Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 567 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10244-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 664/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 41/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. 10244/2022 Cron. Rep. Ud. 26/11/2025 CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione a estratto di ruolo proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , deducendo la decadenza dall’iscrizione al ruolo ex art.25 d.lgs. n.46/99 e l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva.
Riteneva la Corte d’appello che, per il principio della ragione più liquida, la causa andasse decisa rigettando l’opposizione in quanto l’avviso di addebito posto a base del ruolo era stato regolarmente notificato, senza alcuna opposizione (art.24 d.lgs. n.46/99), con conseguente irretrattabilità della pretesa e non potendosi perciò far valere decadenza e prescrizione maturate prima della formazione del titolo.
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per omessa motivazione, in quanto non sarebbero spiegate le ragioni di ritenuta compiuta notificazione dell’avviso di addebito.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che la notifica via pec dell’avviso di addebito in realtà non era riferibile all’avviso, non menzionando il numero del medesimo, ma facendo richiamo a un documento ignoto identificato con un numero diverso da quello dell’avviso di addebito ; detta pec proveniva poi da un indirizzo non riferibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Con il terzo motivo, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2712 e 2719 c.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. La Corte non avrebbe potuto fondare la decisione sulla pec di notifica dell’avviso di addebito, la quale era stata da subito disconosciuta.
In via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
L ‘art. 12, co.4bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Successivamente è intervenuto il legislatore con il d.lgs. n.110/24, che ha ampliato i casi di cui all’art.12, co.4 bis, ma senza che parte ricorrente vi rientri comunque, poiché si limita a far falere la prescrizione della pretesa.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, sussiste carenza d’interesse all’ opposizione originaria avverso l’estratto di ruolo (v. Cass.10595/23, Cass.3511/24, Cass.14284/24).
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda (da ultimo v. Cass.23488/25).
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza normativa dell ‘art. 3-bis d.l. n. 146/2021, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.
Compensa le spese dell’intero processo