi passivi non convenuti o superiori al tasso soglia RAGIONE_SOCIALE‘usura, all a commissioni di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condanna alla pagina 2 di 10
restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme pagate indebitamente e al risarcimento del danno per condotta antigiuridica RAGIONE_SOCIALEa banca.
Ha evidenziato inoltre, in relazione ai contratti di anticipazione bancaria, l’indebita ritenzione del 20 % degli importi pagati alla banca dai debitori ceduti.
La banca ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e, considerato che il rapporto contrattuale si era estinto il 21.2.2014, ha formulato domanda riconvenzionale di condanna RAGIONE_SOCIALEa società attrice alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 66.741,40 , ottenendo anche l’autorizzazione alla chiamata in causa dei fideiussori COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice di ripetizione di indebito inammissibile, perché il contratto di conto corrente era ancora in essere, ha respinto la domanda attorea di accertamento negativo del credito e quella inerente alle anticipazioni di crediti salvo buon fine e ha invece ritenuto fondata la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa banca per l’importo di euro 66.741,00, con condanna anche dei garanti.
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno interposto appello con atto di citazione del 26/10/2018, chiedendo l’accertamento e la rideterminazione dei saldi e censurando la sentenza anche nella parte in cui il giudice aveva ritenuto infondata la richiesta di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente trattenute nelle anticipazioni dei pagamenti dei terzi su titoli; era impugnato anche il capo riguardante le spese del giudizio di primo grado.
La Corte d’Appello ha disposto consulenza tecnica d’ufficio e sulla base di questa ha rideterminato il saldo nella misura di €. 58.509,05 (con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALEa misura in cui era stata accolta la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa banca).
La Corte d’Appello ha inoltre rilevato che la presunta assenza di pattuizioni relative alla limitazione all’80 per cento del credito RAGIONE_SOCIALEa anticipazione bancaria è smentita dalla documentazione prodotta in causa dalla banca.
La Corte infine ha compensato le spese dei due gradi di giudizio per un quarto, per la reciprocità RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Con ricorso del 29/11/2021 la società RAGIONE_SOCIALE e i sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso.
La banca resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, relativo alla prova del credito fatto valere, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 e 5, c.p.c .).
I ricorrenti contestano il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello intitolato ‘ il terzo motivo e la ritenzione del 20% sulle rimesse salvo buon fine ‘ .
Rilevano che dalla lettura degli estratti conto prodotti in giudizio risulta che la banca convenuta non ha mai accreditato l’intero importo indicato nei titoli, trattenendone una percentuale pari a circa il 20%, e sostengono che la banca debba restituire l’eccedenza incassata in più rispetto alla somma originariamente anticipata nella misura RAGIONE_SOCIALE‘80% del credito .
Su questo punto la Corte d’Appello ha preso in considerazione la pattuizione scritta versata in atti dalla banca, nella quale risultava che il 19.10.2012 NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto con nota sottoscritta una anticipazione di crediti salvo buon fine nella percentuale RAGIONE_SOCIALE‘80%, seguita da raccomandata a. r. del 29.10.2012, di accettazione RAGIONE_SOCIALEa
banca; tale missiva era stata restituita sottoscritta dalla legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ha rilevato inoltre che gli appellanti non hanno specificato i singoli crediti ceduti, con conseguente genericità RAGIONE_SOCIALEa domanda, e non hanno provato l’incasso, da parte RAGIONE_SOCIALEa banca, del totale dei crediti vantati nei confronti dei terzi, dal quale doveva essere detratto il 20 per cento da restituire, con conseguente genericità assertiva e inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda.
I ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatti operata dalla banca, sostenendo che la documentazione versata in atti dalla banca non confermava che la sig.ra COGNOME avesse mai sottoscritto il 19/10/2012 una dichiarazione con la quale chiedeva l’anticipo s.b.f. per una percentuale ridotta RAGIONE_SOCIALE‘80% , non essendo interpretabile in tal senso la missiva del 19/10/2012 e non essendo stata recapitata alla società correntista la comunicazione del 29/10/2012.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia omesso di esaminare la documentazione prodotta dalle parti, esame che avrebbe condotto ad escludere l’esistenza tra le parti di un accordo che limitasse l’ anticipazione sulle fatture all’80% RAGIONE_SOCIALE‘ importo in esse indicato. Ne conseguirebbe l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ Appello, ex art. 360 oc. 1 n. 1 e 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, il motivo è inammissibile perchè formulato nei termini del vizio motivazionale non più vigente ( Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia ).
In secondo luogo, il motivo è inammissibile, perché resta sul piano RAGIONE_SOCIALEa confutazione del giudizio di fatto.
Si rileva, infatti, che la Corte d’Appello non ha, nel suo iter decisionale, omesso di esaminare il ‘fatto’ RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘ accordo tra le parti circa la detrazione RAGIONE_SOCIALEa percentuale del 20%, avendo essa indicato e descritto i documenti versati in atti da cui ha ritenuto emergere la prova di detto accordo.
I ricorrenti in realtà contestano la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove operata dalla sentenza impugnata e appaiono richiedere una nuova e diversa valutazione di fatto sulle prove offerte in giudizio.
Ma tale valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove appartiene al giudice del merito, avendo più volte questa Corte enunciato il principio secondo cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità e RAGIONE_SOCIALEa concludenza RAGIONE_SOCIALEe prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta RAGIONE_SOCIALEe prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. civ., sez. I, n. 17144/25 del 25/06/2025; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Secondo motivo di impugnazione (‘ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia -Mancata pronuncia in relazione al risarcimento del danno richiesto -In relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 e 5, c.p.c. ‘ ).
I ricorrenti fanno riferimento alla richiesta di risarcimento del danno determinato dalla condotta antigiuridica tenuta dalla banca nella gestione del rapporto bancario in esame, richiesta che era contenuta nell’atto di citazione davanti al Tribunale di Spoleto.
I ricorrenti sostengono che, dopo il rigetto integrale RAGIONE_SOCIALEe loro domande ad opera di tale Tribunale, essi avevano rinnovato la domanda di risarcimento danni
davanti alla Corte d’Appello e si lamentano RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello su tale domanda, sostenendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza su questo punto ex art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
I n base all’onere processuale di cui all’art. 366 n. 6 cpc, per denunciare l’omessa pronuncia il ricorrente deve indicare in modo specifico la sede ed il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda pretermessa.
Si veda, per es.: Cass. civ., sez. I, 08/09/2025, n.24761 : ‘ Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica…dovendosi…ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello ‘.
Nel caso di specie la ricorrente ha omesso di indicare lo specifico motivo di appello (il quale deve peraltro essere assistito dai requisiti indicati dall’art. 342 cpc), trascrivendo solo una generica istanza di accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado.
Terzo motivo di impugnazione (‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in ordine alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi di giudizio -Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. Difetto di motivazione -In relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. ‘)
La Corte d’Appello, in punto s pese, ha così deciso: ‘ Circa le spese di lite dei due gradi, da porre a carico degli appellanti, il Collegio reputa che esse possano essere compensate per un quarto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cpc, per la reciprocità RAGIONE_SOCIALEa
soccombenza derivante dal rigetto parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda degli appellanti e dalla riduzione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto alla RAGIONE_SOCIALE…PQM…Compensa per un quarto le spese di lite dei due gradi di giudizio, e per l’effetto condanna RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, alla refusione in favore di RAGIONE_SOCIALE … dei tre quarti residui di dette spese, che liquida per intero in euro 481,00 per anticipazioni e euro 7.800,00 per compensi professionali del primo grado, ed euro 7.642,00, per compensi professionali del secondo grado, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario. Pone definitivamente le spese di CTU per tre quarti a carico solidale degli appellanti e per un quarto a carico RAGIONE_SOCIALEa convenuta appellata ‘.
I ricorrenti affermano che, dovendo essere riformata la sentenza di appello per accoglimento degli altri due motivi di ricorso in cassazione, va riformato anche il capo relativo alle spese dei due gradi di giudizio, con condanna RAGIONE_SOCIALEa banca all’integrale rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore dei ricorrenti.
I ricorrenti lamentano, altresì, che, a fronte di un accoglimento pressoché totale dei motivi di appello, la Corte d’Appello abbia deciso addirittura di incrementare l’ importo RAGIONE_SOCIALEe spese relative al primo grado di giudizio, cui i ricorrenti sono stati condannati. Ciò in assenza di alcuna motivazione o ragionamento logico-giuridico sul punto.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Da un lato il motivo è inammissibile perché i ricorrenti vorrebbero far discendere l’ accoglimento del terzo motivo di ricorso dall’ accoglimento dei primi due, per cui si tratta di un ‘non motivo’ .
Dall’altro lato si nota che , essendo stata riformata la sentenza di primo grado, correttamente la Corte d’Appello ha provveduto ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese (art. 336 c.p.c.). Né i ricorrenti hanno specificamente denunciato uno
scostamento rispetto ai massimi tariffari, unica situazione che avrebbe reso necessaria una motivazione sul quantum di spese liquidato.
Si veda, per es., Cass. civ., sez. lav., 16/05/2025, n.13057: ‘ E’ principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quello per cui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazione dei compensi da rimborsare alla controparte vittoriosa allorquando non siano violati i minimi ed i massimi RAGIONE_SOCIALEa tariffa vigente; ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri di liquidazione attraverso il principio per cui “la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALEa tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità” (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583 …)…A naloghe conclusioni sono state estese, pur nella diversità del testo tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del 2014, che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito, “l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198, nonché, in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 e Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642) …V ale dunque in pieno il principio icasticamente già ribadito da Cass. 24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui “la determinazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (p. es. Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3589)” …A tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con il dato normativo, va poi affiancata la risalente considerazione -parimenti fondante -secondo cui la denuncia del vizio nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese non attiene all’ambito degli errores in procedendo, ma degli errores in iudicando (Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983; Cass. 29 ottobre
2000, n. 6864) che a propria volta si rende coerente con la regola di insindacabilità RAGIONE_SOCIALEa misura di tale liquidazione se essa si ponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, per la lineare considerazione che, in tanto si può ritenere realizzata una violazione RAGIONE_SOCIALEa legge sostanziale, in quanto siano superati quei limiti e non altrimenti ‘).
4) Il ricorso è, pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
Inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € . 2.500, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, in solido tra loro, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME