Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 9749 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7323-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, QUARANTA NOME, elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ORDINE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
– intimati –
avverso la sentenza n. 10/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/02/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
in relazione all’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE Distrettuale di Disciplina del distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE svoltesi il 14.7.2022, gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato, con atto di reclamo notificato il 7.12.2022, il verbale di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti del 28.11.2022;
hanno richiesto al RAGIONE_SOCIALE, in via cautelare, la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto verbale e la prorogatio del CDD nella composizione precedente alla tornata elettorale, nonché, nel merito, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe elezioni e del verbale di proclamazione, limitatamente ai candidati eletti dal RAGIONE_SOCIALE, assumendo l’illegittimità del voto in quanto alcuni consiglieri avevano manifestato otto preferenze, anziché le cinque corrispondenti ai due terzi dei consiglieri da eleggere;
hanno quindi chiesto di disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEe relative operazioni e di statuire che ciascun elettore possa esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi RAGIONE_SOCIALE eleggibili, approssimato per difetto;
il COA di RAGIONE_SOCIALE ha resistito eccependo la tardività del reclamo e comunque -nel meritol’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione;
con sentenza n. 10/23 depositata il 24.2.2023, il CNF, dichiarata la propria giurisdizione, ha respinto il ricorso;
più precisamente:
ha affermato che è «possibile esprimere un numero maggiore di preferenze, ove destinate ai due generi, e comunque senza superare il numero RAGIONE_SOCIALE eligendi dal singolo COA di appartenenza» e che non sono «applicabili alle elezioni dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina le norme riguardanti le elezioni dei Consiglieri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»;
ha peraltro ritenuto che il reclamo fosse tardivo in quanto il termine per la proposizione doveva farsi decorrere dal compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di spoglio RAGIONE_SOCIALEe schede di voto e dalla comunicazione dei risultati e dei candidati eletti da parte del presidente del seggio (integranti « l’atto lesivo RAGIONE_SOCIALEe aspettative del candidato/elettore e
soggetto a pubblicità e/o a comunicazione alle parti») e non anche dalla proclamazione egli eletti, costituente «un atto ricognitivo riepilogativo dei risultati di ciascun Foro, passaggio necessario per dar corso all’insediamento ed a lla designazione RAGIONE_SOCIALEe cariche»; ha quindi concluso che «il dies a quo dal quale calcolare il termine per proporre il reclamo avverso le elezioni dei componenti il CDD individuato nella pubblicazione dei risultati RAGIONE_SOCIALEo scrutinio sul sito istituzionale del COA che, nel caso di specie, risulta avvenuta il 14 luglio 2022» e che il termine -non indicato né dalla legge primaria né dal Regolamento concernente l’elezione del CDD – doveva essere individuato in dieci giorni («trattandosi di materia elettorale, può ben sovvenire l’art. 130 CPA che, al comma 3, individua in 10 gg. il termine perentorio per impugnare l’atto di conclusione del procedimento elettorale ») o, al massimo, in sessanta giorni («il provvedimento in parola è in ogni caso un provvedimento amministrativo di cui si denuncia la violazione di legge, e dunque risulta assoggettato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29 CPA quantomeno al termine di decadenza di sessanta giorni»), con la conseguenza che il termine era scaduto il 25.7.2022 o, al più tardi, il 13.10.2022;
avverso tale decisione hanno proposto ricorso a queste Sezioni Unite gli avvocati COGNOME, COGNOME e COGNOME, affidandosi a due motivi;
ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE; il P.G. non ha rassegnato conclusioni; i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art 26 , comma 12 l. n. 247/2012 e all’art. 11, co. 6 Regolamento CNF 31.1.2014 n. 1, «in quanto il CNF ha ritenuto tardivo l’interposto reclamo, avendo individuato la decorrenza del termine ad impugnare ex art. 11, 5° co, Regolamento ( Eseguito lo scrutinio, il Presidente del
seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione, trasmettendo copia del verbale RAGIONE_SOCIALEe operazioni al CNF, al Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Distrettuale ed ai Presidenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ), anziché ex art. 11, 6° co., Regolamento (Il Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio RAGIONE_SOCIALE tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esiti RAGIONE_SOCIALEe votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE distrettuale convoca la prima riunione del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina per l’insediamento )»;
premesso che il Regolamento non disciplina in alcun modo l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, i ricorrenti assumono che va applicato l’ art. 26 ( rectius : 28), comma 12 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247/2012, a mente del quale «contro i risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al RAGIONE_SOCIALE entro 10 giorni dalla proclamazione», non essendo «invece prevista un’autonoma impugnazione avverso gli atti del RAGIONE_SOCIALE territoriale (COA) che eleggono i singoli componenti del CDD»;
rilevano altresì che, per quanto la giurisprudenza amministrativa abbia ammesso l’anticipazione RAGIONE_SOCIALEa tutela giudiziale agli atti prima reputati meramente endoprocedimentali o comunque prodromici e preparatori RAGIONE_SOCIALEa proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, non consta che da ciò abbia «inferito la decadenza dall’impugnativa RAGIONE_SOCIALE atti successivi e meno che mai di quelli conclusivi del procedimento elettorale, quasi che l’anticipazione implicasse la tardività di ogni eventuale ulteriore o successiva reazione a questi altri atti»;
col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 4 l. n. 113/2017 e all’art. 1, 3° co. Regolamento CNF 31.1.2014, n. 1, nonché agli artt. 4, 3° co. e 8, 2° co. del medesimo Regolamento;
rilevano che sussiste un «evidente conflitto» fra le norme contenute negli ultimi due articoli, in quanto il primo prevede che «le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, RAGIONE_SOCIALE eligendi da parte del RAGIONE_SOCIALE», mentre il secondo dispone che la scheda di voto contenga «l’ avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi»;
aggiungono che, poiché l’art. 12 del Regolamento «obbliga la rappresentanza di genere», a pena di invalidità RAGIONE_SOCIALEe elezioni, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, 2° co. è «perfettamente inutile» e «unica regola applicabile è quella somministrata dall’art. 4, che prevede un nu mero massimo di preferenze pari ai 2/3 dei consiglieri eleggibili»; criterio fatto proprio anche dagli artt. 4 e 10, 5° co. RAGIONE_SOCIALEa successiva l. n. 113/2017 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli RAGIONE_SOCIALE ordini circondariali forensi).
Ritenuto che:
il primo motivo è fondato, in quanto:
in difetto di norme specificamente disciplinanti la decorrenza del termine per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del procedimento elettorale del CDD, il dies a quo va individuato nella proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, che costituisce l’atto conclusivo d i tale procedimento;
il tutto in applicazione analogica del criterio dettato, per il procedimento di elezione del COA, dall’art. 28, comma 12, l. n. 247/2012 («contro i risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo entro 10 giorni dalla proclamazione»), che individua l’atto terminativo nella proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, secondo un criterio evidentemente estensibile all’analogo procedimento elettorale che chiama i componenti dei COA del distretto ad eleggere i componenti del CDD;
né può ritenersi che l’attività prevista dall’art. 11, co. 5° del Regolamento n. 1/20214 (ossia la dichiarazione dei risultati RAGIONE_SOCIALEo
scrutinio da parte del presidente del seggio e la comunicazione, con trasmissione di copia del verbale, fatta dallo stesso al RAGIONE_SOCIALE, al Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Distrettuale e ai Presidenti dei Consigli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Circondariali, ai fini RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali) valga a determinare la conclusione del procedimento, che va invece individuata nella separata e successiva attività di proclamazione RAGIONE_SOCIALE esiti RAGIONE_SOCIALEe votazioni, disciplinata dal comma 6° del medesimo art 11;
deve quindi escludersi che la pacifica possibilità di impugnare immediatamente la dichiarazione dei risultati compiuta dal presidente del seggio all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio comporti -in difetto di espressa previsionela decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi del procedimento impugnandone l’atto conclusivo , costituito -come dettodalla distinta e successiva proclamazione RAGIONE_SOCIALE esiti RAGIONE_SOCIALEe votazioni (cfr. Cass., S.U. n. 32781/2018, punti da 12 a 14);
ne consegue che il reclamo, proposto entro i dieci giorni dalla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, è tempestivo;
deve pertanto procedersi allo scrutinio del secondo motivo, che risulta infondato;
invero:
va escluso che sussista una insuperabile incompatibilità fra le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del Regolamento, giacché le stes se possono ben essere lette in continuità, nel senso di prevedere (con l’art. 4) che le preferenze sono limitate «ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, RAGIONE_SOCIALE eligendi» e che, tuttavia, possa «essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi», con la precisazione che, «in tale ultima ipotesi il numero RAGIONE_SOCIALEe preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, fermo restando il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere»;
deve ritenersi, in altri termini, che, quanto al numero RAGIONE_SOCIALEe preferenze da esprimere, il limite dei 2/3 RAGIONE_SOCIALE eligendi costituisca la regola, che è tuttavia derogabile ove sussista la necessità di destinare le preferenze ai due generi, nel qual caso le stesse non possono comunque superare il totale RAGIONE_SOCIALE eleggibili dal singolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e devono osservare il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere;
né può sostenersi che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, 2° co . del Regolamento risulti «inutile», perché la rappresentanza di genere imposta dal successivo art. 12 («le elezioni dei componenti del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale») va assicurata in ambito distrettuale e non di singolo RAGIONE_SOCIALE circondariale (nel quale potrebbe dunque accadere che le preferenze non siano destinate ai due generi); tale norma risponde pertanto all’esigenza di ampliare il numero RAGIONE_SOCIALEe preferenze per l’ipotesi di candidature riconducibili ad entrambi i generi ed è pienamente compatibile -nei termini sopra indicaticon quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, 3° co.;
atteso che, nel caso di specie, non risulta contestato che le preferenze fossero da destinare a candidati dei due generi, deve escludersi che il voto possa essere risultato viziato RAGIONE_SOCIALE‘espressione di otto, anziché di cinque preferenze;
l’infondatezza del secondo motivo comporta, nel complesso, il rigetto del ricorso;
a fronte RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del primo motivo e RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione, sussistono gravi motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità;
sussistono le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
RAGIONE_SOCIALE, 16.1.2024