Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30458 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16242-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
SPECIALE NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 291/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2023 R.G.N. 276/2022;
Oggetto
ESTRATTO DI RUOLO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2023
Ud 09/10/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e chiedeva l’accertamento negativo del la pretesa contributiva sottesa a due avvisi di addebito allegando di essere venuto a conoscenza degli stessi in ragione dell’estratto di ruolo. Deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti contributivi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma affermava che l’impugnazione dell’estratto di ruolo doveva ritenersi ammissibile solo se diretta a far rilevare l’inesistenza e/o illegittimità del la notifica; nel merito, ritenuta valida la notifica intervenuta nei confronti di NOME COGNOME, dichiarava inammissibile la domanda di accertamento negativo.
NOME COGNOME interponeva appello lamentando l’erroneità della sentenza e contestando l’erroneità della notifica. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata. La Corte di Appello di Roma , sezione lavoro e previdenza, con la sentenza n. 291/2023 depositata in data 31.1.2023, accoglieva l’appello e dichiarava la nullità degli avvisi di addebito per essersi i crediti estinti per prescrizione.
Avverso detta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo di ricorso. NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, n. 388 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, per essere stato deciso il giudizio sulla base del principio della ragione più liquida senza considerare che alla specie era applicabile la norma che ha previsto l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo.
Il ricorso è infondato. È pur vero che la disposizione invocata sancisce l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con l’unico limite dell’intervenuto giudicato. Orbene , nella fattispecie l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito espressamente l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo con la costituzione nel giudizio di primo grado ma il Tribunale aveva esplicitamente disatteso l’eccezione pronunciando sul punto. A f ronte di ciò l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto riproporre l’eccezione come motivo di appello incidentale o comunque in modo espresso e subordinato all’accoglimento dell’appello principale, ma ciò non è avvenuto avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiesto in appello solo la conferma della sentenza di primo grado. Sulla questione si è, così, formato il giudicato e pertanto l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo non può essere rilevata in questa sede.
In tale prospettiva si consideri che sussiste costante orientamento della Corte, secondo il quale: «in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021,
convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, e quindi della sussistenza dell’interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» (Cass. 14/02/2023, n. 4448).
4. Nel medesimo senso Cass. 08/01/2025, n. 292 afferma: «in tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall’amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all’oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l’amministrazione resistente».
In virtù dei principi esposti il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in euro 700,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori come per legge spese da distrarsi in favore del procuratore costituito;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 9 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)