Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO CONOSCIUTA MEDIANTE ESTRATTO DI RUOLO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14555/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ROMA CAPITALE
-intimati – avverso la sentenza n. 19239/2021 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 10 dicembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso plurime cartelle di pagamento, tutte causalmente ascritte a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada,
asseritamente conosciute mediante estratti di ruolo motu proprio acquisiti, adducendo, in sintesi, l’omessa notifica de i verbali prodromici alla iscrizione a ruolo e l’estinzione dell e pretese creditorie per decorso del termine di prescrizione.
A ll’esito del giudizio di prime cure – svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Roma Capitale, e con l’agente della riscossione, RAGIONE_SOCIALE -, il giudice di pace accolse soltanto in parte l’opposizione : in dettaglio, annullò due cartelle in ordine alle quali riscontrò l’omessa notifica dei verbali di accertamento .
L a decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da NOME COGNOME.
P er quanto ancora d’interesse, il Tribunale capitolino ha:
-) considerato ammissibile l’opposizione « all’estratto di ruolo », ravvisando la sussistenza di « uno specifico interesse ad agire per eliminare ogni situazione di incertezza relativa alle pretese creditorie dell’Amministrazione »;
-) qualificata la deduzione dell’omessa notifica dei verbali come opposizione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e considerata quest’ultima tardiva « stante il decorso di un lasso di tempo superiore a trenta giorni tra la sua iscrizione a ruolo e, comunque, la sua notificazione (15.5.2019) e l’acquisizione dell’estratto di ruolo »;
-) ritenuto l’eccezione di prescrizione motivo di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. da proporre tuttavia « avverso le cartelle di pagamento che verranno notificate »;
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censura la statuita inammissibilità della opposizione avente ad oggetto la mancata notifica dei verbali di accertamento.
Assume che il giudice territoriale, con « superficiale lettura degli atti di causa » non ha considerato che la ricorrente aveva tempestivamente depositato il ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 in data 12 aprile 2019 (come da estratto SICID), ovvero nei trenta giorni dal rilascio degli estratti di ruolo, avvenuta il 19 marzo 2019.
1.1. La doglianza è inammissibile.
Sullo specifico punto oggetto di contestazione, la gravata pronuncia così ha motivato: « deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, stante il decorso di un lasso di tempo superiore a trenta giorni tra la sua iscrizione a ruolo e, comunque, la sua notificazione (15.5.2019) e l’acquisizione dell’estratto di ruolo (19.3.2019) ».
La decisione reca, dunque, la univoca affermazione di un fatto processuale: l’iscrizione a ruolo del ricorso ( id est il suo deposito) oltre il trentesimo giorno successivo al 19 marzo 2019, data di acquisizione dell’estratto di ruolo ad opera dell’opponente .
Ciò posto, la doglianza del ricorrente, che detta affermazione intende confutare, si risolve, a ben vedere, nella denuncia di un errore non già di sussunzione, bensì di percezione, ovvero in una « svista » del giudice nella lettura degli atti di causa: in tal guisa, tuttavia, configura un vizio revocatorio riconducibile alla previsione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deducibile con il rimedio ivi stabilito e non con la ordinaria impugnazione di legittimità.
1.2. Impropria e non pertinente rispetto al contenuto del motivo (anche per questa ragione, dunque, inammissibile) è poi la evocazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni asseritamente inosservate.
r.g. n. 14555/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione:
-) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);
-) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);
-) dell ‘ art. 2697 cod. civ. soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).
Fattispecie in tutta evidenza eccentriche rispetto alla doglianza articolata da parte ricorrente.
Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., parte ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dei crediti, di cui assume la fondatezza, per essere il relativo termine interamente decorso, stante l’assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica dei verbali di accertamento.
2.1. Il motivo è infondato.
Pur con formula ellittica, il Tribunale capitolino ha reputato non ammissibile l’eccezione di prescrizione dei crediti siccome da far valere « proponendo opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso le cartelle che verranno notificate »: tanto, di per sé, smentisce l’assunto del ricorrente in ordine ad una omissione di pronuncia.
La trascritta motivazione del giudice territoriale, pur conducendo ad un dispositivo conforme a diritto, deve però essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, del codice di rito.
Va al riguardo richiamato il principio di diritto – consolidato negli arresti del giudice della nomofilachia -secondo cui è inammissibile l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazi one.
Ben prima della sopravvenienza normativa dell’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e della lettura ermeneutica offertane in funzione dichiaratamente nomofilattica (Cass., S.U., 06/09/2022, n. 26283), questa Corte aveva infatti affermato che « l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe
l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d’impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza » (Cass. 07/03/2022, n. 7353).
Intendendo dare convinta continuità al riportato orientamento, risulta allora dirimente il rilievo della mancata dimostrazione (nonché della mancata allegazione) di un interesse di tal fatta ad opera della parte ricorrente, originaria opponente, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto.
Non conferente, alla luce di quanto sopra, il riferimento a Cass. 14/05/2024, n. 13304 operato dal ricorrente in memoria illustrativa, per disomogeneità RAGIONE_SOCIALE situazioni oggetto di disciplina: nella vicenda esaminata dal citato arresto, l’opposizione alla esecuzione, a motivo della intervenuta prescrizione del credito, era stata dispiegata avverso una intimazione di pagamento ( ex art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) notificata e successiva a cartelle del pari notificate.
Parimenti non pertinente, per la ragioni diffusamente esposte sub § 1.2., la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 del codice civile.
D ifettando una condizione dell’azione, l’azione di accertamento negativo del credito portato dalle cartelle di pagamento conosciute a mezzo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere proposta: così emendata la motivazione, la gravata pronuncia merita conferma.
Il ricorso è complessivamente rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese.
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione