Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15394 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15394 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26500-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
Oggetto
Opposizione ad estratto di ruolo
R.G.N.26500/2021
Cron. Rep. Ud.13/03/2025 CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/06/2021 R.G.N. 139/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 82/2021 della Corte d’appello di Campobasso, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, con la quale era stato rigettato il ricorso dell’opponente avverso l’ estratto di ruolo di cui era venuto a conoscenza ( in assenza di notifica degli atti prodromici) il 6 novembre 2018.
Propone sei motivi di ricorso.
Resistono con controricorso INPS, Agenzia delle Entrate -Riscossione e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso – Isernia.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
Parte ricorrente impugna la sentenza sulla base di sei motivi, così rubricati.
I)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza per vizio processuale in relazione al negato ingresso da parte del Tribunale del tempestivo disconoscimento effettuato dal ricorrente ex artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. Violazione gli artt. 24 e 111 Cost.
II) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le cartelle e gli avvisi fossero stati ritualmente notificati benché mancasse la prova tanto delle spedizioni che degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative. Inesistenza delle notifiche.
III)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n.890/1982, art. 8, dell’art. 2607 cod. civ. in relazione alle notifiche effettuate tramite servizio postale che la Corte territoriale ha ritenuto perfezionate con la sola produzione della fotocopia della busta del plico con la dicitura ‘al mittente compiuta giacenza’. Inesistenza delle notifiche.
IV)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis, dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 57bis del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione alla notific a della intimazione di pagamento n. 027 2015 9002773701/000 effettuata via Pec da RAGIONE_SOCIALE Inesistenza delle notifiche.
V)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza della notifica
dell’intimazione di pagamento effettuata via Pec dall’Ader da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA. Inesistenza delle notifiche.
VI)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva.
Preliminarmente la Corte rileva che, come risulta dalla sentenza impugnata, il primo giudice aveva ritenuto inammissibile l’opposizione in presenza della prova della notifica degli avvisi e delle cartelle.
La Corte ha respinto tutte le doglianze, che concernevano sostanzialmente la regolarità delle notifiche.
In via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza attraverso l’estratto di ruolo , di impugnarli immediatamente.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis in forza del quale «l’estratto di ruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato; ex plurimis , Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità per carenza di interesse de ll’impugnazione, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti m eritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d i esecuzione, è volta direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, la causa può essere decisa nel merito, cassando la sentenza impugnata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate , attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del
d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo