Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23579 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5004 R.G. anno 2019 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza n. 2778/2018 depositata il 3 dicembre 2018 della Corte di appello di Ancona.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere relatore
NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
In data 3 luglio 2006 sono state approvate alcune modifiche statutarie della società RAGIONE_SOCIALE.
In conseguenza di tale deliberazione RAGIONE_SOCIALE, in qualità di fiduciaria del socio NOME COGNOME, ha esercitato il recesso dalla società con missiva del 17 luglio 2006.
Con successiva delibera del 26 settembre 2006 l’assemblea dei soci ha revocato le modifiche statutarie adottate.
– RAGIONE_SOCIALE ha impugnato quest’ultima delibera e il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda dichiarando la nullità della suddetta determinazione assembleare.
– In sede di gravame la Corte di appello di Macerata ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera del 26 settembre 2006, la validità della stessa e la perdita di efficacia del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE il 17 luglio 2006.
La decisione risulta fondata sul rilievo per cui prima dell’impugnazione della delibera RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato il recesso per 209 delle 210 azioni di cui era titolare la fiduciante COGNOME: circostanza che aveva inciso sulla partecipazione sociale, divenuta inferiore alla quota del 5% prevista dall’art. 2377, comma 3, c.c. per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci; in conseguenza, ad avviso della Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE, al momento in cui aveva proposto la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, non era munita della legittimazione a impugnare la deliberazione di cui trattasi.
Avverso la sentenza di appello, pubblicata il 3 dicembre 2018, NOME COGNOME ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo una impugnazione incidentale condizionata articolata in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 24197 dell’8 agosto 2023 la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Essend osi determinata l’oggettiva impossibilità di trattare la causa in pubblica udienza nella data odierna, deve disporsi rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza da fissarsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione