Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33649 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21992/2023 R.G. proposto da
:
COGNOME NOME, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 420/2023 pubblicata il 03/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’opposizione a estratto di ruolo rilasciato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 25/11/2020 avente a oggetto gli avvisi di addebito dedotti in giudizio.
Il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione.
La Corte territoriale in via preliminare ha ritenuto la sussistenza di un interesse ad agire in capo al COGNOME rilevante ex art.12 comma 4 bis d.P.R. n. 602/1973 (prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE somme pretese) e nel merito ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure.
Per la cassazione della sentenza ricorre il COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, ai quali resistono RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale (art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ), COGNOME lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 276 c od. proc. civ. «in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ».
Con il secondo motivo (art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 primo comma disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt.2712 e 2719 cod. civ. «frutto del difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di seconde cure ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali ».
Con il terzo motivo (art. 360 primo comma n. 3, cod. proc. civ.) COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 148 e 160 cod. proc. civ., dell’art 7 della legge n.890/1982 e la violazione e falsa applicazione dell’art . 26 – d.P.R. n. 602/1973 ed art. 60 comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/1973.
Con il quarto motivo (art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.) COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 148 e 160 cod. proc. civ., e dell’art 7 della legge n.890/1982 e la violazione e falsa applicazione dell’art 26 del d.P.R. n.602/1973 ed art. 60 del d.P.R. n.600/1973.
Con il quinto motivo (art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.) COGNOME lamenta violazione dell ‘art.3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.) COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.100 cod. proc. civ., nonché degli artt.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 e 3 bis del d.l. n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.215/2021.
Ritiene il Collegio che prima dell’esame dei motivi d el ricorso principale sia necessario trattare il ricorso incidentale che investe la questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo .
Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, per il quale il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione RAGIONE_SOCIALE questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto RAGIONE_SOCIALE esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass. 21/05/2021 n.14039 e succ. conf.). Peraltro, nella specie il ricorso investe la questione della stessa proponibilità dell’azione.
Tanto premesso va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, sollevata dal COGNOME, siccome «fattispecie estranea» rispetto alla previsione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, fosse sufficiente ad integr are l’interesse ad agire ed in particolare la impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Orbene sebbene la premessa della Corte territoriale sia corretta – atteso che la prescrizione quinquennale effettivamente non rientra nei casi previsti dalle lettere da a) a d) della disposizione in esame per i quali è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo -tuttavia è errata la conclusione che la Corte ne trae.
Solo nei casi tassativamente previsti dalle lettere da a) a d) (tra i quali non rientra la prescrizione quinquennale), infatti, è consentita la autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, per la sussistenza
─ juris et de jure ─ di un pregiudizio tale da concretizzare un interesse ad agire.
12. Secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte, «l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio» (Cass. S.U. 06/09/2022 n.26283).
13. Facendo applicazione di questi principi al caso in esame deve concludersi che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, senza essere accompagnata dalla deduzione di uno o più degli specifici casi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art.12 comma 4 bis cit ., fosse sufficiente per ritenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
14. La insussistenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi nelle quali è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo determina l’accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso principale, e la cassazione senza rinvio ex art.382 secondo comma ultimo periodo cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire.
15. Lo ius superveniens costituito dall’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 è entrato in vigore dopo la instaurazione della lite, e ciò giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e, assorbito l’esame dei motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara che l’azione non poteva essere proposta. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME