Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31949-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
ESTRATTI DI
RUOLO -CARTELLE DI PAGAMENTO
R.G.N. 31949/2021
Ud.13/12/2024 CC
avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 1026/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro NOME COGNOME proponeva impugnazione avverso vari estratti di ruolo rilasciati da Agenzia delle Entrate -Riscossione, attraverso i quali sosteneva di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, a causa del mancato pagamento di contributi previdenziali, oneri e sanzioni dovuti per gli anni 2008-2016 risultanti da diverse cartelle esattoriali (ruoli 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
1.1. La Cassa si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo e chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva anche l’A genzia delle Entrate -Riscossione chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
1.2. Con la sentenza 102/2020 il Tribunale di Busto Arsizio rigettava integralmente il ricorso.
Avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio proponeva appello NOME COGNOME Si costituivano la Cassa e l’A genzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 575/2021 depositata il 25/06/2021 accoglieva parzialmente l’impugnazione dichiarando prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO e rigettava nel resto l’impugnazione .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale la Cassa con impugnazione affidata a quattro motivi.
NOME COGNOME si è costituito con controricorso spiegando ricorso incidentale e chiedendo a sua volta la cassazione della sentenza con impugnazione affidata a sei motivi.
L’A genzia delle Entrate ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo ed è rimasta intimata.
La parte ricorrente e quella controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale hanno depositato memorie ex 380-bis.1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 11720110004782765, considerando unicamente l’istanza di rateizzazione del 18 marzo 2015 quale atto inidoneo ad interrompere la prescrizione, ma omettendo del tutto di esaminare e valutare gli ulteriori documenti prodotti in giudizio dalla Cassa ed indicati come decisivi ai fini del rigetto della eccezione, in particolare le lettere di messa in mora notificate.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa denuncia la nullità della sentenza impugnata perché solo apparentemente motivata, ovvero per l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. perché la sentenza avrebbe omesso di valutare e
considerare i medesimi atti interruttivi di cui al primo motivo di ricorso.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente dell’art. 2944 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare non concludente ai fini della interruzi one della prescrizione l’istanza di rateizzazione da parte del contribuente e il pagamento di alcune rate.
1.3. Con il quarto motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 17 e 19, comma 2, legge 20/10/1982, n. 773 e art. 3, commi 9 e 10, legge 08/08/1995, n. 335, artt. 9 e 33 regolamento sulla contribuzione ed art. 2941, n. 8), cod. civ. in relaz ione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare prescritta la cartella in questione senza considerare che la prescrizione nemmeno era cominciata a decorrere sui relativi contributi perché il geometra mai aveva presentato la dovuta dichiarazione dei redditi.
La difesa di NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha spiegato sei motivi di ricorso incidentale.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa di NOME COGNOME deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica. La sentenza avrebbe errato nel considerare inidoneo il disconoscimento operato dal contribuente in ordine al referto di notifica.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l’ omessa
pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dalla Cassa e al mancato procedimento di verificazione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto ben notificate le cartelle di pagamento n NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA nonostante la Cassa non avesse provato la notifica mancando la produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME deduce ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dagli Enti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccepita decadenza del potere impositivo della Cassa e del potere di riscossione della Agenzia delle Entrate.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione, per motivazione della sentenza assertiva o apparente.
In via preliminare, va rilevato come nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la Cassa sia tornata ad eccepire e rilevare, come già nel primo grado di giudizio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602.
3.1. Assume rilievo in proposito l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3 -bis, del d.l. 21/10/2021, n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021: detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate e non dimostrate dal ricorrente.
3.2. La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 06/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
3.3. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.
3.4. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermati in questa sede e che valgono a escludere l’ammissibilità del ricorso originario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.
In conclusione, la sentenza deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta e il processo proseguito.
5 . In ragione dell’inammissibilità del ricorso originario rimane assorbita ogni altra questione, ivi compresi i motivi di ricorso incidentale spiegati dalla difesa di NOME COGNOME
Vanno compensate le spese del giudizio di legittimità e così quelle dei gradi di merito.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso principale e sul ricorso incidentale cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 13 dicembre