Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19856 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33497/2019 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDONIMIO DI CATANIA INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1479/2019 depositata il 22/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME impugnò, con due atti distinti, due delibere condominiali l’una (non oggetto di questo giudizio) con la quale vennero approvati dei lavori straordinari, e l’altra del 23.11.2012,
oggetto del presente giudizio, con la quale venne approvato il relativo preventivo di spesa.
L’impugnazione di cui si discute verteva su vizi relativi all’oggetto della diversa e antecedente delibera ma non su vizi propri di quella del 23.11.2012.
Pertanto, il giudice di prime cure rigettò la domanda, non rimettendo inoltre la causa sul ruolo, come richiesto dal Leanza, per esaminare la documentazione prodotta successivamente alla concessione dei termini di cui al 190 c.p.c., e condannò il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Stessa sorte seguì il giudizio di secondo grado.
A sostegno del rigetto dell’appello proposto dal COGNOME, la Corte d’appello, osservò che ‘ l’opponente non denuncia vizi propri della decisione assunta dall’assemblea nella seduta del 23 novembre 2012 (come per esempio vizio del preventivo approvato rispetto ad altri, o altri vizi relativi al preventivo in questione), bensì vizi delle opere approvate con deliberazione precedente; indi, come giustamente messo in evidenza dal primo giudice un’eventuale pronuncia dichiarativa di nullità o una pronuncia di annullamento della precedente deliberazione -quella cioè del 6 luglio 2012 -travolgerebbe naturalmente quella oggi impugnata, al contrario una pronuncia relativa alla deliberazione de qua non travolgerebbe quella relativa ai lavori già decisi dall’assemblea ‘. Venne rigettata l’istanza di riunione de due procedimenti relativi l’uno all’opposizione della deliberazione oggetto del presente giudizio e l’altra di approvazione dei lavori; ugualmente venne respinta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’altro.
Si affermò che ‘ i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicché quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale non applicato una regola procedurale, l’appellante non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità deve specificare non solo quale sarebbe stato il fatto rilevante su cui il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ma soprattutto quali conseguenze
avrebbe avuto l’applicazione della norma procedurale sulla decisione della causa ‘ .
In relazione alla respinta istanza di riunione si chiarì da un lato che il Leanza non aveva denunciato le conseguenze negative derivanti dal mancato accoglimento della domanda e che comunque il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazione di mera opportunità costituisse esercizio del potere discrezionale del giudice innanzi al quale pendono i procedimenti ha natura ordinatoria essendo pertanto insuscettibile di impugnazione (Cass. n. 24496 del 2014).
Circa la terza doglianza (in tema di mancata rimessione sul ruolo della causa) il giudice di merito rilevò che il fatto sopravvenuto non riguardava la deliberazione impugnata bensì quella di approvazione dei lavori, oggetto di altro procedimento.
Contro la sentenza d’Appello il COGNOME ricorre per cassazione con 4 motivi illustrati da memoria e contrastati con controricorso dal condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1343, 1345, 1346, e 1418 c.c.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello ha errato a non dichiarare la nullità della delibera per violazione delle norme innanzi indicate perché, ancorché relativa a statuizioni consequenziali a quella di approvazione dei lavori straordinari, essa farebbe parte del medesimo iter decisionale, per illeceità dell’oggetto e contrarietà all’ordine pubblico.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1345, 1346, 1418 e 1343 c.c. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con cui si faceva valere la mancata rimessione della causa sul ruolo. Secondo il ricorrente, la lesività della delibera sarebbe autonoma perché con la sua approvazione è stata resa possibile l’esecuzione dei lavori pregiudizievoli per la sicurezza del fabbricato.
Al riguardo il ricorrente cita un precedente Cass. n. 1626 del 2007, riguardante la diversa ipotesi di delibera approvativa di lavori straordinari.
3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1345, 1346, 1418 e 1343 c.c. per non aver ritenuto nulla la delibera del 23.11.2012 con la quale l’assemblea dei
condomini aveva approvato i preventivi di spesa inerenti l’esecuzione dei lavori ‘contrari a norme imperative’.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
La delibera in oggetto non è stata impugnata per vizi propri ma per vizi riguardanti quella che la precede che ha approvato i lavori straordinari e quindi nessun vizio di nullità è ravvisabile nella specie.
La motivazione del giudice di merito è, pertanto, corretta.
Peraltro, va evidenziato come anche qualora in astratto il ricorrente avesse ottenuto l’annullamento della delibera, il predetto annullamento non avrebbe potuto travolgere la delibera con la quale erano stati approvati i lavori straordinari.
Nella specie, emerge inoltre il difetto di interesse ad agire del ricorrente. Infatti, per impugnare una delibera il condomino deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, interesse costituito dalla posizione di vantaggio che può derivare dalla pronuncia di merito.
Non sussistevano inoltre i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c., per le ragioni innanzi evidenziate.
In relazione alla denunciata omessa riunione dei procedimenti, deve inoltre affermarsi che la decisione sull’istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell’economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l’impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull’invocata riunione di procedimenti distinti (Cass. 35134 del 2021).
Deve, infine, aggiungersi, quanto alla lamentata mancata rimessione sul ruolo della causa, di cui alla seconda doglianza, che essa è priva di specificità e si rivela quale generica contestazione laddove non precisa, neppure, quale sia stato l’esito della impugnazione dell’altra delibera (del 6.7.2012 ) sulla approvazione dei lavori, delibera che costituisce il cuore delle questioni in questa sede dibattute e il cui contenzioso aveva formato domanda di riunione. Parimenti non è data alcuna informazione circa l’esito del giudizio cautelare.
4 Con l’ultimo motivo (il quarto) si censura, infine, la condanna alle spese del procedimento di appello.
Il motivo è infondato avendo il giudice di merito correttamente condannato il ricorrente in quanto soccombente nel giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente che liquida in € . 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € . 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.