Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27791 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9729/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati COGNOME NOME
NOME e TELEGRAFO COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 252/2024 depositata il 16/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La condomina, società RAGIONE_SOCIALE, conveniva il RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Bari, per la declaratoria di nullità della delibera assembleare di nomina dell’amministratore d el RAGIONE_SOCIALE, per violazione delle norme relative ai requisiti per lo
svolgimento dell’incarico e per la mancata specificazione del compenso. Il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’attrice, in quanto l’immobile di proprietà di quest’ultima era sottoposto a procedura esecuti va con nomina di un custode giudiziario. La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame, rilevando che l’appellante si è limitata a sostenere argomentazioni relative alla sola questione pregiudiziale della legittimazione attiva, senza affrontare il merito del giudizio né le ragioni dell’impugnativa della delibera condominiale.
Ricorre in cassazione l’attrice con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione per inammissibilità. La ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -I primi tre motivi sono da esaminare contestualmente.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 65 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale e la Corte di appello hanno erroneamente interpretato l’art. 65 c.p.c., ritenendo che il custode giudiziario si sostituisca al condomino nell’impugnazione delle delibere condominiali. Si argomenta che i compiti del custode, limitati alla conservazione e l’amministrazione dei beni, non includono il diritto di intervento e voto nelle assemblee condominiali ordinarie, che resta di esclusiva pertinenza del condomino pignorato. Si evidenzia che gli artt. 1136 co. 6 c.c. e 66 co. 3 disp. att. c.c. richiedono la convocazione di tutti gli aventi diritto, ma il custode non rientra in tale categoria. Si conclude che alla condomina pignorata – e non al custode -spetta la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari ordinarie.
Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo, in correlazione con la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., cioè che né la condomina né il custode giudiziario sono stati convocati all’assemblea condominiale.
Il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un altro fatto decisivo, cioè mancata specificazione del compenso dell’amministratore, che comporterebbe la nullità assoluta della delibera ai sensi dell’art. 1129 co. 14 c.c.
2. – Tutti e tre i motivi sono inammissibili.
Essi difettano di specificità, poiché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove si è fatta applicazione dell’orienta mento di questa Corte, secondo il quale la parte soccombente in primo grado per difetto di legitimatio ad causam, non ha l’onere di proporre un motivo specifico di appello sul la domanda di merito dichiarata quindi assorbita, ma deve necessariamente riproporla in appello in modo specifico e non generico (cfr. in termini Cass. 13768/2018, ma v. nello stesso senso, con riferimento a decisione assorbente su altra questione logicamente preliminare, Cass. 17749/2017). Nel caso attuale, l’appellante si era limitata a proporre argomenti relativi alla sola questione pregiudiziale della legittimazione attiva, omettendo di affrontare il merito del giudizio, cioè le ragioni dell’impugnativa della delibera condominiale.
Viceversa, dinanzi a questa Corte, la ricorrente ha riproposto le questioni di merito, ma ha omesso di censurare la soluzione della questione di rito posta a fondamento della sua soccombenza in appello , cosicché è inevitabile dichiarare l’inamm issibilità dei primi tre motivi.
– Il quarto motivo denuncia la violazione di legge da parte di entrambi i giudici di merito nella liquidazione delle spese di lite. Si lamenta la mancata specificazione dei compensi per le singole fasi.
Il quarto motivo è rigettato.
La liquidazione di un compenso complessivo non si espone a censure in sede di legittimità, sempre che esso sia distinto per ogni grado di giudizio o subprocedimento autonomo e che rispetti i parametri tabellari minimi (e massimi, se del caso) applicabili a quel
grado di cui si tratta (cfr. in questo senso, tra le altre Cass. SU 18625/2024, paragrafo XXII, p. 23).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il valore della causa come indeterminato, specificato i criteri e liquidato le spese entro i valori medi, cosicché la pronuncia non si espone a censure.
– La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da versare all’AVV_NOTAIO, antistatario . Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.500 in favore della parte controricorrente, da versare all’AVV_NOTAIO, antistatario, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME