Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23382-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente
Oggetto
R.G.N. 23382/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/02/2025
CC
domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1123/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 2745/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 23382/22
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al ruolo esattoriale proposta dal signor NOME, per difetto d’interesse ad agire, come comprovato, tra l’altro, dall’assenza di ogni minaccia di azione esecutiva.
Ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, il signor NOME COGNOME.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura in calce al ricorso notificato. Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta da NOME COGNOME la decisione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c., sulla questione RAGIONE_SOCIALEa carenza di interesse ad agire, concreto ed attuale del ricorrente, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 commi 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95 sulla prescrizione quinquennale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché anche in assenza del compimento di atti esecutivi da parte d ell’ente creditore, l’atto esattoriale costituisce di per sé, un vero e proprio titolo esecutivo.
Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, devono essere dichiarate inammissibili, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso. In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALEe entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente, RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che l’estratto di ruolo non è impugnabile (primo periodo); il legislatore puntualizza che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALEe verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l’interesse ad agire,
che si atteggia come una condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione provvista di natura “dinamica” e perciò, come tale, può assumere una diversa configurazione fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). La disposizione menzionata è applicabile anche ai processi pendenti, in quanto specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Nei processi pendenti, dev’essere dunque dimostrato specifico interesse ad agire tipizzato dalla previsione in esame e nessuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi enucleate dalla norma è stata allegata nel caso di specie, come anche la parte controricorrente ha evidenziato; né può essere condivisa la prospettazione (pagine 6 e seguenti del ricorso) di un interesse ad agire in re ipsa, disancorato dalle ipotesi che la legge ha definito: tale rilievo si dimostra assorbente.
Nell’istanza di decisione, non si prospetta nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato nel ricorso.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale ti pica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 in favore del
resistente e di una ulteriore somma di € 1.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 1.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare € 1,500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, ove dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.2.25.