Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4673 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4673 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3843/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,NOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 823/2021 pubblicata il 02/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto una opposizione ad estratto di ruolo, afferente a cartella di pagamento per crediti previdenziali asseritamente prescritti dopo la sua pretesa notifica;
il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire;
la corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata ed ha rigettato l’istanza di cessazione della materia del contendere, proposta nelle note di trattazione scritta, perché il credito oggetto di causa superava i limiti stabiliti dall’art.4 del d.l. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.136/2018;
per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a tre motivi ai quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.4 del d.l. n.119/2018, perché la corte territoriale ha erroneamente rigettato l’istanza di cessazione della materia del contendere pur sussistendo tutti i presupposti
per lo stralcio ex lege del debito contributivo oggetto della cartella esattoriale dedotta in giudizio;
sulla questione agitata dal primo mezzo il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo il quale il limite di valore stabilito dall’art.4 del d.l. n.119/2018 «si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella. Ovviamente l’importo del debito residuo di € 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018)» ( ex multis , Cass. n. 15515/2025);
la corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento di fatto in questa sede non censurabile, che venisse in considerazione un solo carico contributivo (contributi IVS a percentuale sul reddito), di importo originariamente pari ad euro 2.014,03;
la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto che governano la fattispecie portata al suo esame, e tanto basta per il rigetto del primo motivo di ricorso;
con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.100 e 112 cod. proc. civ.;
con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 comma 9 della legge n.335/1995;
i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché la loro decisione trova fondamento nella medesima disposizione di legge;
successivamente alla pronuncia della corte territoriale, e alla sua impugnazione avanti a questa Corte, l’art.3 bis comma 1 del d.l. n.140/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.215/2021, ha novellato l’art.12 comma del d.P.R. n.602/1973, introducendo il comma 4 bis (poi modificato dall’art.12 comma 1 del d.lgs. n.110/2024), che così prevede: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
con la sentenza n.26283 dello 06/09/2022 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che segue: «in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non
notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; nel caso in esame la parte privata, nel ricorso per cassazione, non ha postulato la sussistenza di un qualificato interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, nei termini sopra specificati, né si è avvalsa della memoria ex art.380 bis .1 comma primo cod. proc. civ. per postulare la sussistenza di una delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad f) della disposizione citata; in applicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 deve ritenersi la insussistenza dell’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo; ciò determina il rigetto del secondo motivo di ricorso, nel quale la parte ricorrente censura la decisione della corte territoriale con riferimento alla statuizione di insussistenza dell’interesse ad agire, e la inammissibilità del terzo motivo restanti, siccome giuridicamente dipendente dall’accoglimento del secondo motivo;
ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026. Il Presidente NOME COGNOME