Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22982-2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3573/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2023 R.G.N. 230/2021;
Oggetto
CARTELLE ESATTORIALI
R.G.N.22982/2023
Ud.14/03/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 31/05/2019 COGNOME NOME adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e impugnava l’estratto di ruolo assumendo di essere venuto da esso a conoscenza della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO chiedendo accertarsi l’inesistenza e la nullità della notifica e comunque la prescrizione del credito recato dalla cartella. Si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
COGNOME NOME ha proposto appello. L’INPS si è costituito nel secondo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 3573/2023 depositata il 17/10/2023 della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro ha respinto l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME spiegando un unico motivo. Si è costituito con controricorso l’INPS chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 100, 615, 112, 115, 116 cod. proc. civ. e artt. 2943 e 2697 cod. civ. In sostanza il ricorso lamenta che la sentenza impugnata avrebbe errato nel respingere l’eccezione
di prescrizione del credito recato dalla cartella rilevando una carenza di interesse ad agire.
Il motivo di ricorso è infondato. Quanto all’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo assume rilievo l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3 -bis, del d.l. 21/10/2021, n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021: detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate né dimostrate dal ricorrente.
2.1. La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 6/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
2.2. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.
2.3. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermati
in questa sede tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del rilievo dello ius superveniens .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta