Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23493 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25029-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
Oggetto
R.G.N.25029/2021
COGNOME
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 53/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 194/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 53/2021 della Corte d’appello di Brescia che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad estratto di ruolo sul presupposto della regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi, per difetto di interesse ad agire.
Propone due motivi di ricorso cui resiste INPS con controricorso mentre Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME censura la sentenza per due emotivi, così rubricati.
‘I) Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della L. 335/1995:
prescrizione breve ed estintiva dei crediti previdenziali -motivazione contraddittoria; B) Valenza imperativa della L. 335/1995.
II) Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione alla falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999
-Il decorso del termine di opposizione all’Avviso di Accertamento INPS non preclude l’accertamento successivo in punto esistenza del credito quando è intercorsa la prescrizione -Interesse ad agire – Omesso esame di un fatto discusso tra le parti’.
Il ricorso deve essere rigettato.
La sentenza ha motivato come segue.
-L’appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è, nella specie, ammissibile perché l’azione giudiziale era volta a far valere la prescrizione successiva alla notifica dell’atto introduttivo, avendo inoltre egli proposto ricorso amministrativo, che è stato respinto, e trattandosi di opposizione all’esecuzione.
-E’ incontestato che gli avvisi di addebito di cui all’estratto di ruolo sono stati ritualmente notificati, con la conseguente irretrattabilità dei relativi crediti, in conseguenza della mancata opposizione dei titoli nel termine di 40 gg dalla notifica, non potendo, quindi, farsi valere la prescrizione maturata prima della notificazione.
-Non risulta che ADER abbia intrapreso attività esecutive successive, di tal chè, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che non sia impugnabile un estratto di ruolo in assenza di esecuzione, per difetto di interesse ad agire, poiché l’impugnazione di una cartella o di un avviso di addebito la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo è ammissibile, a prescindere dalla notificazione, solo se il contribuente alleghi, fondatamente, di non aver mai avuto conoscenza in precedenz a della cartella o dell’avviso per vizio di
notifica, anche quando intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo.
-Anche a voler ragionare diversamente e a ritenere che il Natali avesse interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, avendo chiesto lo sgravio in via amministrativa, l’eccezione di prescrizione dell’azione cartolare sarebbe manifestamente infondata poiché, considerate le date di notifica degli avvisi di addebito e la data di proposizione del giudizio di primo grado, il termine di prescrizione non era decorso.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente si duole che: 1) la Corte avrebbe errato nel ritenere che la prescrizione antecedente alla notifica dei titoli potesse essere fatta valere solo con l’opposizione proposta nel termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999; 2) la Corte avrebbe altresì errato nel concludere per l’inammissibilità ‘per violazione dei termini di decadenza previsti dall’art. 617 cod. proc. civ. (relativamente ai vizi formali … ) e dall’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 (quanto al merito della pretesa iscritta a ruolo) ‘ , trattandosi di termini inapplicabili all’eccezione ‘attinente alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria e qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., azione quest’ultima in relazione alla quale non sono applicabili termini di decadenza ‘.
Quanto alla prima doglianza, trattandosi, nella specie, di causa di opposizione ad estratto di ruolo in cui era incontestata la rituale notifica degli atti prodromici che non erano stati impugnati nel termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, la sentenza gravata ha deciso applicando pacifici principi di diritto costanti nella giurisprudenza di questa Corte per cui il credito portato in cartella non opposta nel termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene
irretrattabile ( ex multis, da ultimo, Cass. n. 11705/2025) e tale irretrattabilità determina a sua volta l’impossibilità di far valere in executivis ogni questione di merito relativa a tutto quanto statuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo, potendo tali questioni essere poste esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (Cass. n.17188/2024), con la conseguente impossibilità di far valere la prescrizione estintiva maturata prima della notifica degli avvisi.
Quanto alla prescrizione successiva, è incontestata l’inesistenza di procedure esecutive da parte dell’Agente della Riscossione : su tale presupposto, secondo la Corte, come già ritenuto dal primo giudice, l’appellante non aveva alcun interesse ad agire, in coerenza con la coeva giurisprudenza di legittimità. Il privato può far valere le sue ragioni contro la cartella esattoriale (che non abbia opposto nel termine perentorio ex lege e di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo) laddove detta cartella non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata, trattandosi di tutela che si giustifica solo allorchè il soggetto apprenda per la prima volta, dell’esistenza di una cartella a suo carico: ‘nulla di tutto ciò si verifica allorchè, al contrario, le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito risultino regolarmente notificati e portati conoscenza del destinatario, come avvenuto nel caso del Natali’, poiché in questo caso il debitore è perfettamente a conoscenza dell’esistenza del credito dell’amministrazione e non si è attivato per opporvisi nel termine perentorio previsto ex lege.
Continua correttamente la Corte che, ‘diversamente opinando, cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia
portata, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza’.
Ciò vale, per la Corte, ‘anche quando il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione dell’azione cartolare). Lo strumento a sua disposizione in questi casi non è l’impugnati va dell’estratto di ruolo ma l’opposizione all’iniziativa esecutiva dell’amministrazione’, nella specie mancante.
Le censure non colgono la suddetta ratio decidendi .
Deve aggiungersi che la decisione, con cui è stato respinto l’appello avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, è conforme allo ius superveniens, applicabile, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai procedimenti in corso ( ex plurimis , Cass. n. 3511/2024): l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, aggiungendo a detto articolo un comma 4bis in forza del quale, espressamente, «l’estratto di ruolo non è impugnabile». Vi è un’ unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Nella specie, sono pacific he sia l’avvenuta notifica dei titoli sia l’assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, di tal chè l’azione era volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo .
Né il ricorrente prende posizione in ordine alla parte della motivazione in cui la Corte territoriale, ad abundantiam , afferma che, comunque, anche diversamente ragionando, successivamente alla notifica dei titoli non sarebbe maturata alcuna prescrizione.
Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna al pagamento delle spese nei confronti di INPS, unico costituito, secondo la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di INPS delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno