Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6750 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6750 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9704/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO PESCARA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1722/2018 depositata il 19/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolato in sette motivi, suddivisi a loro volta in più parti e censure, contro la sentenza n. 1722/2018 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 19 settembre 2018.
L’intimato Condominio di INDIRIZZO, Pescara, non ha svolto attività difensive.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte in data 20 gennaio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.La Corte d’appello di L’Aquila ha riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pescara in data 23 febbraio 2017, ed ha coì respinto la impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dal condomino NOME COGNOME avverso la deliberazione assembleare del Condominio di INDIRIZZO Pescara, approvata nella riunione del 10 dicembre 2015, sul punto relativo al rendiconto per l’anno 2014.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 1130-bis c.c., degli artt. 112, 164, n. 4, 346 e 132 n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte d’appello ha affermato che era agli atti la ricevuta dell’invio del bilancio e dello stato patrimoniale, effettuato dall’amministratore del condominio al COGNOME il 2 dicembre 2015, senza avvedersi che il rendiconto inviato e prodotto dall’attore era privo dei tre documenti previsti dall’art. 1130 -bis c.c.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza d’appello, per aver ritenuto infondata e sfornita di prova l’allegazione
che il rendiconto fosse privo degli atti contabili prescritti dall’art. 1130-bis c.c.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130bis c.c., 112, 346, 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo affatto incontestata la completezza documentale del rendiconto.
Il quarto motivo di ricorso si struttura in una ‘parte prima’ ed in una ‘parte seconda’ e deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 n. 4, 346, 132 n. 4, 143 n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 1129, comma 8, 2696 c.c. e l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: ciò per aver la Corte d’appello rilevato che l’amministratore COGNOME, benché revocato in via giudiziale, non era impedito dal compiere in prorogatio gli atti urgenti, essendo all’ordine del giorno anche la nomina del nuovo amministratore.
Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., degli artt. 1335 e 2697, comma 2, 1710, 1175, 1129, comma 2, 1125 n. 4, c.c., dell’art. 66 disp. att. c.c., nonché l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di L’Aquila ritenuto che il COGNOME aveva avuto tutto il tempo per consultare telefonicamente l’amministratore e richiedergli di prendere visione della documentazione, mentre si era affidato ad una istanza spedita il 9 dicembre 2015 (giorno della prima convocazione e antecedente a quello fissato per la seconda convocazione), dovendosi perciò addossare al condomino attore il mancato tempestivo accesso agli atti. Il ricorrente censura la considerazione fatta dai giudici d’appello che l’istanza del condominio fosse pervenuta l’11 dicembre 2017, cioè il giorno dopo l’assemblea; invoca i principi sulla presunzione di conoscenza delle dichiarazioni dirette a una determinata persona nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia; deduce ancora l’erroneità del computo dei giorni occorrenti per la comunicazione dell’avviso della convocazione; richiama i principi in tema di ‘obblighi di minima organizzazione’; allega che la convocazione all’assemblea non recasse l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora in cui il condomino avrebbe potuto avere accesso ai documenti contabili.
2.In data 16 febbraio 2025 l’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME, ha depositato ‘ istanza di estinzione del giudizio ‘, affermando che ‘ con atto di transazione del 27 gennaio 2025 (che si deposita – ALL. 1) le parti hanno composto le controversie tra di loro pendenti, prevedendo, in particolare, che la causa iscritta al n° 9704/2019 di R.G. della Corte di cassazione, sarà abbandonata (Cfr. Transazione, Art 6 -ALL. 1 )’.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Risultando che l’intimato Condominio di INDIRIZZO non abbia svolto difese in questa sede, non deve comunque pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio, che peraltro le parti hanno indicate nell’allegata transazione come tra loro regolate nel senso della compensazione.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione