Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31557 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29131-2019 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del
Oggetto
R.G.N. 29131/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 322/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 5198/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure e, qualificate le opposizioni a cartelle come opposizione all’esecuzione, ha ritenuto inammissibile, per carenza d’interesse ad agire, l’eccezione di prescrizione dedotta in riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella, non avendo la parte ricorrente allegato né impugnato l’esistenza di un successivo atto esecutivo;
ricorre avverso tale sentenza NOME COGNOME con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale ADER resiste con controricorso e l’ INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;
CONSIDERATO CHE
è assorbente il rilievo che, come si evince dalla sentenza impugnata, nessuna azione esecutiva sia stata intrapresa, per cui il ricorso all’esame attiene, per diversi profili, all’impugnazione dell’estratto di ruolo, questione definitivamente risolta da Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022 che, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all’interesse a promuovere
azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell’estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dall’affermato divieto d’impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.);
conseguentemente, tenuto conto della cornice illustrata (ribadita da Cass.,Sez.Un., n.12459/2024), la sentenza impugnata, conforme a diritto, è immune da censure;
del pari la sentenza impugnata resiste nella soluzione interpretativa abbracciata in punto di prescrizione per non essere stata adeguatamente scalfita nel profilo della
decennalità o quinquennalità del termine, per avere la parte ricorrente inammissibilmente devoluto, allo scrutinio di legittimità, doglianza di omessa pronuncia su di un tema, all’evidenza, affrontato e risolto dalla Corte di merito;
conclusivamente il ricorso è rigettato;
non si provvede alla regolazione delle spese per essere stata ADER intimata per mera denuntiatio litis;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno