Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10058 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10058 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18148/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
-resistente con mandato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 66/2020 depositata il 23/12/2020, R.G.N. 33/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 18148/21
Rilevato che:
Con sentenza del 23.12.2020 n. 66, la Corte d’appello di Trento rigettava l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del tribunale di Trento che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l’estratto di ruolo richiesto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Entrate riscossione per verificare l’eventuale sussistenza di pretese previdenziali nei suoi confronti (cfr. pp. 4-5 del ricorso in cassazione),
conseguenzialmente in relazione ai prodromici avvisi di accertamento sottesi all’estratto di ruolo impugnato, per alcuni dei quali ha chiesto dichiararsi l’avvenuta decadenza (perché il ruolo era stato reso esecutivo oltre il termine di cui all’art. 25 comma 1 del d.lgs. n. 46/99), mentre per tutti ha chiesto dichiararsi il vizio di notifica (per omessa produzione RAGIONE_SOCIALEe relative relate di notifica).
Il tribunale, quanto all’eccezione di decadenza, ne rilevava la tardività, per essere stata proposta oltre il termine di legge (cfr. p. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), mentre quanto al dedotto vizio di notifica degli atti sottesi all’estratto di ruolo, poiché l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10 prevede l’invio RAGIONE_SOCIALEa rac comandata con il solo avviso di ricevimento, ne conseguiva che la consegna del plico al domicilio del destinatario, ad avviso del tribunale, faceva presumere la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte di quest’ultimo che era onerato RAGIONE_SOCIALE‘eventuale prova che il plico non conteneva alcun atto ovvero un atto diverso da quello spedito: in ogni caso, ciascuno degli avvisi di ricevimento riportava lo stesso numero identificativo del rispettivo avviso di addebito. Infine, l’istanza di rateizzazione riferita a tutte le cartelle dimostrava la piena conoscenza RAGIONE_SOCIALEe stesse.
La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado; in particolare, premessa la parziale genericità (ed incomprensibilità) dei motivi di gravame, ha ritenuto in parte nuove le questioni proposte ed in parte irrilevanti ai fini del decidere, mentre ha ritenuto infondata la censura sul difetto di motivazione in punto di disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEe copie degli avvisi di ricevimento agli originali pr odotti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché il tribunale non aveva attribuito rilevanza al disconoscimento, ex artt. 214-216 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEe scritture e RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni operato dal ricorrente (che è diverso dal disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa copia all’originale, ex art. 2719 c.c. e che, a differenza di quest’ultimo, non abbisogna di alcun tipo di specificità) e l’errore del primo giudice aveva coinvolto anche la decisione del secondo giudice.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53/94, con riferimento alle notifiche effettuate via EMAIL, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per inesistenza RAGIONE_SOCIALEe notifiche stesse, perché la notifica via PEC era avvenuta mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica non risultanti da pubblici elenchi (per assicurare la necessaria certezza sulla provenienza RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare).
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEe notifiche effettuate via PEC dagli Enti convenuti, poiché provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA.
Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta e non contrasta la statuizione che il disconoscimento effettuato dal ricorrente in primo grado è stato tardivo, perché non avvenuto in occasione RAGIONE_SOCIALEa prima risposta o RAGIONE_SOCIALEa prima udienza successiva alla produzione, ex art. 215 c.p.c., da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe copie degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALEe cartelle e degli avvisi d’addebito notificati. In proposito, la Corte d’appello ha evidenziato che nell’atto di appello l’odierno ricorrente ha richiamato una sentenza dove si precisava che
il disconoscimento debba avvenire in modo specifico ed inequivoco, così che l’appellante aveva dimostrato adesione al principio di diritto espresso dal giudice di primo grado, principio, questo, che non era sta to rispettato nell’effettua zione del disconoscimento. Inoltre, il ricorrente non si confronta neppure con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che il disconoscimento specifico RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione prodotta in copia era nuovo in grado di appello e, pertanto, inammissibile (così come la questione sollevata sulla mancanza RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa e sulla notifica a persona diversa dal destinatario; cfr. p. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che i motivi di gravame riferiti alla mancanza RAGIONE_SOCIALE‘estratto INI -PEC e la carenza di firma digitale integrano eccezioni nuove come tali inammissibili, in quanto mai sollevate in primo grado; tale motivo non si confronta neppure con la statuizione che il vizio di conoscenza degli atti notificati via EMAIL è, comunque, insussistente, attesa che la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di r ateizzazione aveva comportato la piena conoscenza degli atti impositivi.
Va, comunque, dato atto che secondo il recente insegnamento RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte, n. 26283/22, c’è carenza d’interesse ad agire nel caso di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto d i ruolo, salvo i casi espressamente previsti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore di ognuno dei due controricorrenti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore impo rto già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed altre accessori di legge, in favore sia di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.23.