Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21757/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA DI PALERMO
-intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE PALERMO nel proc.to n. 15432/2023 depositata il 19/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, con decreto del 19/9/2023, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME,
nato a Kere Wane (Gambia), avverso l’ordine di allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato notificato il 17.08.23 dalla RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO, che rimandava ad un contestuale provvedimento di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, che si assumeva notificato in pari data.
Il ricorrente deduceva di impugnare l’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO « e ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale », evidenziando di non avere ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALEa copia del provvedimento prefettizio di espulsione, nonché rimarcando la pendenza del procedimento amministrativo diretto ad ottenere la protezione internazionale, incompatibile con l’espulsione dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, instaurato con domanda presentata nel 2021.
Il Giudice di Pace ha ritenuto inammissibile l’impugnazione come sopra proposta sul rilievo che l’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO non era un provvedimento autonomamente impugnabile, dovendo essere impugnato unitamente al decreto prefettizio di espulsione (TAR Veneto, Sez.III, sentenza n. 71 del 25 febbraio 2009).
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 20/9/2023, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 19/10/2023, affidato a due motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO (che non svolgono difese).
Questa Corte con proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c.p.c., ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente lamentava l’omessa fissazione di udienza e che il giudice di pace, dichiarando inammissibile l’impugnazione, non avesse rilevato che si era chiesto accertarsi l’illegittimità di « ogni altro atto prodromico » e vi era un motivo di impugnazione riguardante il provvedimento espulsivo, ma non risultava allegato in atti il ricorso introduttivo del
giudizio, con conseguente impossibilità di verifica di quanto dedotto.
Il ricorrente, a seguito di comunicazione, ha chiesto la decisione del ricorso, lamentando che il ricorso introduttivo era contenuto nel fascicolo telematico, da trasmettersi a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria del Giudice di pace di AVV_NOTAIO a questa Corte, ragione per la quale l’atto in questione deve reputarsi, immediatamente ed in ogni momento visionabile ed utilizzabile per la decisione dal Supremo Collegio, per la verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 34847/2024, la causa è stata rinviata a RAGIONE_SOCIALE per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di merito.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità del decreto impugnato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 c. 8 d. Lgs. n. 286/98 e 18 d. Lgs. n. 150/11, avendo il Giudice di pace omesso gli adempimenti relativi alla costituzione del contraddittorio; con il secondo motivo, si denuncia la nullità del decreto impugnato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 c. 8 d. Lgs. n. 286/98 e 18 d. Lgs. n. 150/11 avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che il Ricorso introduttivo fosse stato proposto esclusivamente contro l’ordine del AVV_NOTAIO e non anche al prodromico provvedimento di espulsione.
2.La prima censura è fondata.
Il ricorrente, nel presente ricorso per cassazione, lamenta che il Giudice di pace abbia provveduto senza fissare l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.18 d.lgs. 150/2011, essendo palese che il ricorso, intestato « ex art.13, comma 8, d,lgs. 286/1998 », concerneva un’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione.
Si denuncia quindi un error in procedendo .
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S-U n. 20181/2019) ha chiarito che « La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita RAGIONE_SOCIALEa questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza e l’emenda RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato ».
Quindi questa Corte, qualora venga dedotto un « error in procedendo », è giudice anche del « fatto processuale » e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 20924/2019).
Orbene, risulta dal fascicolo d’ufficio del giudizio presso il giudice di pace, acquisito da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 34847/2024, ai sensi del nuovo disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.369 c.p.c. , essendo riprodotto per estratto nel ricorso per cassazione il contenuto del ricorso originario, che non condiziona più ad un’istanza di parte la trasmissione da parte RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria del giudice a quo del fascicolo d’ufficio, che lo straniero aveva impugnato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale e « ogni altro provvedimento pregresso emesso nei suoi confronti ».
Risulta poi che, nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente assumeva di non avere ricevuto alcuna notifica del provvedimento di respingimento/espulsione « asseritamente
notificato in pari data all’ordine di allontanamento » e di avere presentato richiesta di protezione il 27/10/2020, procedimento non ancora « perfezionatosi» dinanzi alla Commissione Territoriale, essendo stata l’audizione rinviata d’ufficio stante l’indisponibilità di un interprete di lingua mandinga.
Il giudice di pace, in data 19/9/2023, emetteva una pronuncia in rito (senza fissazione di udienza di discussione e trattazione del ricorso), di inammissibilità del ricorso, in quanto ritenuto proposto solo avverso l’ordine di allontanamento, e il provvedimento veniva comunicato dalla Cancelleria il 20/9/2023.
Risulta poi che il decreto di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero è stato emesso in data 17/8/2023 e notificato all’interessato in pari data e che, nella medesima data, era stato emesso l’ordine al cittadino straniero di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato entro sette giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto, dandosi contestualmente atto del decreto di nuova espulsione, ex art.13, commi 2, lett.b), 4 e 4 bis del TUI, e del fatto che non era possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica e non era possibile procedere al trattenimento presso un CPR.
In effetti, come chiarito da questa Corte (Cass. 6602/2025) « il respingimento differito con ordine di allontanamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5-bis, del TUI, non necessita di una convalida giurisdizionale, poiché l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, producendo un effetto “obbligatorio” e non “coercitivo”, non incide sulla libertà personale ».
Si è poi, da tempo, affermato che « il provvedimento con il quale il questore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordina al cittadino straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall’art. 13 del medesimo d.lgs. per l’opposizione all’espulsione,
non essendo ammissibile un’indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge » (Cass. 413/2023; Cass. 13115/2011).
Questa Corte ha quindi precisato (Cass. 3565/2012) che « Il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al Giudice di Pace avverso il decreto prefettizio di espulsione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo sostituito dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 luglio 2002, n. 189, come poi modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. nella legge 12 novembre 2004, n. 271), è esperibile nei confronti di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore in carenza di un precedente decreto di espulsione avverso il quale l’interessato abbia potuto esperire ricorso, come nel caso in cui sussista una differenza del destinatario RAGIONE_SOCIALEa misura espulsiva rispetto a quello fatto segno di intimazione successiva, sì da far ritenere che si tratti di altra persona. Invero, tale soluzione è imposta dall’interpretazione costituzionalmente adeguata RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento, risultando altrimenti lo straniero privato di un qualsiasi strumento di controllo giurisdizionale e, quindi, vulnerato nel suo diritto di difesa, in relazione a provvedimento negativamente incidente sulla sfera RAGIONE_SOCIALEa sua libertà personale ».
Ma, nella specie, si discute, non di respingimento ex art.10 del TUI, ma di un ordine di allontanamento notificato, asseritamente, insieme a provvedimento prefettizio di espulsione, ex art.13 TUI.
Dal tenore del ricorso, a suo tempo proposto dallo straniero ex art.13, comma 8, TUI, avverso l’ordine di allontanamento e « ogni altro provvedimento pregresso emesso nei suoi confronti », si evince che si intendeva impugnare, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO, con unico ricorso, l’uno e l’atro provvedimento (l’espulsione anche per mancata notifica all’interessato oltre che per pendenza RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, chiesta prima RAGIONE_SOCIALE‘emissione del decreto prefettizio),
chiedendosi, previa sospensiva cautelare del provvedimento del AVV_NOTAIO nonché RAGIONE_SOCIALE‘ordine del AVV_NOTAIO, l’annullamento del decreto di espulsione impugnato e del contestuale ordine di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Doveva quindi essere fissata dal Giudice di Pace l’udienza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.18 d.lgs. 150/2011.
I restanti motivi sono assorbiti.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione anche RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Giudice di pace di AVV_NOTAIO in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.