SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 266 2026 – N. R.G. 00000300 2025 DEPOSITO MINUTA 07 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
N. R.G. 300/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME ha pronunciato la seguente
Presidente Consigliere Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 300/25 trattenuta in decisione all’udienza del 25/02/2026 promossa da
AVV. elettivamente domiciliato presso il proprio studio a Pescara in INDIRIZZO, difensore di sé stesso ex art.86 c.p.c.
Appellante
Contro
con sede in Pescara,
, in
persona dell’amministratore pro tempore Rag. rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Chieti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni Teatino (CH), INDIRIZZO
appellato
avverso
La sentenza n. 240/2025 pubblicata il 14 febbraio 2025., notificata il 03/03/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Appellante : ‘Tutto ciò premesso, l’AVV_NOTAIO , appellante, conferma integralmente le conclusioni formulate nell’atto di appello depositato in data 1° aprile 2025 e chiede che l’Ecc.ma Corte d’Appello di L’Aquila voglia: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accogliere il proposto appello per i motivi tutti e/o alcuni dedotti in narrativa e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza n.240/2025 pronunciata dal Tribunale di Pescara nel giudizio R.G. n. 4223/2023, depositata in cancelleria in data 24 febbraio 2025, notificata il 3 marzo 2025: 1. Dichiarare nulla o comunque annullabile la deliberazione assembleare approvata in data 16 ottobre 2023 dall’assemblea del ; 2. Condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado; 3. Disattendere conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale; 4. Condannare il appellato in persona dell’amministratore pro tempore al pagamento delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario e accessori di legge relativi a entrambi i gradi di giudizio; 5. Disporre che la controparte provveda senza indugio alla ripetizione della somma di Euro 3.645,40 che l’appellante è stato costretto a versare in ottemperanza all’atto di precetto notificato in data 13 marzo 2025, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Appellato ‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 1) in via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza n. 240/2025 del Tribunale di Pescara, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l’effetto confermare integralmente la sentenza impugnata; 2) Rigettare la richiesta di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado; 3) Rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante per le ragioni tutte esposte e dichiarare inammissibili, in quanto tardive, le produzioni documentali effettuate per la prima volta con l’atto di appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.’
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con sentenza n. 240/2025 il Tribunale di Pescara rigettava il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO
avverso la deliberazione assembleare del
, assunta il 16 ottobre 2023, ritenendo infondate le doglianze dell’attore e reputando superflua l’istruzione orale richiesta. Il Tribunale, ritenuta sufficiente la documentazione versata in atti, respingeva integralmente la domanda e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.1. Il giudizio traeva origine dalle contestazioni mosse dal condòmino AVV_NOTAIO il quale censurava anzitutto la convocazione della prima seduta assembleare, fissata per il 15 ottobre 2023, alle ore 8:00 di domenica mattina presso lo studio dell’amministratore sito in San Giovanni Teatino, luogo ubicato al di fuori del Comune e della Provincia di Pescara. Secondo il ricorrente, la seduta non si sarebbe mai tenuta, cosicché l’assemblea del 16 ottobre 2023 sarebbe dovuta essere considerata come prima convocazione, con applicazione dei relativi quorum costitutivi e deliberativi, che non risultavano raggiunti.
Il ricorrente deduceva poi l’infedeltà della verbalizzazione assembleare, sostenendo che fossero stati indicati come presenti o rappresentati soggetti in realtà assenti, tra cui i comproprietari dell’unità immobiliare già appartenuta alla defunta con computo dell’intera quota millesimale in favore del ricorrente, nonostante questi non fosse munito di delega. Contestava altresì l’attestazione di regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, ritenuta non corrispondente al vero.
Ulteriori contestazioni riguardavano la violazione dell’art. 32 del regolamento condominiale, poiché l’amministratore, pur in presenza di formale nomina di presidente e segretario tra i condomini, avrebbe in concreto diretto la seduta, disciplinato le votazioni e redatto il verbale mediante proprio dispositivo informatico, agendo così in conflitto di interessi.
Infine, il ricorrente denunciava la non conformità delle note sintetiche esplicative ai rendiconti degli esercizi 2019 -2022, ritenendole prive di reale contenuto informativo e redatte in violazione dell’art. 1130 -bis c.c.
1.2. Il costituitosi in primo grado, contestava integralmente la domanda, sostenendo la piena regolarità della convocazione, della costituzione dell’assemblea, della verbalizzazione e delle note sintetiche. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, cui il Tribunale aderiva.
Avverso la decisione del Tribunale di Pescara l’AVV_NOTAIO propone appello, articolando i seguenti motivi.
2.1.Primo motivo di appello -Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea esclusione della prova orale
L’appellante censura la sentenza per avere il Tribunale negato l’interrogatorio formale dell’amministratore e l’escussione della teste prova che sarebbe stata finalizzata a dimostrare l’infedeltà del verbale assembleare e l’illegittimo comportamento dell’amministratore il quale, in violazione del regolamento, avrebbe assunto di fatto le funzioni di presidente e segretario.
Sostiene l’AVV_NOTAIO. che il giudice di merito abbia dichiarato immotivatamente la superfluità della prova, anticipando la chiusura dell’istruttoria nonostante la richiesta di applicazione del rito ordinario e impedendo la dimostrazione di circostanze decisive per l’esito del giudizio.
Richiama giurisprudenza secondo cui la mancata ammissione di mezzi istruttori idonei a superare le risultanze documentali integrerebbe vizio di motivazione
2.2. Secondo motivo di appello – Nullità della sentenza per travisamento del fatto; violazione degli artt.112, 115, omessa pronuncia su un capo della domanda; vizio di motivazione, violazione dell’art.1136, co.2, c.c..
L’appellante contesta che il Tribunale abbia erroneamente dato per ‘tenuta’ la prima convocazione presso lo studio dell’amministratore in Sambuceto, mentre essa fissata alle ore 8 di domenica, fuori dal territorio comunale e in locale inadatto -non si sarebbe mai svolta.
Il Tribunale avrebbe quindi, per l’appellante, travisato il fatto storico rilevante; omesso di pronunciarsi sulla contestazione relativa all’assenza della prima convocazione; mancato di considerare che la seconda convocazione, in assenza della prima, avrebbe dovuto rispettare i quorum della prima ; non applicato i principi costanti della Cassazione secondo cui la seconda convocazione è valida solo se la prima sia stata effettivamente tentata (Cass. 24132/2009; Cass. 3862/1996).
Il vizio renderebbe, per parte appellante, nulla la delibera anche perché il quorum costitutivo in seconda convocazione sarebbe insufficiente (solo 415 millesimi, anziché 666,66).
2.3. Terzo motivo di appello – Nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 115 e 132, co.2, n.4 per travisamento del fatto probatorio.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata allegazione delle note sintetiche esplicative ai rendiconti 2019 -2022, fraintendendo -secondo l’appellante il motivo di impugnazione.
Sottolinea parte appellante come il tribunale non abbia considerato che il ricorrente non lamentava nella specie la mancata consegna, bensì la totale inadeguatezza delle note, redatte mediante copiaincolla, prive di qualsiasi illustrazione dell’andamento gestionale, degli eventi rilevanti, dei criteri contabili, dei lavori straordinari, delle passività crescenti, dei rapporti pendenti, ecc.
Viene richiamata la sentenza di Cass. n. 33038/2018 secondo cui l’assenza o l’inidoneità della nota esplicativa renderebbe invalida la delibera di approvazione del rendiconto.
Il giudice avrebbe omesso di valutare il contenuto delle note, limitandosi a constatarne l’avvenuta trasmissione, con motivazione definita ‘apparente’ e insufficiente ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
2.4. Quarto motivo di appello -Nullità della decisione per violazione degli artt.1136, co. 6, 1106 c.c., 2697 c.c. e art.112 c.p.c.; nonché per omessa pronuncia su un capo della domanda; Vizio di motivazione; infedeltà della verbalizzazione.
L’appellante censura la decisione per aver rigettato la doglianza sulla mancata convocazione degli aventi diritto, definendola ‘generica’.
Nel verbale impugnato il presidente avrebbe falsamente attestato la regolare convocazione di tutti i condomini, inclusi i comproprietari indivisi. L’appellante sostiene che non tutti i comproprietari fossero stati convocati, che l’onere della prova della convocazione incomberebbe sul e non sul condomino impugnante (Cass. 2837/1999; Cass. 29878/2019); che l’assemblea non potrebbe deliberare se non consti la convocazione di tutti gli aventi diritto (art. 1136, co. 6, c.c.).
La sentenza non avrebbe considerato questi principi né verificato la reale regolarità della convocazione, configurando omessa pronuncia e violazione del procedimento collegiale.
2.5. Quinto motivo di appello- Nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell’art.32 Reg. Cond.
Secondo l’appellante, anche se formalmente erano stati nominati presidente e segretario, l’amministratore avrebbe di fatto: diretto i lavori dell’assemblea; accertato i quorum; gestito le votazioni; redatto personalmente il verbale.
Ciò sarebbe vietato dall’art. 32 del regolamento condominiale, che esclude l’amministratore da tali cariche per il rischio di conflitto di interessi, specie quando l’assemblea è chiamata ad approvare i bilanci da lui predisposti.
Il Tribunale avrebbe male interpretato il motivo, limitandosi alla formale presenza di presidente e segretario, senza accertare il comportamento sostanziale.
2.6. Sesto motivo di appello-Nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per infedele verbalizzazione; vizio di motivazione; violazione degli artt.62, co.2, e 1106 c.c..
Il ricorrente lamenta l’infedeltà del verbale con riferimento all’attribuzione della quota millesimale dell’unità della defunta (30,34 millesimi) e alla presunta delega del ricorrente ad esprimere il voto per tutti gli eredi, che erano assenti e non deleganti.
I comproprietari avrebbero diffidato l’amministratore dall’esercitare diritti in loro nome (PEC 17/11/2023).
Sarebbe stato lo stesso amministratore, in assemblea, a dichiarare che non era possibile computare l’intera quota, salvo poi inserirla nel verbale.
Secondo l’appellante l’infedeltà del verbale inciderebbe sulla regolarità del quorum e sulla validità della delibera; sarebbe erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui solo gli altri comproprietari avrebbero interesse a far valere il vizio, poiché l’appellante è stato direttamente coinvolto nella falsa attribuzione della delega.
Si è costituito in appello il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Il sostiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze documentali e contesta ogni profilo dedotto dall’appellante. Ribadisce la regolarità della prima convocazione, ritenuta legittima per ubicazione e orario; la validità della seduta del 16 ottobre 2023, con pieno raggiungimento dei quorum; l’insussistenza di infedele verbalizzazione; la piena correttezza del ruolo svolto dall’amministratore nella seduta; la conformità delle note sintetiche al dettato dell’art. 1130 -bis c.c.
Il sostiene inoltre che l’appello si risolva in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in primo grado.
All’udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1 Nel primo motivo di appello assume l’appellante che i l Tribunale nel rigettare la richiesta di prova affermando che i capitoli articolati vertevano su circostanze comprovate e/o comprovabili documentalmente e ritenendo erroneamente la causa matura per la decisione, avrebbe pregiudicato notevolmente il diritto di difesa di esso ricorrente il quale con la chiusura anticipata dell’istruttoria, nonostante l’espressa richiesta di prosecuzione del giudizio nelle forme del giudizio ordinario, come espressamente richiesto nel verbale d’udienza del 03/04/2024, è stato privato del diritto di provare la fondatezza della domanda.
Secondo la difesa del l’a ppellante, la conferma delle circostanze capitolate per la prova orale e l’ammissione della documentazione che il ricorrente si riprometteva di produrre, avrebbero influito in modo decisivo sull’esito finale del giudizio, inducendo il giudicante ad accogliere la domanda di annullamento della delibera viziata.
Con il capitolato sub nn.1); 2); 3); 4); 6), invero, il ricorrente mirava a dimostrare la nullità della deliberazione per l’infedeltà e incompletezza della verbalizzazione, (come ampiamente illustrato al motivo sub n.2 lett. a) b) e c) del ricorso introduttivo).
La finalità del capitolo n.7), invece, mirava a dimostrare che l’amministratore in violazione dell’art.32 del Regolamento di condominio, aveva non solo diretto, condizionandola, la seduta assembleare ma anche provveduto alla verbalizzazione sul portatile di sua proprietà inserendovi le circostanze che, a suo esclusivo giudizio, ritenne di verbalizzare omettendo di documentare in modo completo cosa accadde durante lo svolgimento della seduta.
La documentazione da produrre concerneva, invece, la nullità della delibera per convocazione fuori territorio comunale e provinciale e l’inidoneità del locale dove avrebbe dovuto svolgersi l’assemblea in prima convocazione.
Alla stregua del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, salva l’ipotesi eccezionale in cui sia redatto da un notaio, il verbale assembleare ha valore di semplice scrittura privata.
La scrittura privata riconosciuta ‘fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta’ ( art. 2702 c.c.); le ulteriori risultanze possono quindi essere superate con qualsiasi mezzo di prova.
In particolare, il verbale offre una prova presuntiva dell’andamento della deliberazione, potendo il – in sede di impugnazione – fornire la dimostrazione di altra e diversa realtà: ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione dei condomini o le decisioni assunte (Cass. 20069/2017; Cass. 12903/2016).
Alla stregua di tali considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ‘Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cassazione civile, sez. I, 10/04/2018, n. 8766; conforme: Cassazione civile , sez. III, 02/06/1999, n. 5383).
Tale principio non risulta superato da Cass. 6249/2018, Cass. 3990/2017 e Cass. 10149/2015 (richiamate da parte attrice in comparsa conclusionale) in quanto in tali fattispecie era in discussione la sottoscrizione della scrittura privata ovvero la provenienza della dichiarazione (falsità materiale), elemento che, in assenza di disconoscimento, fa assumere alla scrittura una fede privilegiata.
I casi esaminati dalla Suprema Corte non hanno quindi ad oggetto l’accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni ovvero la veridicità del contenuto, questione di cui si discorre invece nel presente giudizio.
Ciò premesso occorre tuttavia ulteriormente evidenziare come ogni impugnazione volta a ottenere il riconoscimento del ‘falso’ relativamente ad un documento ha lo scopo di paralizzarne l’efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo.
Se, quindi, la domanda falso è intesa a privare il documento impugnato dell’attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass., 27 luglio 1992, n. 9013), l’interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso.
Quando poi la domanda attiene, come nella specie, a un documento che si inserisce – come momento imprescindibile – in una sequenza procedimentale, la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudizio non può giammai avvenire in via astratta, dovendosi sempre considerare il risultato concreto cui la proposizione della domanda di falso mira, che è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l’ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta (Cass., 10 settembre 2009, n. 19577; Cass., 17 maggio 2006, 11536 )’ ( Cass. 8483/2018).
La domanda di falso non può essere quindi esperita per soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale ma deve essere funzionale alla rimozione di un danno effettivo.
Con riferimento allora alla doglianza che richiama la finalità relativa all’interesse sotteso ai fatti addotti al capitolo n.7, si rimanda ad altra parte della presente motivazione il relativo scrutinio.
Con riferimento poi al fatto che l’amministratore abbia ‘inserendo(vi) le circostanze che, a suo esclusivo giudizio, ritenne di verbalizzare omettendo di documentare in modo completo cosa accadde durante lo svolgimento della seduta’, non può che confermare la Corte come l’assoluta genericità del motivo, in punto di allegazione fattuale, non ne consenta un effettivo scrutinio anche in punto di necessaria verifica dell’effettivo interesse ad impugnare la sentenza qui gravata.
Il relativo motivo di appello neanche si confronta adeguatamente con la motivazione limitandosi a richiamare meramente indicandoli i motivi dell’iniziale impugnazione.
Anche l’ulteriore doglianza secondo cui la documentazione da produrre concerneva, invece, la nullità della delibera per convocazione fuori territorio comunale e provinciale e l’inidoneità del locale dove avrebbe dovuto svolgersi l’assemblea in prima convocazione resta su un piano di assoluta astrattezza e non si confronta minimamente con la statuizione assunta al punto 9 della motivazione, come si passa a trattare qui di seguito.
5.2 Il 2° Motivo di appello (§ n.9 decisione impugnata) – Nullità della sentenza per travisamento del fatto; violazione degli artt.112, 115, omessa pronuncia su un capo della domanda; vizio di motivazione, violazione dell’art.1136, co.2, c.c..
Nel ricorso introduttivo era appunto dedotto quale motivo di nullità e/o annullabilità della delibera il fatto che la prima convocazione della assemblea fosse stabilita fuori dei confini della città in cui sorge l’edificio condominiale.
Assume cioè l’appellante che il passaggio alla seconda convocazione con conseguente abbassamento di ogni quorum, sarebbe stato conseguenza della determinazione della amministrazione di non consentire ai condomini di partecipare alla prima convocazione poiché fissata per il giorno di domenica mattina 15 ottobre 2023 alle ore 08:00 fuori dal territorio comunale e provinciale.
In disparte allora ogni considerazione proprio sulla notoria prassi in uso in tutti gli edifici condominiali in materia di fissazione di prima e seconda convocazione, rispetto a quanto già motivato dal Giudice di prime cure, rileva ulteriormente questa Corte:
come alla ricezione dell’avviso di convocazione, il condomino oggi ricorrente non abbia opposto alcun rilievo, anche solo informale, né in ordine alla data ed all’orario né in ordine al luogo di svolgimento della assemblea, peraltro coincidente, come noto a tutti i condomini, con il luogo di ubicazione dello studio professionale dell’amministratore e non risulta neanche che per tale ulteriore attività i condomini abbiano dovuto sostenere esborsi ulteriori, così come avrebbero dovuto sostenere qualora avessero affittato locali idonei a tale scopo;
nel caso in esame è notorio che l’ubicazione ove si è svolta l’assemblea, sia pure in altro Comune di altra Provincia (lo studio dell’amministratore), dista circa 5 km dal luogo ove si trova il condominio ed è notorio altresì che il Comune di Sambuceto appartiene di fatto all’area metropolitana della Citta di Pescara e facilmente raggiungibile dal centro città anche con i mezzi pubblici, pure nei giorni festivi, non fosse altro che per la presenza dell’aeroporto e di numerosi centri commerciali.
Quanto poi alla asserite condizioni di salute che nell’occasione avrebbero impedito al ricorrente di raggiungere quella sede, deve limitarsi la Corte a rilevare come la documentazione prodotta a sostegno del motivo e costituita da
Referto 26.09.2023 Pronto Soccorso RAGIONE_SOCIALE-Pe U.O. Neurochirurgia;
Prescrizione 01.10.2023 di Risonanza Magnetica rachide dorsale;
Referto 09.10.2023 Risonanza Magnetica Rachide Lombosacrale;
Prescrizione 11.10.2023
;
Visita Fisiatrica
06.11.2023 (riposo funzionale evitando traumi e
sovraccarico)
risulti depositata evidentemente oltre il termine preclusivo fissato per le produzioni documentali già in primo grado e tanto più in grado di appello ex art. 345 terzo co. cpc;
non comprovi affatto l’impossibilità di muoversi in assoluto né tantomeno di mettersi alla guida in data 15.10, come provato dal fatto che il giorno successivo (il 16.10) il ricorrente, per sua stessa ammissione, avrebbe percorso ben trecento metri per raggiungere a piedi il luogo della seconda convocazione.
Anche il dato relativo alle dimensioni dello studio dell’amministratore, in cui poi di fatto la assemblea quella domenica non si è tenuta, senza che alcun altro condomino oltre il ricorrente abbia mai manifestato la sua volontà di partecipare a quella riunione assembleare in prima convocazione, appare assolutamente generico e soprattutto privo di tempestivi riscontri documentali.
5.3 Con il 3° motivo di appello (§ n.11 sentenza impugnata) si denuncia la Nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 115 e 132, co.2, n.4 per travisamento del fatto probatorio, Violazione dell’art.1130/bis c.c.; vizio di motivazione.
Secondo il motivo di gravame, il Tribunale avrebbe errato nell’individuare il motivo dell’impugnativa della delibera poiché esso ricorrente nel ricorso introduttivo non aveva lamentato la mancata allegazione delle note esplicative (tant’è che esse sono prodotte in allegato al ricorso) ma la loro la fittizia redazione equiparabile all’assenza poiché non rispettose della ratio della norma e contrastanti con la precipua finalità di tale documento.
Il motivo è infondato.
Come ammette lo stesso appellante il plico dei bilanci allegati alla convocazione per il 22/04/2022 era composto di ben 101 pagine (Doc. n.13 di Ctp.) mentre quello per la convocazione del 16/10/2023 di 52 pagine da integrare con le 101 pagine inviate in precedenza (doc. n. 14 di Ctp.).
In tale documentazione, se attentamente letta, il condomino avrebbe potuto trovare ogni risposta alle proprie perplessità, apparendo quella del tutto esaustiva in termini di chiarezza e frutto tutt’altro che di una operazione di fittizia predisposizione.
Sintomatico sul punto è il fatto che non risulta che alcun altro condomino abbia sollevato, in sede di assemblea ed ancora successivamente, perplessità nella lettura di quel dato formato e riferito dalla amministrazione; sì che la denunciata, asserita scarsa comprensione appare avere solo una portata meramente soggettiva.
5.4 4° motivo di appello (§ n.8 sentenza impugnata) -Nullità della decisione per violazione degli artt.1136, co. 6, 1106 c.c., 2697 c.c. e art.112 c.p.c.; nonché per omessa pronuncia su un capo della domanda; Vizio di motivazione; infedeltà della verbalizzazione.
Altro motivo di contestazione della delibera del 16/10/2023 riguarda l’assunzione della delibera senza che fossero stati convocati tutti gli aventi diritto.
A riprova di quanto detto allega il appellante ancora in questa sede che fin dal momento della costituzione dell’assemblea esso ricorrente aveva segnalato che la di certo non era stata convocata laddove nel verbale si attestava il
contrario.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto non tiene minimamente conto del principio in forza del quale l’omessa comunicazione ad un condomino dell’avviso per l’assemblea, rappresentando un vizio procedimentale comporta l’annullabilità della delibera ma la legittimazione a chiedere il suo annullamento spetta – ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c. – solo agli aventi diritto pretermessi sui quali grava l’onere di dedurre e provare la mancata comunicazione 5.5 5° motivo di appello (§ n.10 sentenza impugnata)- Nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell’art.32 Reg. Cond.
Nel ricorso introduttivo l’odierno appellante deduceva la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell’art.32 Reg. Cond. da parte dell’amministratore il quale nella seduta assembleare del 16/10/2023 aveva ricoperto ‘di fatto’ il ruolo di presidente e segretario.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto, attraverso l’invocazione della rilevanza, a fini giuridici, di una fattispecie ‘di mero fatto’ pretende di attribuire rilievo a condotte, prassi, addirittura note caratteriali dei protagonisti non idonei ad incidere invece sulle funzioni, sui ruoli e sulle responsabilità assunte dagli stessi mediante sottoscrizione dei relativi atti e dal momento della accettazione delle cariche di presidente e segretario, ricoperte da soggetti diversi dall’amministratore, e fino appunto alla sottoscrizione del verbale alla chiusura dell’assemblea.
Salva l’ipotesi di fattispecie di vera e propria limitazione o coartazione della volontà, il mero atteggiamento eventualmente accondiscendete da parte di presidente e segretario nei confronti dell’amministratore non può assumere alcun rilievo giuridico.
5.6 6° motivo di appello (§ n.7 sentenza impugnata)- Nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per infedele verbalizzazione; vizio di motivazione; violazione degli artt.62, co.2, e 1106 c.c..
Nel ricorso introduttivo l’odierno appellante deduceva la nullità / annullabilità per infedele verbalizzazione per aver l’amministratore inserito a verbale la presenza tutti gli eredi della defunta condomina ossia ‘ —
per millesimi 30,34 e in realtà
tutti assenti.
Anche tale motivo è manifestamente infondato, in quanto lo stesso appellante ammette che fu lo stesso amministratore a rilevare che ai fini del calcolo non poteva computarsi la sola quota millesimale dell’intero appartenent e al solo condomino presente e cioè, sembrerebbe di capire, a neutralizzare qualunque vizio poi allora oggi inutilmente denunciato (forse) dal condomino.
Fa presente oltretutto, in modo pertinente, la difesa dell’ente che comunque, il voto espresso dall’appellante per tali quote (millesimi 30,34 per gli eredi è stato contrario all’approvazione del punto 1 quindi ininfluente ai fini della formazione della maggioranza deliberativa e, anzi, a favore della tesi dell’appellante, ma irrilevante in concreto.
Quanto invece alla manifestata esigenza di un ripristino della verita’ nella parte in cui l’amministratore inserì allora falsamente nel verbale l’intera quota millesimale della defunta facendo figurare il ricorrente quale delegato di tutti i suddetti comproprietari, non può che confermarsi come un tale interesse non assuma alcun rilievo ai fini della verifica della tenuta della deliberazione (questione oggetto del presente procedimento), ponendosi al più un’eventuale questione di risarcimento del danno (pari al dissidio insorto con i falsi rappresentati, che oltretutto non risulta abbiano mosso alcun rilievo nei confronti del di chi quella verbalizzazione ha consentito e sottoscritto, che in questa sede non è minimamente prospettata.
6.
L’appello deve essere pertanto rigettato.
6.1 Le spese, liquidate tenuto conto del valore della causa indicata dalla stessa parte appellante (terzo scaglione) e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza e vanno aumentate ex art. 4, ottavo comma DM nr. 55/14 essendo risultate le difese della parte vittoriosa particolarmente fondate.
6.2 Si dà atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall’articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta l’appello e per l’effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n.240/2025, resa inter partes dal Tribunale di Pescara nel procedimento iscritto n.4223/2023 R.G., pubblicata il 14/02/2023;
condanna l’appellante – C.F.: al pagamento delle spese processuali in favore di (C.F. ), con sede in Pescara, , che per compensi professionali liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge; C.F. P.
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall’articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 4.3.2026
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME COGNOME