Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36255-2019 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Opposizione estratto ruolo
R.G.N.36255NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 494/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/06/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME averso un estratto di ruolo emesso dal concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per crediti contributivi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE oggetto di cartelle esattoriali e avvisi di addebito.
Riteneva la Corte che l’opposizione fosse inammissibile per carenza di interesse in mancanza di atti esecutivi compiuti, e che comunque la notifica di avvisi di addebito e cartelle risultava dalla documentazione prodotta in giudizio e che si trattava di notifica valida, peraltro avendo l’appellante presentato anche istanz a di rateazione del proprio debito contributivo a conferma della ricezione degli avvisi di addebito e RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Avverso la sentenza, NOME ricorre per cinque motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione degli artt.1 e 11 d.lgs. n.546/92, 83, 125, 182, co.1 e 2 c.p.c., perché la Corte ha utilizzato la
documentazione prodotta dal concessionario nonostante RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si fosse difesa affidandosi a difensori del libro foro e non all’Avvocatura dello Stato. Espunta la documentazione, veniva meno la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2702, 2714, 2719, 2724, 2725 c.c., nonché degli artt.214 e ss. c.p.c., per avere la Corte attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in fotocopia da RAGIONE_SOCIALE e disconosciuta.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione/errata applicazione degli artt.127, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c., in combinato disposto con l’art.6 dello Statuto del contribuente e dell’art.21 l. n.241/90, nonché dell’art.7, ult. co. l. n.890/82, del d.P.R. n.68/05 e dell’art.30, co.4 d.l. n.78/10, p er non avere la Corte dichiarato nulle le notifiche in assenza della raccomandata informativa stante la consegna a persona diversa dal destinatario.
Con il quarto motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte avrebbe motivato in modo generico e apparente sulla validità RAGIONE_SOCIALE notifiche.
Con il quinto COGNOME NOME deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, per non avere la Corte considerato l’assenza di prova della validità RAGIONE_SOCIALE notifiche, dovendosi escludere rilievo all’istanza di rateazione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e sono inammissibili.
Essi infatti non censurano la principale ratio decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse, conformemente peraltro a quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 26283/22).
Tale ratio, idonea in sé sola a sorreggere la motivazione a prescindere dalle ulteriori affermazioni di merito contenute in sentenza, poiché non censurata con alcun motivo di ricorso, è valevole a determinare il passaggio in giudicato della pronuncia, rendendo inammissibili tutti i restanti motivi per carenza di interesse (Cass.27388/22, Cass.11675/20).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza nei soli confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dovendo ritenersi la notifica del ricorso verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE effettuata a soli fini di litis denuntiatio in base a Cass. S.U. n.7514/22 (v. Cass.8853/23).
P.Q.M.