Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26711 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21208/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti-
INDIRIZZO -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 271/2019 depositata il 26/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Uditi gli AVV_NOTAIO, su delega, per i ricorrenti e l’AVV_NOTAIO, su delega, per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Innanzi al Tribunale di Ancona sono state impugnate due delibere assembleari del Condominio di INDIRIZZO Ancona in materia di ripartizione dele spese di lite e per il risarcimento del danno. Le delibere sono state impugnate dai condomini COGNOME NOME e COGNOME NOME. Nel contraddittorio con il Condominio, costituitosi al fine di eccepire la nullità della vocatio in ius , la domanda era accolta dal giudice di primo grado, la cui decisione era impugnata dai condomini COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, la quale, dichiarata la nullità della decisione per ragioni di rito, rigettava nel merito la domanda.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso COGNOME e COGNOME sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
I condomini NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi:
la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello per carenza di legittimazione dei condomini, essendo il solo legittimato passivo l’amministratore;
nullità della decisione per violazione del principio del contraddittorio, in quanto il gravame è stato notificato solo agli
odierni ricorrenti, mentre avrebbe dovuto essere chiamato in causa il condominio, il quale, esseno stato parte del giudizio di primo grado, era litisconsorte necessario nel giudizio d’appello,
il terzo motivo riguarda i criteri usati dalla Corte di merito nella ripartizione delle spese.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.
Va al riguardo osservato come, in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario), purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente. Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata. Peraltro, poiché si tratta non di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l’amministratore, l’eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio; la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore del condominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle
deliberazioni dell’assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all’interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198). Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell’autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” delle parti comuni.
Nella specie, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari riguardanti i criteri di ripartizione delle spese conseguenti ad un risarcimento del danno pronunziato nei confronti del Condominio ex art. 2051 c.c. In primo grado, la domanda fu accolta e il condominio non propose impugnazione, che fu invece proposta dai condomini neanche intervenuti nel giudizio di primo grado, i quali, in considerazione dell’oggetto delle delibere, erano carenti di legittimazione rispetto all’impugnazione della sentenza di primo grado (Cass. n. 2326/2021).
Nella memoria i controricorrenti insistono ancora nell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che è deduzione inammissibile in questa fase, essendo la relativa questione ormai coperta dal giudicato implicito per non avere il giudice ravvisato alcun ostacolo processuale all’esame della domanda proposta (Cass. n. 26632/2006; n. 1680/1970; n. 3670/1987).
In definitiva, essendo accertato il difetto di legittimazione ad appellare di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME,
stante l’acquiescenza del INDIRIZZO, a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poiché il processo non poteva essere proseguito.
Le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità sono a carico degli attuali controricorrenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese del spese del giudizio d’appello, che liquida in € 5.495,00, oltre accessori; condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, liquidate in € 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 20/03/2025.
IL giudice estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME