Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4668 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 273/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura RAGIONE_SOCIALE dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore della Direzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assicurativo, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 151/2021 pubblicata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L
a Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; la controversia ha per oggetto la impugnazione di un estratto di ruolo ricevuto il 30/08/2019 con riferimento ad una cartella di pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a una serie di avvisi di addebito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine ai quali la odierna parte ricorrente deduceva la nullità/inesistenza della notifica degli atti impositivi con la conseguente prescrizione delle pretese contributive; il Tribunale della Spezia dichiarava l’estinzione per pagamento del debito previdenziale nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rigettava nel resto l’opposizione; la corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla parte privata ritenendo la mancanza di interesse ad agire sulla base dei suoi precedenti richiamati ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che la infondatezza dei motivi di appello;
per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a sei motivi, ai quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
D eve in primo luogo rigettarsi l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel suo controricorso, perché il ricorso per cassazione le è stato notificato non per impugnare la declaratoria di prescrizione del credito già vantato da quell’istituto (la statuizione del giudice di prime cure, non impugnata in parte qua è passata in giudicato), ma solo al più limitato fine della litis denuntiatio ;
con il primo motivo (art. 360 primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ.»;
la corte territoriale, dopo aver richiamato e trascritto i suoi precedenti in materia di requisiti dell’interesse ad agire nelle cause di opposizione ad estratto di ruolo e prescrizione ha dato conto del suo convincimento ritenendo che la parte appellante non avesse «dedotto alcun rilevante, concreto ed attuale interesse ad impugnare l’estratto di ruolo contenente le cartelle di pagamento» (pag.21 motivazione);
la corte territoriale ha proceduto ad un autonomo e puntuale apprezzamento dell’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, nella prospettiva dell’art.100 cod. proc. civ., in termini che appaiono soddisfare il c.d. minimo costituzionale di motivazione, e tanto basta per la infondatezza della censura;
con il secondo motivo (art. 360 primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
e deduce che la corte territoriale ha errato nel qualificare la domanda giudiziale e pertanto ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito contributivo per fatti estintivi maturati sia prima che dopo il momento della asserita notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito;
la corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di interesse ad agire nell’ambito della impugnazione dell’estratto di ruolo con funzione recuperatoria (Cass. n. 22184/2017, Cass n. 29294/2019 ed altre) ed ha ritenuto che la odierna ricorrente non avesse «dedotto alcun rilevante, concreto ed attuale interesse ad impugnare l’estratto di ruolo contente le cartelle di pagamento»;
la censura, nei termini sollevati, è dunque infondata, perché la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’ordine logico delle questioni da affrontare ex art.276 cod. proc. civ. e prima di decidere nel merito la domanda di accertamento negativo del credito previdenziale che la ricorrente assume come pretermessa, ha esaminato e ritenuta fondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalle controparti, preliminare ed assorbente rispetto al merito;
deve inoltre rilevarsi che successivamente alla pronuncia della corte territoriale, e alla sua impugnazione avanti a questa Corte, l’art.3 bis comma 1 del d.l. n.140/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.215/2021, ha novellato l’art.12 comma del d.P.R. n.602/1973, introducendo il comma 4 bis (poi modificato dall’art.12 comma 1 del d.lgs. n.110/2024), che così prevede: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; con la sentenza n.26283 dello 06/09/2022 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che segue: «in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; nel caso in esame la parte privata, nel ricorso per cassazione, non ha postulato la sussistenza di un qualificato interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, nei termini sopra specificati, né si è avvalsa della memoria ex art.380 bis.1 comma primo cod. proc. civ. per postulare la sussistenza di una delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad f) della disposizione citata; anche per questa via, ed in applicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, deve ritenersi la insussistenza dell’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo e dunque la infondatezza della censura; con il terzo motivo (art. 360 primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3 –
bis, dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 bis del d. lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’) e art. 2697 cod. civ. in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Inesistenza delle notifiche»;
con il quarto motivo (art. 360 primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA»;
con il quinto motivo (art. 360 primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito n. 35620130001186485 e n.35620140000030339»;
con il sesto motivo (art. 360 primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che le domande di adesione alla definizione agevolata, le istanze di rateazione e i pagamenti parziali non risultano atti idonei a riconoscere il credito e a interrompere la prescrizione»;
i motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché tutti afferiscono il merito della controversia, e dunque postulano la sussistenza dell’interesse ad agire invece escluso per le considerazioni sopra svolte; i motivi dal terzo al sesto sono pertanto inammissibili;
i rilievi espressi conducono al rigetto complessivo del ricorso;
ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME