Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27454 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25959/2019 R.G. proposto da :
NOME, in qualità di procuratore generale di RAGIONE_SOCIALE AMALIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvoca to COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1641/2018, depositata il 6/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Con distinti atti di citazione NOME COGNOME, nella qualità di procuratore generale della moglie NOME COGNOME, ha impugnato le deliberazioni assembleari del 13 dicembre 2005 e del 13 giugno 2006 del Condominio di INDIRIZZO, in Firenze. Riunite le due cause, il Tribunale di Firenze ha, quanto alla delibera del 13 dicembre 2005, dichiarato cessata la materia del contendere sui punti 2 e 5, dichiarato la nullità dei punti 3 e 4; quanto a quella del 13 giugno, ha dichiarato cessata la materia del contendere sui punti 2, limitatamente alla nomina o conferma dell’amministratore, e 5, ha annullato la delibera sul punto 1, con cui si è approvato il compenso dell’amministratore, e sul punto 3; ha rigettato nel resto le impugnazioni dell’attrice e ha dichiarato compensate per metà le spese di lite.
La sentenza n. 2906/2012 del Tribunale di Firenze è stata impugnata al COGNOME nella predetta qualità, con atto articolato in undici motivi. Con la sentenza n. 1641/2018 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame perché inammissibile.
Avverso la sentenza il COGNOME ricorre per cassazione con sei motivi.
Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, in Firenze.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 77, 100, 182, comma 2, 132, comma 2 n. 4 e 293 c.p.c., in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ed è poi articolato in tre sotto motivi:
1a) sotto un primo profilo si censura la Corte d’Appello per avere ritenuto privo di interesse il motivo di appello sulla ritenuta regolarità
della costituzione del Condominio dopo l’udienza di precisione delle conclusioni;
1b) sotto altro profilo si rimprovera alla Corte di Appello di avere ritenuto infondata la censura circa la mancanza di autorizzazione o ratifica a resistere in giudizio da parte dell’assemblea condominiale sulla base della delibera intervenuta in corso di causa, con la quale il Condominio ha ratificato l’autorizzazione all’amministratore a resistere; l’affermazione è errata in quanto la delibera condominiale è stata depositata l’11 novembre 2014 e la Corte aveva invece prescritto che l’atto fosse depositat o entro il 30 settembre 2014; 1c) violazione degli artt. 1117, 1118, 1123, 1126, 1130, comma 2, 1135, 1136, 1138, comma 4 c.c., 68 disp. att. c.c., 1362, 1363, 1372 c.c., in relazione agli artt. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 del regolamento e alla relazione tecnica che disciplina le tabelle millesimali, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare l’efficacia dell’autorizzazione a resistere in giudizio del Condominio alla luce della competenza dell’assemblea generale dei condomini, cosa che non ha fatto.
Il primo sotto motivo è privo di fondamento perché non considera che la causa era stata comunque rimessa nuovamente in istruttoria dal giudice di primo grado e che il mandato difensivo era stato conferito con la comparsa di risposta del 21.6.2011 e non dimostra che la costituzione fosse avvenuta dopo le conclusioni definitive che hanno preceduto l’emanazione della sentenza di primo grado .
Inoltre non si confronta col principio generale secondo cui l’amministratore di condominio può resistere all’impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall’art. 1131 c.c., giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore (cfr. tra le tante, Sez. 2 – , Sentenza n. 23550 del
27/10/2020). L’ultimo profilo di censura pone una questione che la Corte di merito non affronta che non risulta sollevata nel giudizio di merito.
2. Il secondo motivo censura la declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione relativo alla nullità/annullabilità del rendiconto consuntivo 2005/2006 e del bilancio preventivo 2006/2007, contestando la mancanza della motivazione ovvero la sua contraddittorietà o apparenza, nonché violazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 277 c.p.c. in riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., degli artt. 99 e 112 c.p.c. in riferimento ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.: il ricorrente aveva impugnato in primo grado la delibera del 13 giugno 2006 di approvazione dei rendiconti consuntivi 2005/2006, comprensivi della ripartizione delle spese e del preventivo 2006/2007, e la Corte d’appello ha unificato ingiustamente le diverse censure e le ha respinte senza esaminarle nel merito con motivazione apparente e di fatto inesistente.
Il motivo è infondato
Anzitutto, la censurabilità del difetto di motivazione in cassazione è oggi limitata alle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (vedere per tutte le pronunce delle sez. u. n. 8053/2014 e n. 8038/2018), ipotesi non ravvisabili nella motivazione della sentenza in esame. In ogni caso, poi, il motivo difetta di specificità, in quanto il ricorrente non trascrive, o almeno non riassume, il contenuto della delibera impugnata e così non pone questa Corte in condizione di apprezzare le censure fatte valere.
3. Il terzo motivo contesta ulteriori illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’ottavo motivo di impugnazione sotto il profilo dell’interesse perseguito dal ricorrente ed è articolato in quattro sotto motivi:
3a) si fa valere l’erroneità dell’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non sarebbe stato allegato da parte delricorrente un interesse patrimoniale, in quanto l’interesse deve essere individuato nella violazione della legge e del regolamento, e a questo scopo il ricorrente illustra la struttura del complesso residenziale oggetto del giudizio; l’interesse tutelato dal ricorrente non è quindi quello della lesione di un bene patrimoniale, ma quello della riaffermazione della competenza esclusiva della delibera e della ripartizione delle spese dei condomini parziali e, di riflesso, della limitazione della competenza del condominio generale;
3b) si sostiene la nullità della ripartizione delle spese, effettuata con tabelle millesimali diverse da quelle regolamentari in violazione del principio delle obbligazioni propter rem , in quanto il regolamento prevede trentuno tabelle millesimali per la ripartizione delle spese condominiali dei diversi condomini presenti nel complesso residenziale, mentre il rendiconto utilizza tabelle che non corrispondono a quelle regolamentari;
3c) si lamenta l’illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio preventivo per violazione degli artt. 100, 112, 115, 132 c.p.c., in riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., degli artt. 11 8, 123, 135, 136, 1137, 1138 c.c., 68 disp. att. c.c. in riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., degli artt. 1321, 1362, 1363, 1372 c.c., in relazione al regolamento contrattuale e alla relazione tecnica e in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in quanto la domanda di nullità/annullabilità del rendiconto preventivo 2006/2007 è stata esaminata dalla Corte d’appello nell’ottavo motivo di appello insieme al consuntivo 2005/2006, cosicché le valutazioni espresse nei motivi 2, 3a, 3b si estendono anche al bilancio preventivo;
3d) si fa valere la mancanza delle caratteristiche essenziali del rendiconto consuntivo, violazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 132 c.p.c. in riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e degli artt. 1129,
1130, 1135, 1137 c.c. in riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto il rendiconto 2005/2006 non è idoneo a dimostrare la correttezza economica e contabile della gestione.
Il motivo nei suoi quattro sotto motivi è inammissibile.
Il rigetto dell’ottavo motivo di gravame è stato basato dalla Corte d’appello su tre distinte e autonome rationes decidendi (cfr. le pagg. 10-12 della sentenza impugnata). Con una prima ratio decidendi , la Corte di merito ha affermato che le questioni prospettate con il motivo sono da considerare estranee all’ambito dell’impugnazione, non essendo state proposte nelle conclusioni dell’appello ribadite all’udienza di precisazione delle conclusioni. Con la seconda ratio decidendi , attaccata dal ricorrente, le censure sono state reputate inammissibili per difetto di interesse posto che la nullità o annullabilità delle delibere è stata chiesta in riferimento alla ripartizione delle spese e non è stato neppure dedotto che l’accoglimento delle censure oggetto del motivo avrebbe comportato in concreto un minor aggravio di spese.
Con la terza ratio decidendi , la Corte d’Appello ritiene che si tratta di domande nuove, non fatte valere in primo grado, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Come si è detto il ricorrente non censure tutte le autonome rationes decidendi , cosicché il motivo va ritenuto inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le tante, Sez. 1 – , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. U – , Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 in motivazione).
4. Il quarto motivo contesta, in relazione alla terrazza del piano attico di proprietà Marrucchi (punto 3 dell’ordine del giorno della delibera condominiale del 13 giugno 2006), violazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 132, 277 c.p.c. in riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., degli artt. 1117, 1126, 1135 e 1138 c.c. in riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., degli artt. 1321, 1362, 1363, 1372 c.c. e dell’art. 2 del regolamento in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: nell’assemblea del 13 giugno 2 006 è stato deliberato il rifacimento delle terrazze a livello dei primi piani (beni condominiali ad uso esclusivo) e della terrazza a livello del piano attico ripartendone la spesa tra tutti i condomini; il Tribunale ha annullato la delibera che ha ripartito tali spese senza annullare la delibera di approvazione delle spese e senza tenere conto che la terrazza del piano attico è un bene privato; la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo di gravame delil ricorrente che aveva chiesto di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dei punti 3 e 4, integrando la motivazione in ordine alla nullità delle delibere di approvazione dei lavori, ossia estendendo la dichiarazione di nullità alla delibera di approvazione dei lavori e dichiarando la nullità della delibera sulla terrazza.
Il motivo è inammissibile.
Ad avviso della Corte d’appello il terzo motivo di gravame era inammissibile per difetto di interesse, ‘posto che la nullità invocata dall’attuale appellante già emerge dalle statuizioni del primo giudice’. Il motivo proposto a questa Corte difetta di spec ificità in quanto nel ricorso non vengono riportati né il dispositivo e la motivazione della pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha accolto l’impugnazione in relazione ai punti 3 e 4 della delibera, né i suddetti punti 3 e 4.
5. Il quinto motivo contesta mancato accoglimento dell’istanza di esibizione della documentazione relativa a rendiconti 2005/2006 e 2006/2007 e mancata pronuncia su alcune fatture oggetto di
impugnazione in appello, violazione dell’art. 210 c.p.c. in riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: il ricorrente in primo grado aveva chiesto l’esibizione di ‘alcune fatture che sembravano afferire a singole proprietà ed erano state poste a carico di tutti i condomini’ insieme a quella ‘relative ai risarcimenti assicurativi e ad altre’; la richiesta di esibizione è stata ribadita in appello e tale istanza è stata disattesa senza motivazione.
Il motivo è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte l’emanazione dell’ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (in tal senso, da ultimo, cfr. Cass. n. 27412/2021).
6. Il sesto motivo lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese di lite: il ricorrente sostiene di essere stata condannata in misura eccessiva rispetto al valore della causa, considerata l’assenza di qualsiasi attività istruttoria.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 4 cpc). Il ricorrente si limita appunto a lamentare la ‘misura eccessiva’ della liquidazione delle spese poste a suo carico, senza neppure indicare quali parametri normativi sarebbero stati violati.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va rigettata l’istanza del controricorrente di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, ultimo comma c.p.c., mancando i presupposti per tale pronuncia (al riguardo v. per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 32001/2022).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto invece della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 6 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME