Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17984 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
R.G.N. 27413/2018
P.U. 9/05/2024
CONDOMINIO
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. nonché, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e con
TABLE
nonché
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– altro controricorrente –
e ancora
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con indicazione dei seguenti domicilii digitali: EMAIL;
-altro controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato materialmente al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del seguente domicilio digitale:
;
-altra controricorrente – nonché
COGNOME NOME; – intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 816/2018, pubblicata il 20 febbraio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO, quale ricorrente in proprio, NOME COGNOME, per i controricorrenti COGNOME NOME (per delega), Condominio di INDIRIZZO e NOME COGNOME COGNOME, COGNOME NOME, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, per il controricorrente COGNOME NOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AVV_NOTAIO impugnava, dinanzi al Tribunale di Napoli, le delibere condominiali adottate dall’assemblea del Condominio dell’edificio di INDIRIZZO di Napoli in data 5 maggio 2011, il cui verbale assumeva essergli stato comunicato il successivo 20 giugno 2011.
L’attore deduceva che non aveva ricevuto la comunicazione della completa documentazione relativa all’ordine del giorno, che era nulla l’integrazione del contratto di appalto concluso con la RAGIONE_SOCIALE per indeterminatezza dell’oggetto e che l’assemblea aveva errato nel decidere di destinare i fondi del progetto Sirena al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatrice, di ultimare i lavori straordinari senza la precisa individuazione degli stessi e di ripartire in via provvisoria i costi in parti uguali, pur essendovi il tempo utile per redigere le tabelle millesimali.
Lo stesso attore chiedeva dichiararsi la nullità della predetta delibera, di condannare i condomini ad eseguire quanto sarebbe rimasto accertato all’esito del giudizio e di condannare i condomini, i direttori dei lavori e gli amministratori succedutisi al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dei rispettivi inadempimenti, con vittoria delle spese di lite.
Tutti i convenuti -ovvero il citato Condominio di INDIRIZZO Napoli (in persona del suo amministratore pro tempore ), il direttore dei lavori COGNOME NOME, l’impresa appaltatrice RAGIONE_SOCIALE e il precedente amministratore condominiale NOME COGNOME (ad eccezione dell’altro direttore dei lavori COGNOME NOME) -si
costituivano in giudizio, deducendo, a vario, titolo, la tardività della proposta impugnazione avverso la predetta delibera, la nullità della citazione e, comunque, l’infondatezza della domanda (il COGNOME COGNOME anche il suo difetto di legittimazione passiva).
Con successivo atto di citazione lo stesso AVV_NOTAIO impugnava le delibere adottate dall’assemblea dello stesso Condominio in data 22 luglio 2011, convenendo in giudizio gli stessi convenuti, deducendo a sostegno della domanda la mancata trasmissione preventiva della completa documentazione relativa all’ordine del giorno, reiterando quanto già fatto valere con la prima opposizione.
Anche in questo giudizio si costituivano i medesimi convenuti.
Con ulteriore ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. (depositato il 13 gennaio 2012) l’AVV_NOTAIO impugnava anche le ulteriori delibere assembleari del 7 ottobre 2010 e del 13 ottobre 2011, denunciando la nullità delle stesse siccome contrastanti con norme imperative e contrattuali, oltre che con la realtà dei luoghi e dei fatti, evidenziando, in particolare, che i computi metrici redatti dai direttori dei lavori COGNOME e COGNOME, posti alla base dell’approvazione dei lavori già eseguiti e di quelli da ultimare, della conclusione della transazione con l’impresa appaltatrice RAGIONE_SOCIALE e del computo dei professionisti erano stati contestati analiticamente dal collegio tecnico da lui nominato per la verifica.
Anche in questo giudizio resistevano i medesimi convenuti.
Previa riunione dei tre processi, l’adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12354/2014, dichiarava l’inammissibilità delle opposizioni proposte avverso le delibere condominiali del 7 ottobre 2010 e del 5 maggio 2011, rigettava quelle formulate contro le delibere assembleari del 22 luglio 2011 e del 13 ottobre 2011, riteneva inammissibili le domande avanzate nei confronti dei condomini e le ulteriori domande proposte, condannando l’attore al pagamento delle spese dei tre giudizi riuniti in favore della RAGIONE_SOCIALE, di NOME e di COGNOME
NOME, nel mentre le compensava tra l’attore e i convenuti COGNOME e COGNOME.
AVV_NOTAIO proponeva appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Napoli, al quale resistevano tutti gli appellati (l’COGNOME formulando anche appello incidentale riferito ad un motivo prospettante l’illegittimità della disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado).
Con sentenza n. 816/2014, la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale formulato dall’appellato COGNOME, condannando l’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese del grado in favore di tutti gli appellati.
Premessa l’infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello principale per asserita violazione degli artt. 342 e 348 -bis c.p.c., la Corte partenopea passava all’esame nel merito di tutti i motivi di detto appello, cominciando dai primi cinque.
Con il primo motivo l’appellante COGNOME aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità delle opposizioni avverso le delibere assembleari del 7 ottobre 2010 e del 5 maggio 2011.
Il giudice di appello, previa conferma della statuizione del primo giudice circa la ritenuta annullabilità – e non nullità – delle indicate delibere, soprattutto in considerazione della circostanza che i criteri di ripartizione delle spese adottati erano provvisori in attesa dell’approvazione delle tabelle millesimali, rigettava il richiamato motivo con il quale era stata denunciata l’illegittimità della dichiarata la tardività dell’opposizione in relazione al rispetto del termine previsto dall’art. 1137 c.c. sul presupposto che, essendo rimesso a carico del destinatario fornire la prova contraria della ricezione dell’avviso inviatogli tramite raccomandata, egli non aveva assolto al relativo onere.
Con riferimento al secondo motivo la Corte di appello rimandava il suo esame a quello dei connessi motivi dal sesto all’ottavo.
Quanto al terzo motivo circa la mancata declaratoria dell’invalidità delle medesime delibere sul capo della pretesa ed inesistente transazione, la Corte di appello ne ravvisava l’inammissibilità per novità della prospettata questione.
Il giudice di secondo grado riteneva, poi, privo di fondamento il quarto motivo, concordando con il primo giudice laddove – essendo oscure le ragioni per le quali l’impugnata delibera del 22 luglio 2011 avrebbe dovuto considerarsi viziata per il solo fatto di destinare il contributo Sirena al pagamento dei lavori deliberati e documentati nei relativi computi metrici e non al rimborso dei condomini delle quote già versate – aveva considerato che il giudice non può sindacare la discrezionalità delle scelte dell’assemblea, soprattutto perché l’appellante non aveva neanche allegato la sussistenza di un eccesso di potere dell’assemblea, né che la maggioranza assembleare avesse perseguito finalità non coerenti con gli interessi della collettività condominiale al solo scopo di privilegiare gli interessi di taluni partecipanti al Condominio.
La Corte di appello rilevava, inoltre, che l’appellante non avrebbe potuto sostenere di non aver avuto a propria disposizione i computi metrici concernenti i lavori in esecuzione e la documentazione concernente l’appalto, non potendo essere allegato alcun piano di riparto, avendo l’assemblea previsto la divisione in parti uguali sino alla redazione delle tabelle millesimali (come da verbale dell’assemblea del 15 settembre 2006 mai impugnato) e non si riusciva a comprendere in relazione all’ordine del giorno e ai motivi di impugnazione il rilievo della verifica delle somme corrisposte ai direttori dei lavori e all’impresa appaltatrice.
La Corte di appello riteneva, inoltre, corretta la decisione impugnata secondo cui alcun difetto di informazione poteva ritenersi sussistente in presenza di allegazioni generiche, che non consentivano di comprendere se effettivamente vi era stata una lesione al diritto di preventiva informazione del condomino.
Il giudice di appello considerava infondato anche il quinto motivo (circa la mancata dichiarazione di invalidità della delibera del 13 ottobre 2011
per essere stata adottata in difetto di idonea documentazione contabile e per omesso esame degli elementi tecnici forniti), condividendo quanto ritenuto dal primo giudice.
Proseguendo nell’esame congiunto del sesto e dell’ottavo motivo dell’appello riguardanti il mancato accoglimento (con la sentenza di prime cure) della domanda di accertamento delle responsabilità degli amministratori di condominio in proprio e nella qualità ai sensi degli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., la Corte napoletana ne ravvisava ugualmente l’infondatezza, non potendosi rilevare una ‘culpa in vigilando’ o ‘in eligendo’ a loro carico, poiché – se sussistente avrebbe dovuto essere addossata al Condominio, il quale si sarebbe potuto eventualmente rivalere nei riguardi degli amministratori in proprio.
La Corte di appello respingeva anche il settimo motivo con cui l’appellante si era lamentato del mancato accoglimento della domanda di condanna dell’impresa appaltatrice e dei due direttori dei lavori al rimborso di quanto eventualmente percepito in eccesso e al risarcimento dei danni, ritenendo, altresì, giustificata la mancata ammissione di c.t.u. in primo grado a fronte di allegazioni carenti circa la conclusione fra il Condominio e l’impresa appaltatrice di una transazione, che svincolava il corrispettivo dal contenuto della contabilità, e in virtù della considerazione che non erano stati nemmeno indicati dall’appellante i deliberati di nomina dei direttori dei lavori, dai quali desumere il contenuto dell’accordo economico esistente fra i predetti e il Condominio.
Infine, la Corte di appello dichiarava inammissibile l’ultimo motivo di appello formulato dall’AVV_NOTAIO con il quale si era dedotto che il Tribunale aveva errato nel respingere la domanda diretta ad ottenere la formazione delle tabelle millesimali sul presupposto della mancata convocazione in giudizio di tutti i condomini, siccome da ritenersi riferito ad una questione nuova che non era stata prospettata in alcuno dei tre giudizi, poi riuniti.
Da ultimo, la Corte di appello riteneva inammissibile anche l’unico motivo di appello incidentale avanzato dall’appellato COGNOME NOME (circa la supposta illegittimità della disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado nel rapporto processuale tra lo stesso e l’attore), poiché il gravame era stato proposto tardivamente.
L’appellante principale soccombente (NOME COGNOME) proponeva ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, avverso la suddetta sentenza di appello.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Condominio di INDIRIZZO di Napoli, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE
Solo l’intimato COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il PG e i difensori di tutte le parti costituite (ad eccezione della RAGIONE_SOCIALE) hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2909 c.c. e 111, comma 6, Cost., per non aver ravvisato la Corte di appello che il capo autonomo della sentenza di primo grado sulla inesistenza della attendibile contabilità dei due direttori di lavori – COGNOME NOME e COGNOME NOME – ‘in considerazione del mancato assolvimento da parte di questi dell’onere della prova della corretta esecuzione delle prestazioni previste nell’incarico professionale ricevuto dal Condominio’ era passato in giudicato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 118 disp att. c.p.c., 1117 -1139 e 2697 c.c., nonché degli artt. 266 c.p.c., 1427,1827 e 1831 c.c., oltre
che dell’art. 111, comma 6, Cost., sul presupposto che l’eccepita nullità assoluta delle delibere condominiali trovava conferma nel passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado sulla inadempienza di entrambi i direttori dei lavori, come già prospettato con il primo motivo. Ha aggiunto il ricorrente che – per come confermato da quanto dedotto in primo e secondo grado – l’assemblea del 7 ottobre 2010 assumeva un ruolo fondamentale come dichiarato dalle controparti, la cui delibera non era stata impugnata, con la conseguenza necessaria della nullità delle successive delibere per la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione per la partecipazione alla suddetta assemblea.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., 112, 115 e 152 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1137, 1335, 2697, 2394 e 2964 c.c., nonché degli artt. 266 c.p.c., 1427, 1827 e 1831 c.c., oltre che degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost.
Dopo aver premesso che trattavasi comunque – quanto alle delibere assembleari del 7 ottobre 2010 e del 5 maggio 2011 -di un’ipotesi di nullità e non di annullabilità (con conseguente inapplicabilità di qualsiasi termine decadenziale), si sarebbe dovuto considerare un dato acquisito che la raccomandata che avrebbe dovuto contenere il verbale dell’assemblea del 7 ottobre 2010 non era – per come evincibile dalle attestazioni del centro postale di Napoli Fuorigrotta – mai uscita dalla Campania (indipendentemente dalla causa che avesse prodotto tale fatto) e, quindi, era da intendersi acquisita la prova che non poteva essere data presunzione di regolarità del servizio postale, non potendo inferirsi un idoneo riscontro probatorio dal prodotto ‘estratto dal sito telematico delle RAGIONE_SOCIALE‘. In ogni caso – sottolinea il ricorrente nessuna attinenza aveva la comunicazione di una delibera condominiale con ‘la finalità di determinare il luogo ed il tempo in cui si perfeziona l’accordo delle parti di un contratto’ specificamente disciplinata dall’art. 1335 c.c., in quanto costituente eccezione rispetto ai principi generali.
Con il quarto motivo il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 152 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 1137 c.c. e degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost. per non aver la Corte di appello -rinviando a quanto sarebbe stato detto in occasione dell’esame del sesto, del settimo motivo e dell’ottavo di gravame pronunciato sulle specifiche censure formulate da esso ricorrente, quale appellante, sull’accertamento delle responsabilità e delle inadempienze dell’amministratore condominiale e dell’impresa edile, nonché dei direttore dei lavori per la mancata compilazione dei computi metrici, e dell’invio della documentazione afferente detta documentazione contabile riguardante l’esecuzione dei lavori, l’individuazione e distinzione tra opere in proprietà comune e opere in proprietà esclusiva, nonché sul risarcimento dei danni alla proprietà esclusiva di esso AVV_NOTAIO, oltre che sulle tabelle millesimali.
Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1135 -1137 -1138 (comma 4) -1418 e ss. -1965 e ss. c.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., contestando quanto ritenuto con la sentenza impugnata sul fatto che la questione sulla transazione fosse da considerarsi nuova, siccome fondata su situazioni giuridiche non prospettate in nessuno dei tre giudizi di primo grado, nel mentre, con l’atto di appello, era stato dedotto che non esistesse alcun elemento per la configurazione della contestata transazione, in mancanza di esatta contabilizzazione di quanto realizzato nonché dello svolgimento dei rispettivi compiti da parte dei due direttori dei lavori, per deliberare l’impegno di somme, e che, a maggior ragione, difettavano i presupposti per proporre o approvare transazioni con l’impresa edile o con i professionisti inadempienti.
Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 115 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1135 -1137 -1138 (comma 4) e 2697 c.c., nonché degli artt. 66 e ss. c.c. (recte: disp. att. c.c.), oltre che dell’art. 111, comma 6, Cost., contestando la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa in cui non era stato considerato sussistente l’eccesso di potere dell’assemblea condominiale, pur risultando acquisito agli atti processuali che non esistevano lavori deliberati e documentati nei relativi computi metrici (capo sul quale peraltro doveva ritenersi calato il giudicato).
7. Con il settimo motivo il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1135 -1137 -1138 (comma 4) e 2697 c.c., degli artt. 66 e ss. c.c. (recte: disp. att. c.c.), nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., ribadendo che non esistevano, nella specie, computi metrici dettagliati, né risultava un elenco specifico delle opere realizzate, così da verificare l’attendibilità delle voci di prezzo, né esisteva un articolato piano di riparto, il tutto fermo restando che si era venuto a verificare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado sulle inadempienze di entrambi i direttori dei lavori.
8. Con l’ottavo motivo il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1129 -1131 -1135 -1137 -1138 (comma 4) c.c., nonché degli artt. 1703 -1713 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 66 e ss. c.c. (recte: disp. att. c.c.) e dell’art. 111, comma 6, Cost., confutando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità diretta dei due amministratori condominiali, i quali – in difetto di una contabilità dei lavori attendibile e dei documenti dell’attività di cantiere svolte avrebbero dovuto denunciare queste inattività fin dall’inizio dei lavori a man mano che procedevano e, soprattutto, senza corrispondere alcun importo ai direttori dei lavori e all’impresa edile, con accollo delle relative conseguenze in proprio.
Ha specificato, in particolare, il ricorrente che i due amministratori, in violazione dei propri doveri, anche quali mandatari, non avevano ottemperato alle sue infinite richieste di ricevere: sia i documenti per una ‘partecipazione consapevole’ alle assemblee, sia quelli per verificare quanto eseguito dalla ‘impresa edile’, dai ‘Direttori dei lavori’ e dai medesimi ‘Amministratori condominiali’, sia infine per controllare il deliberato assembleare.
9. Con il nono motivo il ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. -la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1129 -1131 -1135 -1137 -1138 (comma 4) c.c., nonché degli artt. 1218 -1229 e 1703 -1713 c.c., oltre che degli artt. 2043 e segg. e 2697 c.c., unitamente a quelle degli artt. 66 e ss. c.c. (recte: disp. att. c.c.) e 111, comma 6, Cost.
10. Con il decimo motivo il ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1129 -1131, 1135 e 1138 (comma 4) c.c., oltre che degli artt. 66 e 69 c.c. (recte: disp. att. c.c.) e dell’art. 111, comma 6, Cost., prospettando l’illegittimità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’erroneità della decisione di primo grado per mancato accoglimento della domanda di formazione delle tabelle millesimali, e, subordinatamente, per non aver valutato la possibilità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., facendo valere l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva disposto la condanna dei due direttori dei lavori al pagamento delle spese e, finanche, almeno dell’ing. COGNOME NOME, di cui era stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale con cui era stata contestata la statuita compensazione delle spese. Il
ricorrente ha anche contestato l’ingiusto riconoscimento, in favore delle controparti, oltre che del compenso, anche dell’importo di euro 80,00 per spese, da considerarsi privo di fondamento, anche in considerazione della circostanza che era stato accordato il rimborso forfettario.
12. Con il dodicesimo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., sulle domande istruttorie per non aver la Corte di appello esplicitato la propria motivazione in questo capitolo, ma avendolo fatto parzialmente: nel ‘7° MOTIVO IN APPELLO’ (a cui ha risposto la difesa di esso ricorrente nel ‘9° MOTIVO IN CASSAZIONE’) e nel ‘9° MOTIVO IN APPELLO’ (a cui ha risposto la difesa di esso ricorrente nel ’10° MOTIVO IN CASSAZIONE’). 13. Illustrati tutti i motivi formulati, rileva, in primo luogo, il collegio che va disattesa l’eccezione di asserita inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE perché i distinti motivi di ricorsi soddisfano sufficientemente il requisito di specificità e le plurime violazioni di legge dedotte – anche nel contesto di un singolo motivo -sono adeguatamente individuate e svolte distintamente nel conseguente percorso argomentativo delle separate censure.
Ciò premesso, il primo motivo si prospetta inammissibile.
Oltre al fatto che non si palesa quale sarebbe il vizio da ricondursi al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non si riesce a comprendere quale rilevanza abbia la deduzione del giudicato che si sarebbe formato in conseguenza della sentenza di primo grado sulla asserita responsabilità dei due direttori dei lavori rispetto alla questione, diversa, della quantificazione degli importi da restituire.
Al di là, peraltro, della circostanza che l’eccezione di giudicato viene rivolta ad una parte della motivazione sulla prospettata inattendibilità della contabilità effettuata dai due direttori dei lavori, la sentenza impugnata (come già quella di primo grado) sulla domanda restitutoria e risarcitoria del ricorrente nei confronti degli stessi direttori dei lavori
non ha una diretta incidenza sul ‘petitum’ dell’azione instaurata relativa alla validità delle quattro delibere impugnate.
In ogni caso, le doglianze risultano generiche e non circostanziate.
15. Il secondo motivo è privo di fondamento.
Malgrado la non chiara frammistione della deduzione di vizi indistintamente riferiti ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. e ribadita l’irrilevanza dell’asserito giudicato di cui al primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata ha esattamente inquadrato i vizi per i quali erano state impugnate le delibere come comportanti l’annullabilità e non la nullità (avendo ad oggetto la ripartizione – oltretutto in via provvisoria -di spese relative all’approvazione di lavori di straordinaria manutenzione), donde la necessità di rispettare, a pena di decadenza, il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 1137 c.c.
16. Il terzo motivo è, invece, fondato.
Si osserva che la Corte di appello ha motivato sulla legittimità della inammissibilità (per intempestività) dell’opposizione proposta avverso la delibera del 7 ottobre 2010, sul presupposto che il Condominio aveva prodotto avviso di spedizione dell’11 ottobre 2011 della relativa raccomandata presso il domicilio del AVV_NOTAIO, il che avrebbe dovuto comprovare che il plico era stato trasmesso e che sarebbe stato onere del destinatario dimostrare di non averlo ricevuto (e che la raccomandata non contenesse il verbale delle suddetta delibera), risultando, peraltro, stato fondata la relativa presunzione sulla circostanza che altre raccomandate erano state regolarmente recapitate al AVV_NOTAIO sempre allo stesso indirizzo a e distanza di pochi giorni.
Senonché, rileva il collegio, che -per come dedotto specificamente con il motivo in questione -la raccomanda di cui trattasi era risultata – dai passaggi considerati tracciabili – accettata dal centro postale di Napoli -Fuorigrotta nella citata data dell’11/10/2010, ma l’invio era stato dichiarato non lavorabile, ragion per cui non emerge con certezza che il relativo plico fosse giunto al domicilio del AVV_NOTAIO in San Severo, quindi fuori dalla Campania (v., sul punto, anche pag. 7 della sentenza)
e il relativo onere probatorio non poteva che incombere sul Condominio notificante.
A pag. 8 della motivazione della sentenza impugnata la Corte di appello sostiene che il richiamo all’estratto dal sito telematico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non appare assolutamente sufficiente a dimostrare che il COGNOME non ebbe a ricevere la raccomandata in questione e che avrebbe dovuto essere lo stesso a farsi carico di una verifica puntuale presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Opina, tuttavia, il collegio che non poteva esigersi l’assolvimento di questo onere da parte del destinatario della notificazione se mancava la prova dell’avvenuto recapito del plico presso il suo domicilio.
Avrebbe dovuto essere il Condominio notificante, a fronte delle risultanze dei passaggi telematici del plico in proposito inidonei, a dare la prova contraria dimostrando che il plico era comunque pervenuto all’indirizzo del domicilio del AVV_NOTAIO o che erano state adempiute le modalità notificatorie previste dall’art. 140 c.p.c.
Inoltre, la circostanza che quest’ultimo non avesse contestato la ricezione, nell’arco di un breve periodo, delle successive raccomandate presso il suo domicilio non avrebbe potuto, di per sé sola, fondare una idonea presunzione che anche la raccomandata specificamente riguardante la comunicazione del verbale dell’assemblea del 7 ottobre 2010 fosse stata recapitata presso il domicilio del AVV_NOTAIO.
Ed allora, con riferimento al caso verificatosi specificamente al riguardo, avrebbe dovuto essere piuttosto applicato il corretto principio (a cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) alla stregua del quale i l mittente deve produrre l’avviso di ricevimento, nell’ipotesi in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; con la precisazione che, in tali ultimi casi, laddove manchi la produzione dell’avviso di ricevimento da parte del mittente o la
stessa non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l’avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazione (come è avvenuto con la censura in esame), non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell’invio della raccomandata, ma dovrà verificare l’esito dell’invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell’avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile in proposito (che dovrà, però, essere univoco e non riconducibile ad un mero indizio), il cui onere incombe alla parte notificante (cfr. Cass. n. 16081/2016 e Cass. n. 31845/2022).
In altri termini, solo la prova (che avrebbe dovuto essere fornita dal Condominio notificante) dell’avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell’assemblea condominiale all’indirizzo del condomino assente all’adunanza poteva comportare l’insorgenza della presunzione “iuris tantum” di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall’art. 1335 c.c., nonché, con essa, la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione della deliberazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c. (v. anche Cass. n. 22240/2013).
17. Il quarto motivo è privo di fondamento perché la Corte di appello ha -con la sentenza impugnata (v. in particolare, pagg. 13-16) -pronunciato motivatamente sulle questioni relative all’accertamento della responsabilità degli amministratori condominiali, ritenendoli insussistenti, dell’impresa appaltatrice, nonché dei direttori dei lavori (per l’asserita mancata compilazione dei computi metrici, della predisposizione delle tabelle millesimali, ecc.).
18. Il quinto motivo si profila inammissibile perché -a fronte della statuizione contenuta nella sentenza di appello circa l’assoluta novità della questione siccome non proposta in nessuno dei tre giudizi di merito -il motivo difetta di specificità, in quanto non risulta appositamente riportato il contenuto della relativa domanda né in quale forma né quando fosse stata avanzata, deducendosi solo l’insussistenza
dei presupposti per la configurazione di un’effettiva transazione, oltretutto in termini generali, senza una precisa correlazione alla vicenda oggetto di giudizio.
Il sesto e settimo motivo sono esaminabili congiuntamente perché connessi.
Anch’essi con colgono nel segno e vanno disattesi per aver la Corte di appello (v. pag. 10) accertato che il COGNOME, nello stesso atto introduttivo con cui era stata impugnata la delibera del 22 luglio 2011, aveva attestato di aver avuto a propria disposizione il computo metrico redatto dal direttore dei lavori COGNOME per un importo di euro 390.331,75, sulla scorta del quale era state raccolte le offerte delle imprese interessate all’aggiudicazione dell’appalto, nonché acquisito il computo metrico estimativo integrativo redatto dal nuovo direttore dei lavori COGNOME il 21 giugno 2010 per un importo ulteriore di euro 43.609,27. Inoltre, la stessa Corte di appello ha appurato che il COGNOME, sempre nell’atto introduttivo relativo al giudizio di primo grado iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO, aveva riferito che nell’assemblea del 9 novembre 2007 era stato accettato il preventivo della RAGIONE_SOCIALE E’ poi emerso che fosse pacifico che fu adottata la delibera condominiale con la quale venne stabilita la ripartizione in parti uguali tra i condomini, salvo conguaglio in conseguenza dell’approvazione delle tabelle millesimali.
Del resto, sul piano generale, è incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.
20. Anche l’ottavo motivo è privo di fondamento avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato -conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte – le ragioni per le quali gli amministratori non avrebbero potuto rispondere in proprio per le mancanze dedotte, essendo eventualmente responsabile il Condominio, salva la sua facoltà di rivalersi sugli amministratori a titolo personale.
A tal proposito, infatti, va evidenziato come costituisce principio pacifico quello secondo cui, in tema di (possibile) risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l’amministratore stesso in proprio (v., ad es., Cass. n. 20557/2014 e Cass. n. 24058/2022).
21. Il nono motivo è manifestamente privo di fondamento perché -al di là della sua carente chiarezza – la Corte di appello ha rilevato che nessuna prova del prospettato danno era stata offerta e che non vi era alcun riscontro della sussistenza delle condizioni legittimanti il richiamo all’art. 2041 c.c. o all’art. 2033 c.c., la cui applicazione si noti -non era stata peraltro nemmeno evocata negli atti introduttivi dei giudizi di primo grado (né con il motivo in questione si assolve al relativo onere di specificità).
22. Pure il decimo motivo si prospetta infondato perché -pur essendo anch’esso privo di effettiva chiarezza va posto in risalto come dalla sentenza impugnata si desume che la Corte di appello ha compiutamente rilevato che, in realtà, una vera e propria domanda sulla necessità della formazione delle tabelle millesimali (con l’indispensabilità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini) non era stata formulata, essendosi, piuttosto, il
AVV_NOTAIO limitato a sollecitare l’ammissione di una c.t.u. diretta ad accertare, fra varie circostanze, anche il corretto riparto dei costi da sostenersi secondo le diverse proprietà, gli usi, responsabilità e tabelle millesimali (evidentemente da intendersi come quelle già esistenti o da approvarsi successivamente).
23. L’undicesimo motivo attinente alle spese di lite è anch’esso infondato perché, lamentando la supposta illegittimità della ravvisata soccombenza, con esso non ci si avvede che l’esito complessivo del giudizio sia in primo che in secondo grado era stato sfavorevole ad esso ricorrente, in via del tutto prevalente. Ci si duole poi della liquidazione di € 80,00 per spese, ma questa censura si profila generica ed attiene ad una valutazione di merito, mentre l’argomento speso circa la liquidazione duplicata sul presupposto che sono state riconosciute di seguito anche le spese forfettarie non è certo decisivo, perché le spese forfettarie si aggiungono a quelle vive.
24. Il dodicesimo ed ultimo motivo, vertente sul mancato accoglimento delle richieste istruttorie, è inammissibile, perché loro decisività non è in alcun modo dimostrata e, peraltro, rientra nei poteri discrezionali del giudice valutare tale circostanza, incombente al quale, oltretutto, la Corte d’appello ha provveduto, in particolare rispondendo al settimo e nono motivo d’appello richiamati nella presente censura (donde non è ravvisabile un difetto di motivazione in proposito).
25. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, va accolto solo il terzo motivo, mentre tutti gli altri devono essere respinti.
Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione all’unico motivo ritenuto fondato con il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto richiamato con riferimento alla risoluzione della questione dedotta con la doglianza accolta, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta tutti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della