Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16851-2020 proposto da:
COGNOME NOME in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto
ESTRATTO DI RUOLO
R.G.N.16851/2020
Ud 24/10/2025 CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2019 R.G.N. 565/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME adiva il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ed impugnava l’estratto di ruolo in relazione a una serie di cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti per contributi previdenziali, eccependo la prescrizione RAGIONE_SOCIALE relative pretese creditorie. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo per carenza di interesse e chiedendo, comunque, il rigetto della domand a. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di La Spezia respingeva l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e nel merito accoglieva il ricorso dichiarando prescritti i crediti di cui all’estratto di ruo lo per essere decorso il termine quinquennale.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello censurando innanzi tutto il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo e lamentando comunque l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva applicato il termine di prescrizione quinquennale. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. Con la
sentenza n. 498/2019 depositata l’11/11/2019 la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’appello e dichiarava l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire, per tutta una serie di cartelle e in particolare per quelle in ordine alle quali era stata dimostrata la rituale notifica; rigettava invece l’appello e l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado con riguardo alle cartelle per le quali non era stata dimostrata la rituale notifica.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con un unico motivo di impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato al deposito della procura.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge 335 del 1995, violazione dell’art. 24 della Costituzione. In sostanza si critica la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione della parte ricorrente avverso l’estratto di ruolo in relazione a tutta una serie di cartelle indicate nella pronuncia e segnatamente quelle per le quali la notifica era risultata corretta.
Il motivo è infondato, assume rilievo decisivo il disposto dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione introdotta dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 secondo la quale «4bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella
di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». La parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire in ragione di un pregiudizio derivante dalle ipotesi previste dalla disposizione.
3. Detta disposizione trova applicazione anche ai giudizi in corso: in tal senso si consideri che Cass. Sez. Un. 6/09/2022, n. 26283 ha affermato: «In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.
Il ricorso deve, pertanto essere respinto con riguardo alle cartelle oggetto dell’impugnazione del ricorrente NOME COGNOME, in ordine alle quali rimane assorbita ogni altra questione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso originario rimane, tuttavia, ferma nei limiti in cui è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Genova. Per le altre cartelle esattoriali, in ordine alle quali la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale che si era pronunciato nel merito e ha respint o l’appello formulato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE insistendo per la inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse, rimane fermo il giudicato perché la difesa Erariale non ha, a sua volta, impugnato la decisione della Corte di appello.
In tale prospettiva si consideri che sussiste costante orientamento della Corte, secondo il quale: «in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’ art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell’espresso
giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, e quindi della sussistenza dell’interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» (Cass. 14/02/2023, n. 4448).
Alla soccombenza fa seguito la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore della parte controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Nulla per le spese quanto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che non si è formalmente costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per compensi oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME