Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19092 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19092 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 21936 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3831/2022, pubblicata in data 10 marzo 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha impugnato l’estratto di ruolo relativo ad un credito di Roma Capitale avente ad oggetto un credito da
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE MEDIANTE RUOLO IMPUGNAZIONE ESTRATTO DI RUOLO
Ad. 12/06/2024 C.C.
R.G. n. 21936/2022
Rep.
sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, assumendo la prescrizione di tale credito, per non essere stata validamente notificata la relativa cartella di pagamento.
La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/1973, art. 26 D.P.R. 602/1073, art. 2697 c.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3. Travisamento erronea interpretazione di atto pubblico (i.e.
relata di notifica) … ex art. 360 n. 5 c.p.c. ».
Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo dell’inammissibilità della domanda proposta dal COGNOME, per difetto di interesse, vizio rilevabile nella presente sede, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382 comma 3, c.p.c..
Sono, in proposito, decisive le considerazioni che seguono.
1.1 Con l’art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla ‘ Formazione e contenuto dei ruoli ‘, in cui è stato inserito il comma 4 bis , il legislatore ha stabilito che « l’estratto di ruolo non è impugnabile » e che « il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
Ric. n. 21936/2022 – Sez. 3 – Ad. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto de lle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introAVV_NOTAIOo dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 -02).
1.2 Nella specie, il ricorrente ha effettivamente impugnato una cartella di pagamento e il sottostante ruolo esattoriale, a distanza di anni dalla emissione dalla cartella e in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo che l a predetta cartella non gli sarebbe stata validamente notificata. Egli ha, in altri termini, proposto esattamente la domanda in relazione al cui oggetto la disposizione normativa sopra richiamata ha
conformato e delimitato l’interesse ad agire ri chiesto ai fini della sua ammissibilità, senza attribuire alcun rilievo alle ragioni poste a base della stessa (il che esclude che possa aver rilievo, sotto il profilo in esame, anche il momento in cui si sono verificati gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi allegati dall’attore ).
1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, nella specie, non risulta regolarmente allegata e, tanto meno, dimostrata la sussistenza dello specifico interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata che, per quanto sin qui esposto, è senz’altro applicabile nel presente giudizio.
1.4 Va, in definitiva, cassata senza rinvio la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda del COGNOME non poteva essere proposta o proseguita.
Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è casata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta o proseguita.
Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche tenuto conto della normativa sopravvenuta in corso di causa.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta o proseguita;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-